Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27838 del 12/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27838 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 25261-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

FERRETTI ERASMO, FERRETTI GIAMPAOLO, FERRETTI RENZO,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO BARONE
31, presso lo studio dell’avvocato BOTTAI ENRICO, che
li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GHILLI FRANCO giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 12/12/2013

- contrari correnti –

avverso la sentenza n. 38/2007 della COMM.TRIB.REG.
di FIRENZE, depositata il 27/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/10/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;

si riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udito per il controricorrente l’Avvocato BOTTAI che

25261-08

Svolgimento del processo
I contribuenti Renzo, Erasmo e Giampaolo Ferretti
presentarono la dichiarazione di successione in morte di
Piero Ferretti, chiedendo l’applicazione dell’art. 12
della 1. n. 154 del 1988 in relazione ad alcuni immobili

sprovvisti di rendita catastale.
In data 6 marzo 2003 l’agenzia delle entrate, ufficio di
Pontedera, notificò loro l’avviso di liquidazione delle
afferenti imposte, che non venne impugnato.
In data 16 maggio 2003, i contribuenti proposero
un’istanza di definizione agevolata delle imposte ai sensi
dell’art. 11 della l. n. 289 del 2002. L’agenzia delle
entrate non diede corso all’istanza e, in data 21 gennaio
2004, il concessionario per la riscossione notificò la
cartella di pagamento, essa pure non impugnata.
Gli eredi Ferretti sollecitarono, quindi, l’annullamento
del ruolo in autotutela e la liquidazione dell’istanza di
definizione agevolata. Ricevuta notifica di un’intimazione
di pagamento delle somme iscritte a ruolo, la impugnarono
dinanzi al giudice tributario invocando il diritto alla
definizione delle imposte ai sensi dell’art. 11 della l.
n. 289 del 2002.
L’adita commissione tributaria provinciale di Pisa
respinse l’impugnazione sulla base dell’assunto che tanto
l’avviso di liquidazione, quanto il ruolo, a loro tempo
notificati, erano divenuti definitivi.

1

Su gravame dei contribuenti, la sentenza fu riformata
dalla commissione tributaria regionale della Toscana.
L’agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione
affidato a due motivi.
Gli intimati hanno replicato con controricorso e
successiva memoria.

Motivi della decisione
I. – Il primo motivo di ricorso denunzia l’insufficiente
motivazione della sentenza per non avere la commissione
tributaria regionale considerato che il procedimento di
valutazione di cui all’art. 12 della 1. n. 154 del 1988 si
era già concretizzato al momento della domanda di condono,
donde il condono non poteva operare essendo l’ufficio
tenuto soltanto alla liquidazione del tributo in base a
mera operazione matematica.
Il motivo è inammissibile in quanto denunciante un vizio
di motivazione su una questione giuridica, anziché su un
profilo di fatto.
M – Il secondo motivo denunzia, in consecuzione rispetto
al profilo, la violazione e la falsa applicazione
dell’art. 11 della 1. n. 289 del 2002 e dell’art. 12 della
1. n. 154 del 1988, atteso che l’istanza di condono era
inammissibile essendo stato notificato l’avviso di
liquidazione e non essendo stata impugnata la rendita
catastale attribuita agli immobili.
Il secondo motivo è fondato nei termini di seguito
esposti.

2

III.

– L’impugnata sentenza ha condiviso la tesi dei

contribuenti secondo la quale la domanda di condono,
presentata ai sensi dell’art. 11 della l. n. 289 del 2002,
era da ritenere valida.
Lo ha fatto sul duplice rilievo (a) che la domanda era
stata presentata tempestivamente; (b) che l’agevolazione

aveva riguardato immobili suscettibili di ulteriore
valutazione rispetto al procedimento ex art. 12 della 1.
n. 154 del 1988, non ancora concretizzatosi al momento
della domanda medesima.
Ha

quindi

accolto

il

loro

ricorso

e

disposto

l’annullamento – ritenuto consequenziale – dell’avviso di
liquidazione e della cartella esattoriale.
Ma la commissione tributaria regionale è incorsa in un
errore di diritto, giacché il tributo, proprio in ragione
della specificità della operata liquidazione d’imposta, e
della non assoggettabilità dei valori dichiarati a
procedura propriamente valutativa, non rientrava
nell’ambito applicativo dell’art. 11 della 1. n. 289 del
2002.
IV. – Merita di essere evidenziato che l’art. 11 cit.
regola la definizione agevolata ai fini delle imposte di
registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e
donazioni, sull’incremento di valore degli immobili e di
altri tributi indiretti, disciplinando sia l’integrazione
0
della base imponibile (ai commi dal l ° al 3 ), sia gli
adempimenti omessi (al comma 4 ° ).

