Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27836 del 12/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 27836 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 17918-2008 proposto da:
ASSOCIAZIONE CENTRI VACANZA COLONIE LEONE XIII LUGANO
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO
EMANUELE II 21, presso lo studio dell’avvocato LO
GIUDICE, rappresentato e difeso dall’avvocato VIGNOLA
2013

GIANFRANCO giusta delega a margine;
– ricorrente –

2943

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

Data pubblicazione: 12/12/2013

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende
ope legis;
– resistente con

atto di costituzione

avverso la sentenza n. 47/2007 della COMM.TRIB.REG.
di BOLOGNA, depositata il 15/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato REA delega
Avvocato VIGNOLA che ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udienza del 23/10/2013 dal Consigliere Dott.

17918-08

Svolgimento del processo
L’agenzia delle entrate, ufficio di Rimini, notificò alla
Associazione centri di vacanza colonie Leone XIII un
avviso di liquidazione dell’Invim relativa a un contratto
di compravendita immobiliare registrato in data 13 ottobre

2000, nel quale le parti avevano invocato l’art. 12 della
l. n. 154 del 1988. L’ufficio invero rettificò il valore
finale in base alla rendita catastale attribuita nell’anno
2001.
La commissione tributaria provinciale di Rimini respinse
l’opposizione proposta dall’associazione, rilevando che
l’agenzia delle entrate si era limitata a recepire la
rendita non impugnata stabilita dall’agenzia del
territorio.
Su gravame della contribuente, secondo cui l’agenzia delle
entrate non avrebbe potuto utilizzare ai fini dell’Invim
una rendita riferita all’anno 2001, in quanto il
trasferimento immobiliare si era verificato nel periodo
transitorio di ultrattività del tributo (tra il l gennaio
1993 e il l gennaio 2003), la sentenza di primo grado fu
confermata dalla commissione tributaria regionale
dell’Emilia Romagna.
Invero sostenne la commissione regionale che il maggior
valore immobiliare era stato determinato ai sensi
dell’art. 12 cit., essendosi utilizzata la rendita
risultante alla data del l giugno 1989, posto che nessuna
variazione era intervenuta, quanto all’immobile, nel

1

periodo successivo a tale data. Sicché – a dire della
commissione – la determinazione del valore del bene,
diversamente dalla tesi della contribuente, non era
avvenuta mediante utilizzo di una rendita riferita
all’anno 2001.
Contro la sentenza d’appello la contribuente ha proposto

ricorso per cassazione deducendo quattro mezzi, l’ultimo
dei quali a sua volta articolato in due censure.
L’amministrazione non ha svolto difese.
Motivi della decisione
I. – Col primo motivo, deducendo la violazione dell’art.
112 c.p.c. e nullità della sentenza o del procedimento, in
relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la ricorrente
sostiene che la commissione tributaria regionale avrebbe
omesso la pronuncia in ordine alla doglianza concernente
la mancata notifica dell’attribuzione di rendita
catastale, ai sensi dell’art. 74 della l. n. 342 del 2000.
Col secondo motivo, deducendo la violazione e la falsa
applicazione dell’art. 74 della 1. n. 342 del 2000, in
relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la ricorrente
sostiene che, non essendo avvenuta la notifica della
rendita attribuita in data 15 novembre 2001, quella
rendita medesima non poteva avere effetto per i periodi
d’imposta anteriori, attesa la non equipollenza della
notifica dell’avviso di liquidazione.
Col terzo motivo,

la ricorrente denunzia l’omessa,

insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla
circostanza che il valore finale ai fini dell’Invim era

2

stato determinar utilizzando la rendita catastale alla
data del l gennaio 1989, lamentando non essere stato
considerato che, per quanto la variazione catastale fosse
stata effettuata nel 1989, la rendita era stata comunque
attribuita nell’anno 2001.
Il quarto motivo, infine, componendosi di due censure

