Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27838 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 04/12/2020), n.27838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31232/2018 proposto da:

C.V. e F.B.L., rappresentati e difesi dagli

Avv. Marco Miccinesi e Francesco Pistolesi;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

(C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi

12, è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 637/07/18 della Commissione tributaria

Regionale della Toscana, depositata il 21/03/2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2020

dal Consigliere Dott. Pepe Stefano.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. C.V. e F.B.L. impugnavano gli avvisi di liquidazione con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva revocato le agevolazioni fiscali “prima casa” relative all’atto di acquisto Notaio Cavallina del 11.7.2011 sul presupposto che l’immobile oggetto di compravendita aveva una superficie superiore a mq 240 e, dunque, a quella massima prevista dal D.M. 2 agosto 1969 per poter usufruire delle indicate agevolazioni. In particolare, i contribuenti eccepivano che dalla metratura indicata negli avvisi impugnati andavano detratte le metrature interne ed esterne.

3. La CTR con la sentenza n. 637/07/18, depositata il 21/03/2018, confermava la sentenza di primo grado e, per l’effetto, rigettava i ricorsi dei contribuenti.

4. Avverso tale sentenza C.V. e F.B.L. propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

5. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.

6. In prossimità della camera di consiglio i contribuenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che

1. Con il primo motivo i contribuenti deducono, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota II bis), della Tariffa, parte Prima, allegata e del D.M. 2 agosto 1969, art. 6 avendo la CTR computato ai fini della superfice utile complessiva di cui al citato D.M. 2 agosto 1969, art. 6, anche l’area occupata dalle metrature esterne e perimetrali

2. Con il secondo motivo i contribuenti denunciano, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per omessa pronuncia circa la domanda subordinata relativa alla disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

3. Con il terzo motivo viene dedotta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2 e della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, per avere la CTR, nel caso di rigetto del motivo che precede, violato i principi che limitano l’esercizio del potere sanzionatorio nei casi in cui vi sia una situazione di obiettiva incertezza normativa.

4. I tre motivi, da trattarsi unitamente stante la loro stretta connessione, non sono fondati.

4.1 La questione rimessa al Collegio attiene, in primo luogo, alla interpretazione del D.M. 2 agosto 1969, art. 6 e, in particolare, se ai fini del calcolo del limite di mq 240 da esso previsto ai fini di individuare un immobile come di “lusso” debbano o meno computarsi le mura perimetrali con la conseguenza che, in caso di risposta affermativa e di superamento dell’indicata misura, ricorre l’ipotesi di decadenza dai benefici fiscali di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota II bis), della Tariffa, parte Prima, allegata.

4.2 Va premesso che i contribuenti sul punto sono consapevoli dell’esistenza del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che alla luce della di quanto disposto dal citato art. 6, D.M. 2 agosto 1969, secondo cui sono abitazione di lusso “le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)” ha affermato che “in tema di agevolazioni cd. “prima casa”, ai fini dell’individuazione di un’abitazione di lusso, nell’ottica di escludere il beneficio, la superficie utile deve essere determinata avuto riguardo all’utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituendo tale requisito il parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” dell’immobile. Ne consegue che il concetto di superficie “utile” non può restrittivamente identificarsi con la sola “superficie abitabile”, dovendo interpretarsi il D.M. n. 1072 del 1969, art. 6 nel senso che è “utile” tutta la superficie dell’unità immobiliare diversa dai balconi, dalle terrazze, dalle cantine, dalle soffitte, dalle scale e dal posto macchine e che nel calcolo dei 240 metri quadrati rientrano anche i soppalchi” (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 29643 del 2019)

In ultimo, e con riferimento a fattispecie sovrapponibile a quella in esame, questa Corte (Cass. n. 17470 del 2019) ha riformato la sentenza della CTR che, ai fini del riconoscimento dei benefici “prima casa”, aveva erroneamente escluso dal calcolo, lo spazio occupato dai muri perimetrali e divisori.

