Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27838 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 30/10/2019), n.27838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 139-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DEL

CICLISMO 14, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DANTE, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2494/2016 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SIRACUSA, depositata il 27/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 2494/16/2016, depositata il 27.06.2016 dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sez. Staccata di Siracusa, con la quale, confermando la decisione del giudice tributario di primo grado, era riconosciuto a G.C. il diritto al rimborso nella misura del 90% delle imposte versate negli anni 1990/1992, in applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 in tema di definizione agevolata a favore dei residenti delle province di Siracusa, Ragusa e Catania, colpite dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990, così annullando il silenzio rifiuto opposto dalla Amministrazione.

Ha riferito che il contenzioso traeva origine dalla richiesta di rimborso delle imposte già versate dalla G. dall’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dalla Agenzia. Con sentenza n. 187/01/20132 la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa aveva accolto la domanda della contribuente e, con la sentenza ora impugnata, la Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato l’appello dell’Ufficio.

L’Agenzia si duole della pronuncia con un unico motivo, per violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver riconosciuto il diritto al rimborso nonostante, per essere un lavoratore dipendente, il versamento delle imposte fosse stato eseguito dal sostituto d’imposta e non da lui.

Ha chiesto pertanto la cassazione della sentenza, con ogni conseguente statuizione.

Si è costituito il contribuente, che preliminarmente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perchè indicata una sentenza diversa rispetto a quella relativa alla G., e per aver fondato l’impugnazione su motivi nuovi. Nel merito ha poi contestato il fondamento del ricorso, chiedendone il rigetto.

La controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Esaminando per ordine logico le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa della G., esse sono infondate. Non è fondata la prima perchè, tenuto conto della sentenza prodotta in giudizio dalla Agenzia, nonchè del contenuto di essa, in parte riprodotto nel ricorso, costituisce un mero errore materiale quello in cui è incorsa la difesa della Agenzia nel menzionare un numero di sentenza e registro generale diverso da quello relativo al provvedimento impugnato, senza che ciò incida sulla identificazione del provvedimento oggetto del ricorso.

E’ infondata la seconda eccezione perchè, a parte la mancanza di autosufficienza della prospettata eccezione, la questione sollevata dalla Agenzia, l’assenza di diritto al rimborso da parte del lavoratore dipendente, si inquadra pur sempre nella causa petendi originaria, ossia il difetto di titolarità del contribuente a richiedere il rimborso delle imposte già versate, configurando pertanto una emendatio libelli, che non comporta una mutazione dei fatti giuridici posti a fondamento delle ragioni opposte dalla Amministrazione per il rimborso.

Nel merito l’unico motivo di ricorso è infondato.

l’Agenzia sostiene che erroneamente la Commissione Regionale abbia riconosciuto il diritto al rimborso alla G., nonostante, per essere una lavoratrice dipendente, il versamento delle imposte fosse stato eseguito dal sostituto d’imposta e non da lei, spettando pertanto al primo e non alla sostituita.

Questa Corte, superando l’opposta prospettazione dell’Ufficio, ha già affermato che in tema di misure a sostegno dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, previste dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 – come in seguito precisato sul piano normativo dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, nel testo novellato dalla L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b), di conv., con modificazioni, del D.L. n. 91 del 2017 – anche il percettore di reddito da lavoro dipendente può esercitare il diritto al rimborso delle somme indebitamente ritenute alla fonte e versate dal datore di lavoro, in virtù della regola generale enunciata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, che legittima alla presentazione della relativa richiesta anche il cd. sostituito, quale effettivo beneficiario del provvedimento agevolativo (Cass., ord. n. 4291/2018; cfr. anche 17472/2017).

In conclusione il ricorso è infondato e va integralmente rigettato. Alla soccombenza della ricorrente segue la condanna alla rifusione delle spese sostenute dal controricorrente, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese nella misura forfettaria del 15% e accessori come per legge dovuti.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 30 ottobre 2019

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