riferite al profilo dell’utilizzo della rendita catastale
suddetta per la determinazione del valore immobiliare, ai
fini dell’Invim, alla data del 31 dicembre 1992, deduce,
da un lato, la violazione e la falsa interpretazione degli
artt. 6 del d.p.r. n. 643 del 1972, 74 della 1. n. 342 del
2000, 3 della l. n. 212 del 2000 e 2 del d.l. n. 16 del
1993, conv. in l. n. 75 del 1993, e, dall’altro, la
violazione e la falsa applicazione dell’art. 17, 7 ° co.,
del d.lgs. n. 504 del 1992.
Dal primo punto di vista, si sostiene che, per stabilire
il valore finale nel periodo di ultrattività dell’Invim, e
quindi alla data del 31 dicembre 1992, comunque non poteva
essere utilizzata la rendita catastale attribuita il 15
novembre 2001, dovendosi all’opposto procedere a stima
diretta, ovvero a stima basata su tariffe d’estimo e
rendite già determinate in esecuzione del d.m. finanze 20
gennaio 1990.
Dal secondo punto di vista, e in relazione all’art. 17, 7 °
co., del d.lgs. n. 504 del 1992, si sostiene che, per
stabilire il valore finale del bene, classificato in cat.
B, non poteva essere utilizzato, con rilievo ai fini
dell’Invim nel ripetuto periodo di ultrattività, il

3

criterio della applicazione della rendita catastale per un
moltiplicatore pari a 100.
M – Le censure così delineate si palesano tra loro
connesse, tanto da indurre la corte a esaminarle nel loro
complesso.
I motivi che le contengono difatti vanno disattesi,

essendo possibile semplicemente correggere la motivazione
dell’impugnata sentenza quanto ai profili afferenti.
III. – La commissione tributaria regionale ha reso la
pronuncia sul rilievo che il maggior valore immobiliare
era stato determinato ai sensi dell’art. 12 della 1. n.
154 del 1988, come richiesto dai contraenti.
Ha detto che ciò era stato fatto utilizzando la rendita
risultante alla data del 1 giugno 1989, posto che nessuna
variazione era intervenutg dopo tale data.
Ne ha desunto che la determinazione del valore non era
avvenuta mediante utilizzo della rendita riferita all’anno
2001.
In tal modo, però, la commissione tributaria regionale ha
mostrato di non aver compreso la questione sottoposta,
giacché questa riguardava la dedotta illegittimità di un
tale sistema di computo del valore finale siccome
correlato a una rendita che, per quanto riferibile a
periodo anteriore, era stata comunque attribuita nell’anno
2001.
Invero la contribuente aveva lamentato che la detta
rendita, non essendo stata notificata al contribuente, non
avrebbe potuto

essere

comunque

impiegata

a

fini

4

valutativi, in base al disposto di cui all’art. 74 della
l. n. 342 del 2000.
IV. – Sennonché alla lacuna della impugnata sentenza può
supplirsi semplicemente correggendo la motivazione, in
base al disposto di cui all’art. 384 c.p.c.
La tesi sostenuta dalla associazione ricorrente è infatti

errata in diritto, donde non può comportare la cassazione
della sentenza di conferma della liquidazione dell’Invim.
V. – Le sezioni unite di questa corte hanno chiarito che
il più volte evocato art. 74, 1 0 co., della 1. 21 novembre
2000 n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal l° gennaio
2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle
rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci
solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato
nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una
rendita prima della sua notifica, al fine di individuare
la

base

imponibile

dell’imposta

(dell’Ici,

come

dell’Invim). Ma non esclude affatto l’utilizzabilità della
rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi
anche per annualità d’imposta

“sospese”,

ovverosia

suscettibili di accertamento, di liquidazione o di
rimborso (v. sez. un. n. 3160-11).
La conseguenza di tale principio è che è infondato dedurre
dal mero fatto dell’omessa (previa) notifica dell’atto
attributivo di rendita la illegittimità dell’avviso di
liquidazione dell’Invim per annualità anteriori. Alla
omessa notifica dell’atto di classamento è destinato a
supplire l’avviso di liquidazione, così da consentire al

