Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27837 del 12/10/2021
Cassazione civile sez. VI, 12/10/2021, (ud. 19/03/2021, dep. 12/10/2021), n.27837
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7576-2020 proposto da:
G.M.C., elettivamente domiciliata presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,
rappresentata e difesa dall’Avvocato SALVATORE ALONGI;
– ricorrente –
contro
F.F., elettivamente domiciliata presso la cancelleria della
CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa
dall’Avvocato ANTONINA FAZIO;
– controricorrente –
contro
GA.AL., C.F., S.S.,
S.G., S.D.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1527/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 17/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA
BESSO MARCHEIS.
Fatto
PREMESSO
che:
G.M.C. ricorre avverso la pronuncia della Corte d’appello di Palermo n. 1527/2019, che ha rigettato l’appello incidentale da lei fatto valere contro la sentenza del Tribunale di Palermo. Il Tribunale aveva respinto la domanda avanzata da G. (insieme a S.G., S.S. e S.D.) diretta a conseguire la declaratoria di nullità ovvero l’annullamento di un contratto di compravendita immobiliare stipulato dal padre Sp.Sa..
Resiste con controricorso F.F..
Gli intimati Ga.Al., C.F., S.S., S.G. e S.D. non hanno proposto difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
I. Il ricorso è basato su un motivo, che contesta “violazione degli artt. 428 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”: la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe carente di “effettiva logica” e sarebbe affetta da contraddittorietà “in ordine alla ritenuta insussistenza della capacità di intendere e di volere di S.” al momento della conclusione dell’atto di vendita.
Il motivo è inammissibile in quanto si sostanzia in una critica inammissibile di fronte a questa Corte di legittimità – del quadro probatorio che ha portato il giudice di merito a ritenere non raggiunta la prova delle condizioni di incapacità naturale di intendere e volere di Sp.Sa. al momento della stipulazione del contratto di compravendita.
II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 6.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, il 19 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021