Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27835 del 12/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27835 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 16148-2008 proposto da:
GIULIANI ALESSANDRA nq di erede della Sig.ra
SIMONETTA DE LUCA DI LIZZANO, elettivamente
domiciliata in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 15,
presso lo studio dell’avvocato TINELLI GIUSEPPE, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
2013

GIRELLI GIOVANNI giusta delega a margine;
– ricorrente –

2942

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 441/2006 della COMM.TRIB.REG.

Data pubblicazione: 12/12/2013


di CATANZARO, depositata il 12/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/10/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato TINELLI che ha
chiesto l’accoglimento;

Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

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16148-08

Svolgimento del processo
Nel 1980 l’ufficio del registro di Amantea notificava a
Simonetta De Luca Di Lizzano alcuni avvisi di liquidazione
a titolo di imposta complementare di successione e Invim,
sul presupposto della mancata impugnazione

dell’accertamento valore dal medesimo ufficio notificato
all’indirizzo della contribuente ai sensi dell’art. 140
c.p.c.
La destinataria impugnava gli avvisi, eccependo l’omessa
rituale notifica dell’accertamento nel proprio domicilio
fiscale e, in consecuzione, la decadenza del potere
impositivo.
L’adita commissione tributaria di I grado di Paola, con
sentenza n. 169 del 1982, respingeva i ricorsi della
contribuente, la quale, interposto gravame, presentava
domanda di condono ex d.l. n. 429-82, conv. in l. n. 51682. La commissione tributaria di II grado di Cosenza
dichiarava l’estinzione del giudizio, con decisione che
veniva impugnata dinanzi alla commissione tributaria
centrale.
Pendente il giudizio, l’ufficio notificava le ingiunzioni
di pagamento dei maggiori tributi relativi
all’applicazione del condono ai sensi dell’art. 31, 40
co., del d.l. suddetto; e anche contro tali atti la
contribuente proponeva ricorso al giudice tributario.

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L’adita commissione tributaria di I grado, con sentenza n.
184 del 1986, dichiarava applicabile il condono ex art.
31, l ° co., del d.l. n. 429-82.
Il giudizio d’appello – instaurato su gravame di entrambe
le parti – veniva sospeso in pendenza del suaccennato
giudizio dinanzi alla commissione tributaria centrale.

Questa corte, con sentenza n. 5334-94, cassava senza
rinvio la sentenza della commissione tributaria centrale
nel frattempo sopravvenuta, stante che tutte le questioni
afferenti la definizione a mezzo condono dovevano in
verità essere risolte nel giudizio relativo alle
ingiunzioni fiscali, quiescente dinanzi alla commissione
tributaria di II grado di Cosenza.
Riassunto il giudizio dinanzi alla commissione tributaria
regionale della Calabria, la contribuente presentava
domanda di definizione ai sensi della sopravvenuta 1. n.
289 del 2002, art. 16, e proponeva ricorso avverso il
diniego di definizione notificato dall’amministrazione
finanziaria, eccependone la decadenza per essere stato il
diniego pronunciato oltre i termini fissati dall’ 8 ° comma
della norma citata.
La commissione tributaria regionale della Calabria, per
quanto ancora di interesse, confermava la sentenza n. 184
del 1986 della commissione tributaria di I grado di Paola,
ritenendo che la lite doveva essere definita in base al
condono del 1982, col pagamento – posta l’anteriore
esistenza di un atto di accertamento, seppure viziato da
nullità della notificazione – degli importi indicati

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dall’art. 31, 1 0 co., di quel d.1.; respingeva invece il
reclamo contro il diniego di definizione reso dall’agenzia
delle entrate ai sensi dell’art. 16 della 1. n. 289 del
2002 e compensava per intero le spese processuali.
Contro la sentenza, pubblicata il 12 febbraio 2007 e non
notificata, ha proposto ricorso per cassazione Alessandra

Giuliani, erede di Simonetta De Luca Di Lizzano, deceduta
dopo la sentenza medesima.
La ricorrente ha articolato sette motivi illustrati anche
da memoria.
L’amministrazione non ha svolto difese.
Motivi della decisione
I. –

L’iter

processuale appena esposto consta di due

essenziali momenti, ognuno per conto proprio
caratterizzato dalla controversia circa l’operatività del
condono fiscale.
Gli odierni motivi di ricorso ricalcano i citati profili,
per cui, in coerenza con essi, è d’uopo dividere la
trattazione nella presente sede.
M – I primi tre motivi afferiscono al capo della
sentenza impugnata che, decidendo sulla pretesa di cui
alle ingiunzioni di pagamento, l’ha rideterminata in base
alla ritenuta definibilità della lite presupposta secondo
l’art. 31, 1 0 co., del d.l. n. 429-82.
I motivi sono invero connessi e, per tale ragione, vanno
esaminati congiuntamente.
Il primo denuncia la violazione dell’art. 26 del d.p.r. n.
637-72 e dell’art. 20 del d.p.r. n. 643-72 per avere la

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commissione tributaria regionale affermato che l’avviso di
accertamento non è atto recettizio e che la relativa
notificazione non ne costituisce requisito di validità e
di efficacia.
Il secondo deduce la contraddittorietà della motivazione,
per avere la commissione tributaria regionale dapprima

dichiarato la nullità dell’accertamento per illegittimità
della relativa notifica e poi affermato che la notifica
suddetta non costituiva requisito di validità dell’atto.
Il terzo denuncia la violazione e la falsa applicazione
dell’art. 31 del d.l. n. 429-82, conv. in 1. n. 516-82,
per avere la commissione ritenuto che l’acclarata
illegittima notifica dell’avviso di accertamento non ne
aveva comunque pregiudicato la condizione di esistenza e
di giuridica efficacia; e quindi per avere su tali basi
ritenuto applicabile, appunto, l’art. 31, 1 ° co., del d.l.
cit., anziché l’art. 31, 2 ° co., avente come presupposto
(della rivendicata facoltà del contribuente di chiedere la
liquidazione dell’imposta in base al valore dichiarato
aumentato del 20 %) il fatto che, alla data di entrata in
vigore del d.1., un accertamento di valore non fosse stato
ancora notificato al destinatario, senza rilevanza della
mera anteriore adozione di un avviso di accertamento
purchessia.
III. – I motivi sono, in prospettiva di autosufficienza,
inammissibili. Non risulta infatti la tempestiva
formulazione della domanda che radica l’attuale terzo

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motivo. Donde all’esame dei primi due l’impugnante non ha
interesse.
Dalla sentenza si apprende che le ingiunzioni notificate
alla contribuente erano conseguite alla decisione della
causa originariamente afferente l’impugnativa degli avvisi
di liquidazione, in relazione alla quale la contribuente

aveva dedotto l’omessa notifica dell’avviso di
accertamento.
La contribuente aveva, poi,

appellato la sentenza

sfavorevole di primo grado. E in appello aveva presentato
la domanda di condono.
In quella causa la contribuente aveva altresì impugnato,
dinanzi alla commissione tributaria centrale, la sentenza
della commissione tributaria di II grado che aveva
dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 26
del d.l. n. 429 del 1982. E ivi aveva dedotto
l’illegittimità della liquidazione della dichiarazione
integrativa in quanto effettuata dall’ufficio in
applicazione dell’art. 31, 4 ° co., (versamento integrale
del tributo omesso, quale condizione per la mancata
applicazione delle sole soprattasse, delle pene pecuniarie
non ancora corrisposte e delle altre sanzioni non penali),
anziché dell’art. 31, l ° co., del d.l.
Un riferimento all’art. 31, 2 ° co., non risulta, in base
alla sentenza, essere stato effettuato in quel giudizio.
Per converso si apprende (dalla sentenza) – ed è affermato
anche dalla ricorrente – che, in pendenza del medesimo
giudizio dinanzi alla commissione tributaria centrale,

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erano state notificate dall’ufficio le ingiunzioni di
pagamento dei maggiori tributi conseguenti alla ancora
ritenuta (dall’ufficio) applicazione dell’art. 31, 40
co., del d.l. n. 429 del 1982. Ma nulla è indicato in
sentenza ( e nulla risulta dal ricorso ) al fine di
comprendere in qual senso e soprattutto con quale

erano state impugnate le ingiunzioni dette, a

petitum

fronte della tesi sostenuta nel giudizio a monte,
relativamente all’applicazione – ripetesi – dell’art. 31,
10 co., anziché dell’art. 31, 4 ° co., del d.l. n. 429 del
1982.
Era quindi onere della ricorrente, onde sottrarsi al
rilievo di novità della questione circa, invece, la
soggezione della fattispecie liquidatoria all’art. 31, 2 °
co., del d.l. cit., rendere il ricorso per cassazione
autosufficiente sul profilo, previa trascrizione delle
parti salienti dell’originario atto di opposizione contro
le ingiunzioni di pagamento. Altrimenti è da ritenere che
la questione oggi consegnata al terzo motivo sia stata per
la prima volta introdotta nel giudizio riassunto dinanzi
alla commissione tributaria regionale della Calabria, con
conseguente violazione – qui rilevabile d’ufficio – del
principio che vuole il processo tributario diretto a
investire il profilo impositivo nei limiti dei motivi
sottoposti dal contribuente all’esame del giudice di primo
grado, ai sensi dell’art. 18, 2 ° co., lett. e), del d.
lgs. n. 546/1992 / come pure – per quanto rileva nella
controversia – ai sensi dell’art. 15 del d.p.r. n. 636 del

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1972 [e fatta salva, per le cause soggette a quest’ultimo
d.p.r., la facoltà di integrazione dei motivi secondo la
specifica disciplina dell’art. 19-bis]. Il principio
regolatore di tale processo suppone, cioè, che esso abbia
un oggetto rigidamente delimitato dal tipo di atto
impugnabile e dalle contestazioni comprese nei motivi

costituiscono la

causa petendi

dedotti col ricorso introduttivo. I quali motivi, invero,
rispetto all’invocato

annullamento dell’atto impugnato, con la conseguente
inammissibilità di un mutamento delle deduzioni avanti al
giudice di secondo grado

(ex plurimis

in relazione

all’omologa disciplina del d.lgs. n. 546 del 1992 – v.
Cass. n. 22010-06; Cass. n. 7766-06; n. 16829-07; n.
19337-11; n. 13934-11).
L’onere non è stato adempiuto, e questo si riflette,
escludendola, sull’ammissibilità dei motivi suddetti.
IV. – In ogni caso la corte reputa di affrontare
egualmente la questione giuridica sottostante, nell’ottica
di cui all’art. 363 c.p.c., per le notevoli implicazioni
che la stessa finisce per assumere in un perimetro più
generale, che attiene ai rapporti tra la funzione
impositiva dell’atto impugnato, le condizioni di efficacia
di questo e i riflessi in ordine alla possibilità di
definire la controversia a mezzo dell’istituto del
condono.
Nella indicata prospettiva, la tesi complessivamente
esposta dalla ricorrente non è fondata.

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V. – Appare necessario partire dall’art. 31 del richiamato
d.l. n. 429 del 1982, in base al quale la domanda di
definizione era stata presentata.
L’art. 31 disponeva, a proposito della definizione delle
pendenze tributarie concernenti le imposte indirette:
al 1 ° comma, che “Le controversie di valutazione

relative all’imposta di registro, alla imposta sulle
successioni e donazioni nonché all’imposta comunale
sull’incremento di valore degli immobili, pendenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definite, su richiesta del contribuente, mediante il
pagamento dell’imposta corrispondente alla metà del valore
accertato o dell’incremento imponibile determinato
dall’ufficio del registro senza applicazione di
soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte. In
nessun caso il valore o l’incremento possono essere
ridotti a cifra inferiore a quella dichiarata nell’atto o
nella denuncia o risultante da pronuncia non più
impugnabile dal contribuente”;
– al 2 ° comma, che “Per gli atti pubblici formati e per le
scritture private autenticate entro il 31 dicembre 1981,
per le scritture private non autenticate formate entro la
stessa data, purché tutti registrati entro il 20 gennaio
1982, e per le denunzie e dichiarazioni il cui presupposto
d’imposta si sia verificato entro il 31 dicembre 1981 e la
cui presentazione sia stata effettuata nei termini di
legge, e comunque non oltre il 30 giugno 1982 ai fini
delle imposte indicate nel primo comma, qualora alla data

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di entrata in vigore del presente decreto non sia stato
notificato avviso di accertamento, il contribuente può
chiedere che l’imposta sia liquidata sulla base del valore
o dell’incremento imponibile dichiarato, aumentato del 20
per cento senza applicazione di soprattasse e pene
pecuniarie. L’incremento imponibile complessivamente

assoggettato ad imposta non può comunque essere inferiore
al 20 per cento del valore finale dichiarato”;
– al 4 ° comma, che “Per le altre controversie pendenti e
le altre violazioni commesse fino alla data del 31
dicembre 1981 relative alle imposte indicate nel primo
comma e alle altre tasse e imposte indirette sugli affari,
comprese quelle abolite per effetto della riforma
tributaria ed esclusa l’imposta sul valore aggiunto, le
soprattasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte e
le altre sanzioni non penali non si applicano a condizione
che il contribuente provveda o abbia provveduto al
versamento del tributo dovuto ed all’adempimento delle
formalità omesse”.
VI. – La commissione tributaria regionale, decidendo sulle
ingiunzioni fiscali conseguenti alla domanda di condono,
ha ritenuto applicabile al caso di specie la definizione
stabilita dal l ° comma della suddetta norma, sulla
considerazione che, alla data di entrata in vigore del
d.l. n. 429-82, un accertamento di valore era stato
adottato dall’amministrazione, a nulla rilevando la
nullità della notificazione dell’avviso stesso, giacché ha affermato – l’avviso di accertamento, inquadrabile

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secondo le categorie del diritto pubblico, è atto non
recettizio, sicché la notificazione non ne costituisce
elemento integrativo, né requisito di validità, avendo
solo la funzione di far decorrere, per il destinatario, il
termine di impugnazione. Peraltro la commissione
tributaria regionale ha anche ritenuto che la

notificazione dell’avviso era affetta, nel caso concreto,
da nullità, e non da giuridica inesistenza.
Ora, va certamente corretta dalla corte

ai sensi

dell’art. 384, ult. co ., c.p.c. – la motivazione della
sentenza nella parte afferente la qualificazione giuridica
dell’avviso di accertamento, che, diversamente da quanto
affermato dal giudice d’appello, è un atto tipicamente
recettizio, la cui efficacia consegue all’essere stato
portato a conoscenza del contribuente nei modi ed entro il
termine fissati dalla legge.
La correzione della motivazione può essere attuata
osservando che l’atto amministrativo di imposizione
tributaria è sottoposto a un regime procedimentale che
distingue la fase di decisione (o di perfezionamento
dell’atto) dalla fase integrativa dell’efficacia. Sicché
la notificazione, che in effetti non è elemento
costitutivo dell’atto (e v. del resto l’art. 19 del d.lgs.
n. 546), rappresenta una condizione di efficacia (o,
potrebbe dirsi nel solco della dottrina
amministrativistica, di operatività). L’atto tributario è
difatti indubbiamente qualificabile come atto recettizio
(v. Cass. n. 4760-09), secondo lo schema della cd.

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dichiarazione recettizia solitaria, non bisognevole, cioè,
della collaborazione del destinatario per produrre i suoi
effetti. Questo vuol dire che, diversamente da quanto
ritenuto dalla commissione tributaria regionale, gli
effetti si producono solo quando l’atto raggiunga il
destinatario medesimo, collocandolo nella situazione

giuridica di oggettiva conoscibilità.
La precisazione concettuale, però, non porta frutti alla
tesi della ricorrente a proposito della liquidazione del
condono di cui si controverte.
La questione afferente il vizio della notificazione
dell’avviso di accertamento – che la commissione in ogni
caso ha qualificato come di nullità, a fronte di una
notificazione comunque esistente – è enfatizzata nel
ricorso per cassazione, posto che in verità essa
(questione) nel caso specifico non rileva affatto.
Il punto nodale non concerneva l’avviso di accertamento in
quanto tale (e dunque l’eventualità di stabilire quale
efficacia dovesse essere attribuita all’avviso la cui
notifica fosse risultata affetta da nullità), quanto
invece

la

preesistesse

condono
di
se
all’istanza
— ..e.k C t G. —
o meno un atto comunque esplicativo della
circostanza

potestà impositiva dell’amministrazione finanziaria.
E a questo riguardo può osservarsi che l’art. 31, 2 ° co.,
del citato d.l. utilizza una formula sintetica.
La formula,

cioè,

seppure evocativa dell’avviso di

accertamento ( “qualora alla data di entrata in vigore del
presente decreto non sia stato notificato avviso di

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accertamento” ), va interpretata in coerenza con la

ratio

di rendere il condono liquidabile sulla base del valore o
dell’incremento imponibile dichiarato nei (soli) casi in
cui la dichiarazione non sia stata ancora attinta da un
atto esplicativo della potestà impositiva, a prescindere
dalla sua forma. Ossia, l’espressione “avviso di

giustappunto

dev’essere
riferibile

nella
alla

norma
funzione

intesa

come

accertamento”

(impositiva)

dell’atto notificato, non alla forma.
Decisiva in tal senso appare l’indicazione di esordio
dell’art. 34, l ° co., – comune, in base al richiamo fatto
nei commi susseguenti, a tutte le fattispecie dalla norma
considerate – secondo la quale è consentita la definizione
non di ogni controversia pendente in materia di
imposizione indiretta, sebbene soltanto delle
“controversie valutative”.
Nel caso di specie la contribuente aveva proposto
l’istanza di condono in pendenza del giudizio avverso
l’avviso di liquidazione, che tuttavia aveva impugnato
affermando che era mancata la notifica del previo avviso
di accertamento. Conseguentemente è pacifico che l’istanza
di condono era stata avanzata dopo la notifica di un atto
che, seppur formalmente di liquidazione, aveva avuto esso
stesso, nell’ottica della ricorrente, la funzione
impositiva. Ché, altrimenti, la lite neppure sarebbe stata
definibile in quanto non confacente al concetto di
controversia valutativa.

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L’avviso di liquidazione che, per difetto della notifica
dell’avviso di accertamento, costituisca il primo atto
attraverso il quale l’amministrazione abbia enunciato, nei
confronti del destinatario, la pretesa tributaria, dà
luogo a una lite condonabile in quanto atto impositivo.
Sotto questo punto di vista, il condono di cui al d.l. n.

429 del 1982 non differisce dalle altre leggi che, nel
tempo, sono state promulgate con analoga funzione
deflattiva del contenzioso fiscale. Non differisce, in
particolare, dall’ambito applicativo oggettivo dell’art.
16 della l. n. 289 del 2002, in rapporto al quale questa
corte ha più volte affermato la regola appena esposta,
secondo la quale ciò che rileva,
qualificazione

dell’atto

come

ai fini della

impositivo,

e

della

conseguente inclusione della relativa controversia
nell’ambito applicativo del condono, è la sua effettiva
funzione, a prescindere dalla qualificazione formale
dell’atto stesso (v. Cass. n. 20731-10; n. 4129-09; e v.
pure Cass. n. 8196-11, in rapporto al differente regime
correlato al provvedimento avente funzione di liquidazione
effettiva del tributo, che dà luogo a una lite non
condonabile).
Se allora, con specifico riferimento agli avvisi di
liquidazione delle imposte di registro, di successione e
dell’Invim, la definizione dell’atto come “avviso di
liquidazione” non vale a escludere la sua natura di atto
impositivo, quando esso sia destinato a esprimere, per la
prima volta, nei confronti del contribuente, una pretesa