5

contribuente di impugnare congiuntamente, giustappunto,
anche la rendita.
VI. – La diversa tesi della ricorrente è quindi errata per
il fatto di trascurare l’art. 19, 3 0 co., del d.lgs. n.
546 del 1992, che, in consecuzione con quanto sopra
osservato, riconosce al contribuente la facoltà

d’impugnare l’atto di attribuzione della rendita
catastale, precedentemente non notificato, unitamente
all’avviso di liquidazione della maggiore imposta che in
funzione di esso veda definita la base imponibile.
Ne consegue che l’avviso di liquidazione può costituire
equipollente della notifica del classamento, ove di questo
siano riportati gli estremi.
E la congiunta contestazione dei due atti resta
condizionata alla proposizione dell’impugnativa non solo
nei confronti dell’ufficio che ha emanato l’avviso di
liquidazione, rispetto al quale l’atto di classamento si
configura come atto presupposto, ma anche nei confronti
dell’Ute, o dell’agenzia del territorio, che tale atto ha
emesso (v. Cass. n. 22281-11; n. 6386-06). Difatti il
carattere impugnatorio del processo tributario, avente un
oggetto circoscritto agli atti che scandiscono le varie
fasi del rapporto d’imposta, e nel quale il potere di
disapplicazione del giudice è limitato ai regolamenti e
agli atti amministrativi generali, implica che legittimati
a contraddire in merito all’impugnativa dell’atto
presupposto siano unicamente gli organi che l’hanno
adottato. I quali non assumono la posizione di

6

litisconsorti

necessari

nel

giudizio

d’impugnazione

dell’avviso di liquidazione, la cui autonomia rispetto
all’impugnazione dell’atto di classamento comporta che
alla carente instaurazione del contraddittorio non può
rimediarsi attraverso l’ordine di integrazione ai sensi
dell’art. 102 c.p.c.

VII. – Le considerazioni esposte paiono risolutive di ogni
questione.
Risulta, invero, dalla stessa trascrizione fatta dalla
ricorrente che la commissione tributaria provinciale aveva
appunto respinto l’opposizione incentrandosi sul rilievo
che non era stata proposta impugnazione contro la
determinazione della rendita, quando di questa
l’associazione era venuta a conoscenza attraverso la
notifica dell’avviso in rettifica dell’Invim.
E il rilievo – al quale è insita una valutazione di
completezza dei riferimenti al classamento, contenuti
nell’avviso di liquidazione – è rimasto incontrastato, non
solo nel grado successivo, ma anche in questa sede di
legittimità.
Ne discende l’infondatezza di tutte le attuali doglianze,
finanche nella parte evocativa sulla scorta delle
disposizioni di cui al 5

0 co. dell’art. 74 della l. n. 342

del 2000 – delle tariffe d’estimo e/o delle rendite di cui
al pure richiamato d.m. finanze.
Dalla sentenza impugnata infatti si apprende che nell’atto
di compravendita era stata fatta richiesta di applicazione
dell’art. 12 della l. n. 154 del 1988, per non essere –

7

quindi – l’ immobile ancora iscritto in catasto con
attribuzione di rendita. Il che escludeva – in base alla
volontà come univocamente manifestata (art. 12, co. 2-bis)
il concorrente riferimento a preesistenti tariffe
d’estimo.
Del resto appare utile aggiungere che l’art. 74 della l.

n. 342 del 2000, al citato 5 0 comma, si è limitato a
estendere all’Invim l’applicazione dei minori estimi
risultati dalla revisione delle tariffe, disposta in forza
dell’art.

2, l ° co., del d.l. 23 gennaio 1993 n. 16

(convertito in 1. 24 marzo 1993 n. 75). E quindi ha
semplicemente riconosciuto la retroattività dell’efficacia
degli stessi anche nell’ipotesi in cui i comuni avessero
presentato ricorso alle commissioni censuarie a seguito
della riapertura dei termini disposta dall’art. 49, comma
13, 1. 27 dicembre 1997 n. 449 (v. Cass. n. 20011-11; n.
1285-07).
Tanto comporta l’infondatezza del presupposto della prima
censura involta dal quarto motivo di ricorso. Mentre
l’altra

avente riguardo a una supposta violazione

dell’art. 17, 7 ° co., del d.lgs. n. 504 del 1992, in
considerazione del moltiplicatore concernente il gruppo
catastale B di appartenenza dell’immobile – appare, in
prospettiva di autosufficienza, del tutto nuova, non
risultando dalla sentenza impugnata che il profilo oggi
dedotto sia stato consegnato al giudizio di primo grado.
VIII. – Il ricorso è, in conclusione, rigettato.
p.q.m.

8

tSENT 7 –

La Corte rigetta il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA