Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27837 del 22/11/2017


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 27837 Anno 2017
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: FRAULINI PAOLO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6929/2014 R.G. proposto da
GIRARDINI AUGUSTO,

rappresentato e difeso dagli avv. ti

Giovanni Tretti e Federico Hernandez, con domicilio eletto presso lo
studio di quest’ultimo in Roma, via A. Gramsci n. 14, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA,
rappresentata e difesa dagli avv. ti Fabio Biagianti, Maria Letizia
Ermetes e Paolo Palmisano, con domicilio eletto presso il loro
studio in Roma, via G. B. Martini n. 3, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 26/13
depositata il 23 luglio 2013.

Data pubblicazione: 22/11/2017

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 ottobre 2017
dal Consigliere Paolo Fraulini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Luigi Salvato che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso;
uditi gli avv.ti Tretti per il ricorrente e Palmisano per la
controricorrente.

1. La Corte di appello di Venezia ha rigettato l’opposizione
proposta da Augusto Girardini avverso la delibera n. 17411 del 8
luglio 2010 con la quale la COMMISSIONE NAZIONALE PER LE
SOCIETA’ E LA BORSA (in prosieguo,

breviter, Consob) gli ha

ingiunto il pagamento di euro 205.725,38 a titolo di sanzione
amministrativa per abuso di informazioni privilegiate, con confisca
per equivalente e perdita per quattro mesi dei requisiti di
onorabilità degli esponenti aziendali. Si è contestato al Girardini di
avere acquistato tra il 18 e il 22 luglio 2005, n. 90.000 azioni della
società CDB Web Tech, utilizzando l’informazione privilegiata
concernente il progetto dell’avvio da parte dell’emittente di una
nuova iniziativa di investimento in imprese in difficoltà, conoscendo
o potendo conoscere in base all’ordinaria diligenza il carattere
privilegiato di tale informazione.
2. La Corte di appello, per quanto ancora in questa sede rileva,
ha ritenuto il carattere privilegiato dell’informazione ricevuta dal
Girardini e la sussistenza di precisi riscontri probatori in relazione
all’apprensione della notizia privilegiata prima della sua diffusione
al pubblico, respingendo pertanto l’opposizione.
3. Avverso tale sentenza Augusto Girardini ricorre con sei
motivi, resistiti dalla Consob con controricorso. Le parti hanno
depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso lamenta:

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FATTI DI CAUSA

1.1. Primo motivo: «Violazione o falsa applicazione di norme
di diritto art. 360 nr. 3 c.p.c.) con riferimento alle norme in materia
di abuso di informazioni privilegiate (art. 181 d.lgs. 58/98)»
deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto
il carattere privilegiato dell’informazione, nonostante la notizia del
progetto della società emittente di intraprendere una nuova
iniziativa di investimento fosse abbondantemente trapelata e

di motivare circa la carenza di precisione dell’informazione avuta
dal Girardini.
1.2. Secondo motivo: «Violazione dell’art. 360, comma 1,
nr. 5 c.p.c. o, in subordine, dell’art. 360 comma 1 nr. 4 in relazione
alla contraddittorietà della motivazione» deducendo l’incongruenza
della motivazione della sentenza impugnata laddove nella parte
espositiva avrebbe identificato l’informazione privilegiata come
conoscenza di un progetto industriale, mentre nella parte motiva
avrebbe affermato che essa consisteva nella certezza del varo del
progetto di investimento medesimo.
1.3. Terzo motivo: «Violazione o falsa applicazione delle
norme di diritto ex art. 360 comma 1 nr. 3: violazione del disposto
degli artt. 115 e 116 c.p.c.» deducendo l’erroneità della sentenza
nella parte in cui – in relazione alla censura già formulata con il
secondo motivo – avrebbe anche falsamente applicato i principi di
valutazione delle prove, omettendo di indicare da quale elemento
istruttorio il giudicante abbia tratto la prova dell’esistenza e della
precisione della notizia privilegiata.
1.4. Quarto motivo: «Violazione o falsa applicazione delle
norme di diritto (art. 360 comma 1 nr. 3 c.p.c.) con riferimento alle
norme in materia di prove e in particolare agli artt. 2727 e 2729
c.c.» deducendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui
avrebbe falsamente applicato le regole sul giudizio presuntivo,
ricorrendo al presumptum de presunto e conferendo carattere di

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diffusa presso gli organi di informazione; nonché per avere omesso

precisione e concordanza a indizi del tutto generici e scollegati tra
loro.
1.5. Quinto motivo: «Violazione o falsa applicazione di
norme di diritto (art. 360 comma 1 nr. 3 c.p.c.) con riferimento agli
artt. 1, 3, 11 d. Igs. 689/1981, nonché all’art. 187 bis d.lgs.
58/98» deducendo che la sentenza impugnata avrebbe
erroneamente quantificato la sanzione inflitta, omettendo di