Con tale sentenza, a cui il Collegio intende dare continuità, la Corte ha rilevato che in tema di imposta di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire seun’abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa I, art. 1, nota II bis, la sua superficie utile va calcolata alla stregua del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072. In particolare, essa va determinata in quella che – dall’estensione globale riportata nell’atto di acquisto sottoposto all’imposta – residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina. Diversamente, non possono applicarsi i criteri di cui al D.M. Lavori Pubblici 10 maggio 1977, n. 801 (Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici), richiamato dalla L. 2 febbraio 1985, n. 47, art. 51, le cui previsioni, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un’interpretazione che ne ampli la sfera applicativa (Cass. n. 861 del 2014; n. 24469 del 2015), dovendosi giungere ad analoghe conclusioni quanto alla dedotta applicabilità del d. m. 26.4.1991.

Deve, dunque, ribadirsi che il citatao D.M. n. 1072 del 1969, art. 6 va interpretato nel senso di dover escludere dal dato quantitativo globale della superficie dell’immobile indicata nell’atto di acquisto (in essa compresi, dunque, i muri perimetrali e quelli divisori) solo balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, e non l’intera superficie non calpestabile.

Tale interpretazione letterale trova giustificazione nel principio secondo cui non è possibile aderire ad una soluzione ermeneutica diversa, atteso che le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non sono passibili di interpretazione analogica e, quindi, questi non possono essere riconosciuti nelle ipotesi in cui non siano espressamente previsti (Cass. n. 22279 del 2011). A conferma di tale orientamento si evidenzia che, nella formula “superficie utile complessiva” menzionata nel citato D.M. n. 1072 del 1969, art. 6 manca l’aggettivo “netta” che, invece, era presente nel testo (“superficie utile netta complessiva”) della disposizione che dettava la previgente definizione delle caratteristiche delle abitazioni di lusso (tabella allegata al D.M. 4 dicembre 1961). Pertanto, la superficie utile va considerata escludendo, dal computo metrico, solo i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine e, in particolare, includendo anche i muri perimetrali e interni essendo irrilevante la calpestabilità dell’area.

Deve essere, quindi, disattesa la tesi prospettata dai ricorrenti secondo cui la superficie utile rilevante ex art. 6 citato deve intendersi solo quella effettivamente utilizzabile, con esclusione dei muri interni e perimetrali, ricavandosi tale interpretazione da quanto previsto, tra l’altro, dal D.M. 10 maggio 1977 e dal D.M. 26 aprile 1991.

In conclusione, la superficie utile di un’abitazione di lusso deve essere, quindi, determinata basandosi sulla utilizzabilità degli ambienti a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituendo tale requisito, il parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione, ponendosi tale conclusione in perfetta armonia con i principi costituzionali di cui agli artt. 2,3,47, comma 2, e 53 Cost., evocati dai ricorrenti, in assenza di qualsivoglia trattamento discriminatorio tra fattispecie uguali laddove, a parità di immobili aventi i medesimi muri perimetrali e divisori, si applica la medesima disciplina, risultando il disposto dell’art. 6 citato esercizio del legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore nell’individuazione e disciplinare le singole fattispecie derogatorie alle regole di determinazione ed applicazione dei tributi.

Alla luce di quanto sopra risultano, poi, prive di pregio le censure che si fondano sul presupposto dell’esistenza di una “obiettiva incertezza normativa”, evidentemente assente nel caso di specie in ragione del fatto che, per come correttamente rilevato dalla CTR, l’art. 6 citato deve essere oggetto di stretta interpretazione tenuto conto del suo carattere agevolativo; interpretazione che si evince dalla riportata univoca giurisprudenza di legittimità e sulla cui base i giudici di merito hanno riconosciuto la legittimità della pretesa erariale.

Deve, quindi, affermarsi che la CTR non è incorsa nel denunciato vizio di omessa pronuncia, dovendosi la questione afferente all’applicazione delle sanzioni ritenersi assorbita dal decisum sul primo motivo di appello e, conseguentemente, risolta in senso conforme ai principi sopra riportati.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia dell’entrate delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.200,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA