Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27834 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 27834 Anno 2017
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: MUCCI ROBERTO

ORDINANZA
sul ricorso n. 29779/2015 proposto da:
Centro studi della scoliosi s.r.I., in persona del legale rappresentante, CU
elettivamente domiciliata in Roma, via Cassiodoro n. 1/A, presso lo
studio dell’avvocato Gennaro Uva che, anche disgiuntamente
all’avvocato Concetta Saetta, la rappresenta e difende giusta procura
speciale
– ricorrente contro
Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale,
elettivamente domiciliata in Roma, via Poli n. 29, presso l’Ufficio di
rappresentanza della Regione Campania, rappresentata e difesa dagli
avvocati Corrado Grande e Fernanda Speranza giusta procura a
margine del controricorso e ricorso incidentale
– controricorrente e ricorrente incidentale nonché contro
Centro studi della scoliosi s.r.l.
– intimata –

e

Data pubblicazione: 22/11/2017

avverso la sentenza n. 4430/2014 della Corte di appello di Napoli,
depositata il 7 novembre 2014;
viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del sostituto
procuratore generale LUISA DE RENZIS, che ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso principale per tardività, con assorbimento

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28
giugno 2017 dal cons. ROBERTO MUCCI;
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Napoli ha accolto il gravame interposto
dalla Regione Campania avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
che, confermando il decreto ingiuntivo ottenuto dal Centro studi della
scoliosi, aveva condannato la Regione al pagamento di somme a titolo
di maggiorazioni percentuali calcolate secondo gli indici Istat, ai sensi
della delibera della Giunta regionale n. 6757/1996, sulle tariffe per
prestazioni rese ex art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 negli
anni 2000-2007 dal Centro studi della scoliosi, provvisoriamente
accreditato presso l’A.S.L. NA 1 ai sensi dell’art. 6 della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
Avverso detta sentenza il Centro studi della scoliosi propone
ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replica la Regione
Campania con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato
a due motivi. Il Centro studi della scoliosi ha depositato memoria ex
art. 380-bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per tardività
della notificazione, formulata dalla Regione Campania, è fondata.

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degli ulteriori motivi;

Deve rilevarsi che la sentenza impugnata risulta depositata il 7
novembre 2014 e non è stata notificata. Il ricorso per cassazione è
stato notificato alla Regione Campania il 21 dicembre 2015.
Il procedimento monitorio è stato introdotto dal Centro studi
della scoliosi con atto del 3 settembre 2008, notificato il successivo 17

Campania con citazione notificata il 21 novembre 2008, sicché si
applica al giudizio in questione il termine annuale ex art. 327, primo
comma, c.p.c., in virtù del disposto dell’art. 58, comma 1, della legge
18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’applicazione del nuovo e più
breve termine semestrale ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore
della legge (Sez. 2, 4 maggio 2012, n. 6784: «in materia di c.d.
termine lungo di impugnazione, l’art. 327 c.p.c., come novellato
dall’art. 46 della legge n. 69 del 2009 mediante riduzione del termine
da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi dell’art. 58 della medesima
legge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a
decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine
annuale qualora l’atto introduttivo del giudizio di primo grado sia
anteriore a quella data.»).
Ciò posto, il termine annuale (da computarsi ex nominatione
dierum, ai sensi degli artt. 155, secondo comma, c.p.c. e 2963, quarto
comma, c.c.: Sez. 3, 31 agosto 2015, n. 17313), scaduto il 7
novembre 2015, deve essere prorogato per il periodo di sospensione
ora previsto dal 10 al 31 agosto dall’art. 16, comma 1, del d.l. 12
settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10
novembre 2014, n. 162, a decorrere dall’anno 2015. E’ infatti questo
nuovo regime ridotto di 31 giorni di sospensione che deve essere
applicato alla fattispecie in esame, in luogo del previgente periodo di
46 giorni ex art. 1, comma 1, vecchio testo della legge 7 ottobre 1969,
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ottobre 2008, e la relativa opposizione è stata proposta dalla Regione

n. 742, dovendosi dare continuità al principio – non sussistendo valide
ragioni per discostarsene – secondo cui il nuovo regime della
sospensione feriale dei termini processuali trova applicazione, in
mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei
termini relativa al periodo feriale dell’anno solare 2015, non rilevando,

sentenza (Sez. 6-2, 11 maggio 2017, n. 11758; si v. anche Sez. 6-3,
29 dicembre 2016, n. 27338; Sez. 6-5, 5 dicembre 2016, n. 24867).
Di conseguenza, il termine per l’impugnazione è spirato il 9 dicembre
2015, sicché la notificazione del ricorso effettuata il 21 dicembre 2015
è tardiva.
Pertanto, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, dal che
consegue l’inefficacia di quello incidentale, e il soccombente Centro
studi della scoliosi condannato alle spese del giudizio di legittimità in
favore della controricorrente Regione Campania.
Resta da esaminare la domanda, formulata da quest’ultima in
controricorso, di condanna di controparte ai sensi dell’art. 96, primo e
terzo comma, c.p.c.
Tale domanda può essere proposta anche in sede di giudizio di
cassazione (Sez. 3, 7 ottobre 2013, n. 22812; Sez. 5, 27 febbraio
2013, n. 4925; Sez. 6-1, 11 ottobre 2011, n. 20914; Sez. L, 27
novembre 2007, n. 24645). Deve peraltro precisarsi che, nella specie,
è applicabile ratione temporis l’art. 385, quarto comma, c.p.c. Tale
norma è stata aggiunta dall’art. 13 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40
con riferimento, ai sensi dell’art. 27, comma 2, dello stesso decreto,
ai ricorsi per cassazione avverso sentenze pubblicate a decorrere dal
2 marzo 2006. Essa è stata poi abrogata dall’art. 46, comma 20, della
legge n. 69 del 2009, ma con effetto in relazione ai giudizi instaurati
dopo il 4 luglio 2009. Nondimeno, è noto che il precetto di cui all’art.
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a tal fine, la data dell’impugnazione o quella di pubblicazione della

385, quarto comma, c.p.c. è stato in sostanza trasfuso nell’art. 96,
terzo comma, c.p.c. in virtù dell’art. 45, comma 12, della citata legge
n. 69 del 2009 (Sez. 3, 14 ottobre 2016, n. 20732; Sez. 3, n.
22812/2013 cit.).
Ciò posto, la domanda – per vero svolta con generico e

essere accolta, atteso il contrastante esito dei gradi di merito e
l’obiettiva complessità delle questioni ivi trattate, risolte anche con
riferimento a pronunce del giudice amministrativo intervenute nelle
more del giudizio di appello; va poi notato che la moltiplicazione delle
iniziative in sede monitoria da parte del Centro, denunciata dalla
Regione controricorrente, non risulta essere stata presa in
considerazione nei gradi di merito, nei quali non risulta svolta istanza
di condanna per responsabilità aggravata, senza ulteriori specifiche
doglianze da parte della medesima Regione nella presente sede. Deve
in conclusione ritenersi implausibile la sussistenza di stati soggettivi
di mala fede o colpa grave fondanti la chiesta condanna, non essendo
riscontrabile nella specie, in carenza di elementi dimostrativi
dell’assunto, un abuso del diritto all’impugnazione in sé (nei sensi
chiariti da Sez. 3, 29 settembre 2016, n. 19285, Sez. L, 19 aprile
2016, n. 7726 e Sez. 6-3, 22 febbraio 2016, n. 3376 in termini di
“ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale”, di
“pretestuosità” del contenzioso e di “spreco di energie giurisdizionali”)
e non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle
tesi prospettate (Sez. 6-2, 30 novembre 2012, n. 21570; Sez. 3, 30
giugno 2010, n. 15629; Sez. 2, 18 gennaio 2010, n. 654).
P.Q.M.
dichiara il ricorso principale inammissibile e inefficace l’incidentale;
rigetta l’istanza della controricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c. e
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riassuntivo richiamo alle deduzioni svolte nel controricorso – non può

condanna il Centro studi della scoliosi s.r.l. alla rifusione delle spese
del giudizio, liquidate in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00
per esborsi.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il

a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Roma, 28 giugno 2017.
Ili

versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo

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