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fiscale maggiore di quella applicata, essendo a tal
riguardo sufficiente che la sua contestazione, da parte
del contribuente, sia idonea a integrare una controversia
effettiva e non apparente sui presupposti e sui contenuti
dell’obbligazione tributaria, vi è che, per coerenza, a
nulla rileva la questione della invalidità della notifica

dell’anteriore avviso di accertamento.
Si trattava infatti di stabilire l’entità del pagamento
finalizzato a definire la lite innestata dall’avviso di
liquidazione, che, in quanto partecipe della funzione
impositiva per essere il primo atto notificato alla
contribuente in esplicazione della relativa potestà,
comunque andava commisurato, come la commissione
tributaria regionale ha giustamente ritenuto, sulla metà
del valore accertato o dell’incremento imponibile
determinato dall’ufficio del registro, senza applicazione
di soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte
(art. 31, l ° co., del d.l. n. 429 del 1982).
VII. – Un’ulteriore precisazione si impone.
Non rileva che, nel giudizio instaurato contro l’avviso di
liquidazione, la contribuente avesse eccepito, in
consecuzione rispetto alla dedotta invalidità della
notifica dell’avviso di accertamento, la decadenza del
potere di imposizione fiscale.
Ciò potrebbe interessare solo nell’ottica di una eventuale
inesistenza dell’atto impositivo successivamente emanato.
Mentre deve osservarsi che la decadenza dal potere di
accertamento secondo una consolidata giurisprudenza

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della corte (infine confermata anche a sezioni unite) non produce l’inesistenza detta, degli atti impositivi,
cioè, che siano emanati successivamente; tanto che (v.
risolutivamente sez. un. n. 19854-04) anche in tal caso il
contribuente ha l’onere di impugnarli deducendo la
decadenza come specifico vizio dell’atto, nel ricorso

introduttivo del giudizio dinanzi alle commissioni
tributarie, essendo esclusa la declaratoria d’ufficio da
parte del giudice.
Questo rafforza la conclusione che dalla nullità della
notifica dell’avviso di accertamento non potevano derivare
effetti circa le modalità del condono fiscale fruito nella
specie dalla contribuente, una volta verificato che il
condono era stato chiesto dopo che la medesima
contribuente aveva ricevuto la notifica dell’avviso di
liquidazione, nel quale, in concreto, trattandosi del
primo atto attinente all’imposizione fiscale, le ragioni e
il contenuto della pretesa erano state enunciate.
VIII. – Possono essere a questo punto esaminati i restanti
motivi di ricorso.
Anche

questi

inducono

alla

trattazione

unitaria,

palesandosi accomunati dal fatto di essere stati proposti
avverso il capo della sentenza di merito che ha ritenuto
inammissibile il condono ex 1. n. 289 del 2002, in
fattispecie concernente l’applicazione dell’anteriore
condono ex d.l. n. 429-82.
Col quarto motivo la ricorrente deduce la nullità della
sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, n.

15

4, c.p.c.), eccependo un’omessa pronuncia sull’eccezione a
suo tempo formulata circa la presunta tardività del
diniego di definizione da parte dell’ufficio.
Col quinto, col sesto e col settimo motivo, invece, la
ricorrente rispettivamente deduce:
(i) la violazione dell’art. 16, 8 ° co., della l. n. 289

del 2002, per non avere la commissione tributaria
regionale considerato, nel ritenere legittimo il diniego
di condono, che questo era avvenuto fuori termine;
(il) la omessa motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.) in
ordine alle ragioni della ritenuta legittimità del diniego
nonostante la asserita tardività;
(iii) la violazione dell’art. 16 della 1. n. 289 del 2002
sotto il distinto profilo della operatività del condono
suddetto, posto che la controversia, per la quale era
stata proposta l’istanza di definizione, non potevasi
considerare solo apparente, non essendo stata ancora
definitivamente liquidata la somma che la contribuente
avrebbe dovuto versare per fruire del condono di cui al
d.l. n. 429 del 1982