1.6. Sesto motivo: «Omesso esame circa un fatto decisivo
per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art.
360 comma 1 nr. 5)» deducendo che la sentenza impugnata
avrebbe omesso di valutare il fatto decisivo della sussistenza
dell’elemento soggettivo dell’illecito.
2. Il ricorso è infondato e va respinto.
2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile laddove
contesta che la Corte di appello non abbia esplicitato le
ragioni per cui ha qualificato privilegiata l’informazione di cu;
era venuto in possesso il Girardini. Invero la lettura della
motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 8) consente
di rinvenire l’illustrazione motivata delle fonti di prova che
corroborano l’attribuita precisione e riservatezza della notizia
acquisita. Il giudice distrettuale ha infatti dato atto sia delle
ragioni per cui la notizia appresa dal Girardini (certezza
dell’iniziativa di investimento) era diversa e ben più specifica
di quella già diffusa dagli organi di informazione (esistenza di
un progetto di investimento), sia delle fonti di prova da cui ha
ricavato tale affermazione (legami personali del Girardini con
il management dell’emittente). A fronte di tale motivazione la
censura in esame si limita ad affermare che tale giudizio sia
erroneo, ma omette, in spregio anche della necessaria
completezza del motivo di ricorso ai sensi degli artt. 366 n. 6
e 369 n. 4 cod. proc. civ., di trascrivere o indicare gli atti
processuali in cui sarebbero contenuti gli elementi che
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valutare la gravità della violazione e la soggettività del ricorrente.

adduce a sostengo della doglianza, con particolare
riferimento alla ritenuta esistenza di precise e dettagliate
notizie di stampa sulla decisione di attuare l’investimento, di
talché questa Corte non è posta in grado di valutare ex actis
la fondatezza di quanto dedotto.
2.2. Il secondo e il terzo motivo, che per la loro
connessione possono essere congiuntamente esaminati, non

inficiare la validità della sentenza, si rinviene né tra parte
espositiva e parte decisoria, né con riferimento alla
valutazione delle prove acquisite. La Corte territoriale ha dato
conto di come la notizia acquisita dal Girardini, per effetto
della sua posizione privilegiata all’interno della famiglia del
manager della società emittente ,gli abbia dato certezza della
sicura redditività dell’acquisto della azioni, e che l’elemento
differenziale rispetto al pubblico degli investitori era proprio
rinvenibile nella conoscenza della circostanza che
l’investimento da potenziale sarebbe di lì a poco divenuto
operativo con il prevedibile, e per l’appunto verificatosi, rialzo
delle quotazioni azionarie , non appena diffusa la relativa
notizia. Non sussiste pertanto alcuna inconciliabile
contraddizione nella motivazione della sentenza, ma una
spiegazione logica del percorso argomentativo che, come
tale, questa Corte non può sindacare. Si aggiunga che il
secondo motivo contiene una commistione tra elementi di
fatto e considerazioni in diritto (cfr. pag 14) che è da ritenersi
‘\A
inammissibile, trritlie alla luce del f ecchio t sto deìl’art. 360
s e tj,
Lv
n. 5 cod. proc. civ.ppli abile ratione temporis al a
fattispecie. E che il terzo motivo si dilunga in una critica alla
selezione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di
appello (cfr. pag 16), da ritenersi non deducibile in questa
sede, essendo tale giudizio riservato alla fase di merito, con il

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sono fondati posto che alcuna contraddizione, idonea a

solo limite di dover fornire in proposito la necessaria
motivazione, nella specie rispettato.
2.3. Il quarto motivo è inammissibile poiché, sotto
l’apparente deduzione di una falsa applicazione dei principi in
tema di prova presuntiva, mira in realtà a far compiere a
questa Corte un’inammissibile riedizione del giudizio
valutativo delle prove, riservato al giudice del merito. Si è già

della valutazione delle prove acquisite in atti; la censura non
spiega quali specifici passi motivazionali avrebbero basato la
presunzione su altra presunzione, né del resto argomenta la
lamentata assenza dei requisito della prova presuntiva,
laddove la sentenza impugnata dà conto della verosimiglianza
della circostanza che l’investimento del Girardini fosse
motivato da intento speculativo connesso proprio alla sua
posizione privilegiata, che era stata in grado di garantirgli la
possibilità di preventivo accesso all’informazione

price

sensitive.
2.4. Il quarto motivo è inammissibile poiché, sotto
l’apparente contestazione dalla falsa applicazione delle norme
in tema di commisurazione della sanzione amministrativa
pecuniaria applicabile alla fattispecie, tenta in realtà di
indurre questa Corte a rinnovare il giudizio, di merito, sulla
sanzione medesima; invero a pag. 12 la sentenza impugnata
spiega la ragione della condivisione dell’entità della sanzione
inflitta dalla Consob e tale giudizio, stante l’assenza di indici
di anomalia motivazionale, esula dal sindacato di legittimità.
2.5. Il sesto motivo è inammissibile perché qualifica
come omesso non già un fatto principale o secondario
decisivo per il giudizio, bensì un giudizio, quello sull’elemento
soggettivo del reo, peraltro non avvedendosi che tale giudizio
è stato in effetti reso dalla Corte di appello a pagina 12,
penultimo capoverso, della sentenza impugnata.
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detto che la Corte di appello ha fornito congrua spiegazione

3. La soccombenza regola le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna AUGUSTO GIRARDINI al
pagamento in favore della COMMISSIONE NAZIONALE PER LE
SOCIETA’ E LA BORSA delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in Euro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie
nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto rispettivamente per il ricorso principale a norma del
comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2017.
Il Consigliere est.
Paolo Fraulini

Il Presidente
assimo Do(g-liot

agli accessori di legge.

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