3

L’ambito applicativo oggettivo riguarda – per quanto in
questa sede interessa – i valori, nonché gli incrementi di
valore, dichiarati soggetti a rettifica, come chiaramente
può dedursi dall’inciso caratterizzante il l ° comma della
disposizione medesima, nel riferimento ai valori
dichiarati per i beni (ovvero agli incrementi di valore)

“assoggettabili a procedimento di valutazione”.
Donde il criterio di definizione attiene al valore (o
all’incremento) per il quale l’ufficio può esercitare
un’attività di accertamento ed emettere, quindi, l’avviso
di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta.
Debbono considerarsi esclusi, invece, i valori di beni non
suscettibili di accertamento da parte degli uffici
finanziari; e quindi già in via generale i valori
determinati con criteri automatici, esattamente come
quelli che – a monte – risultano aver caratterizzato il
caso di specie, essendosi trattato, come la sentenza
riferisce, di immobili non iscritti in catasto con
attribuzione di rendita, per i quali i contribuenti
avevano chiesto l’applicazione del criterio tabellare di
determinazione del valore mediante l’utilizzo delle
rendite catastali, ed eseguito gli adempimenti previsti
dall’art. 12 del d.l. n. 70 del 1988, conv. in l. n. 154
del 1988.
V. – Non rileva che la procedura di valutazione automatica
si sia o meno “concretizzata” (per ripetere l’espressione
impiegata dalla sentenza di merito) al momento della
presentazione della domanda di condono.

4

Rileva invece il fatto che, in conseguenza della richiesta
di attribuzione del valore tabellare, comunque l’ufficio
non avesse a determinare altrimenti il valore; e dunque
esercitare quel potere di rettifica che è condizione
essenziale per l’applicazione dell’art. 11.
A maggior ragione debbono considerarsi esclusi i casi in

definitivamente

consacrati

in

un

atto

cui i valori e i conseguenti tributi risultino già
(finanche

impositivo) non impugnabile, posto che è evidente che in
tal caso la definitività dell’atto rende comunque i valori
non (più) assoggettabili a un procedimento di valutazione.
VI. – Consegue che sotto nessun profilo la definizione
agevolata era ammissibile nella fattispecie in esame.
Da un punto di vista genetico, la fattispecie non avrebbe
consentito alcun giudizio di stima da parte dell’ufficio
mediante esercizio del potere di accertamento della base
imponibile; avrebbe consentito, invero, – come esattamente
affermato dalla ricorrente – la sola esecuzione di
operazioni aritmetiche finalizzate alla determinazione
della eventuale maggiore imposta dovuta a seguito della
determinazione del valore sulla base della attribuita
rendita catastale (v. Cass. n. 8414-02).
E in ogni caso all’atto della proposizione della domanda
di condono qualunque ulteriore procedimento valutativo era
precluso a cagione della definitività dell’avviso di
liquidazione.
Il pr o motivo di ricorso va quindi accolto, con
conseguente cassazione dell’impugnata sentenza.

5

Ai
N. L
MATERIA TRIBUi.Aitlil
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può
la corte decidere la causa anche nel merito, ai sensi
dell’art. 384 c.p.c, previo rigetto del ricorso dei
contribuenti contro l’intimazione di pagamento.
VII. – L’articolata sequenza dei profili di fatto della

spese relative ai gradi del giudizio di merito.
Quelle concernenti il giudizio di legittimità seguono la
soccombenza.
p.q.m.
La Corte< dichiara inammissibile il primo motivo; accoglie il secondo; cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso dei contribuenti avverso l'intimazione di pagamento; compensa le spese processuali relative ai gradi del giudizio di merito e condanna gli intimati, in solido, al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.700,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta vicenda processuale giustifica la compensazione delle

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