i

ed essendo ancora

sub ludice

la

questione concernente la stessa applicabilità, o meno, di
una delle diverse fattispecie di definizione agevolata
previste dalla predetta disposizione del 1982.
In aggiunta, la ricorrente assume – ma la questione è in
verità del tutto irrilevante che era infine in
discussione anche il fatto se la definizione agevolata
avesse potuto avere effetto nei confronti di un soggetto

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(l’erede) diverso da quello che aveva presentato la prima
domanda di condono ai sensi dell’art. 31 del d.l. cit.
IX.

– Osserva la corte che il quarto motivo

manifestamente infondato, essendo la pronuncia rinvenibile
nella

preliminare

e

assorbente

affermazione

della

commissione tributaria regionale in ordine alla

impossibilità di fruizione del condono in sé e per sé, per
essere stata la lite già irrevocabilmente definita a mezzo
dell’anteriore provvedimento di condono ex d.l. n. 429 del
1982.
Integrando tale valutazione un’implicita pronuncia di
rigetto, è escluso il vizio di omessa pronuncia (v. per
tutte Cass. n. 20311-11; n. 10696-07), giacché a integrare
gli estremi del vizio non basta, ovviamente, la mancanza
dell’espressa statuizione, ma è necessario che sia stato
omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla
soluzione del caso concreto.
X. – I restanti mezzi (il quinto, il sesto e il settimo) anche prescindendo dalla inammissibilità del sesto, che
nulla ha da spartire col vizio di motivazione denunciabile
in cassazione, siccome in verità afferente a questione
giuridica, non di fatto – sono essi pure infondati.
La commissione tributaria regionale, affermando che la
lite era da ritenere ormai irrevocabilmente definita ai
sensi del d.l. n. 429 del 1982, ha ritenuto assorbita ogni
ulteriore questione, ivi compresa quella concernente la
domanda di definizione ex 1. n. 289 del 2002. Ha aggiunto,
ad abundantiam

e con esplicito riferimento a Cass. n.

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6422-02, che non potevasi comunque ritenere applicabile la
definizione ulteriormente eccepita, essendosi dinanzi a
mere liquidazioni della dichiarazione integrativa già
presentata, insuscettibili di essere rideterminate ai
sensi di un successivo provvedimento di condono.
In simil guisa la commissione tributaria regionale ha

fatto corretta applicazione dei principi ricavabili dalla
giurisprudenza di questa corte (v. Cass. n. 5865-13; n.
21328-08; n. 8591-06; n. 20785-05).
Invero,

la

premessa

che

la

lite

era

oramai

irrevocabilmente consegnata al profilo della
determinazione delle somme dovute, in ragione della
dichiarazione integrativa presentata, attiene
all’interpretazione della domanda, ed è intangibile in
questa sede siccome congruamente argomentata.
Essa giustifica la conclusione in ordine all’impossibilità
di fruizione del successivo provvedimento di natura
premiale, giacché la materia del contendere atteneva – per
quel che s’è detto – ad aspetti solamente liquidatori
conseguenti alla notificazione delle ingiunzioni di
pagamento; aspetti cioè dettati dalla necessità di
esattamente determinare le somme dovute in conseguenza
della definizione agevolata della controversia, sulla base
di un’attività di calcolo vincolata alla mera applicazione
della norma.
Appare in questo senso puntualmente eseguita dalla
commissione

regionale

l’indagine

della

fattispecie

litigiosa, secondo l’ottica dell’interpretazione “caso per

18

caso” sollecitata dalle sezioni unite di questa corte (v.
sez. un. n. 16412-07).
XI. – Il ricorso pertanto è rigettato.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta

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