Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27837 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, (ud. 07/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.W., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro

i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 72/2009 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositato il 02/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che ha

concluso per l’improcedibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che B.W. ricorre per cassazione avverso il decreto della corte d’appello di Cagliari del 2 luglio 2009 con il quale è stata rigettata la domanda di condanna al pagamento di un’equa riparazione del pregiudizio derivante dall’irragionevole ritardo del giudizio ai sensi della L. n. 89 del 2001;

rilevato che il ricorso non è stato depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c. e che, pertanto, il ricorso è improcedibile.

P.Q.M.

la corte dichiara il ricorso improcedibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 7 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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