Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27839 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 04/12/2020), n.27839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28303-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– ricorrente –

contro

KENTRON S.R.L. SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante

p.t., elett.te dom.to in Bard alla Stradella del Barone, n. 9,

presso lo studio del Dott. ENRICO DE PASCALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 96/14/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 04/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2020 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA.

 

Fatto

RILEVATO

che l’AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla KENTRON S.R.L. SOCIO UNICO, alcuni avvisi di accertamento relativi a riprese I.V.A. per gli anni 2003-2006, oltre alle consequenziali sanzioni;

che la KENTRON impugnò detti provvedimento innanzi alla C.T.P. di Bari la quale, con sentenza 20/12/10, previa riunione dei ricorsi, li accolse limitatamente alle sanzioni irrogate al contribuente;

che avverso tale decisione l’AGENZIA propose appello innanzi alla C.T.R. della Puglia la, quale,, con s ntenza 9/14/2013, depositata il 4.12.2013, lo accolse parzialmente confermando – per quanto in questa sede accora interessa – la sussistenza delle condizioni di oggettiva incertezza normativa idonee a configurare la non debenza, da parte del contribuente e limitatamente agli anni di imposta 2005 e 2006, delle sanzioni applicate dall’ufficio;

che avverso tale decisione l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasta intimata la KENTRON.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 2, della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto sussistente l’esimente dell’incertezza normativa oggettiva rispetto all’indebita utilizzazione, in compensazione, dell’I.V.A. relativa ai lavori di ristrutturazione dei locali in cui la contribuente esercitala propria attività (prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione) esente da imposta;

ritenuto, tuttavia, che il ricorso vada dichiarato inammissibile, per non avere l’AGENZIA DELLE ENTRATE depositato la cartolina di ritorno della notifica eseguita a mezzo posta nei confronti della KENTRON e, al contempo, per essere rimasta questa intimata;

che le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto stabilito dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1 (Cass., Sez. U, 14.1.2008, n. 627, Rv. 600790-01. In senso conforme, più recentemente, Cass., Sez. 6-2, 12.7.2018, n. 18361, Rv. 649461-01);

che, in conseguenza, in mancanza (a) dell’avvenuto deposito dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità eseguita nei confronti della KENTRON, nonchè (b) della prova dell’avvenuta attivazione per ottenerne un duplicato e (c) stante l’omessa presentazione di qualsivoglia istanza di rimessione in termini ad opera della difesa dell’AGENzIA, tenuto conto della mancata costituzione della contribuente, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile;

che nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non essendosi la KENTRON costituita nè avendo svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara, per le causali di cui in motivazione, il ricorso inammissibile. Nulla in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

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