Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27833 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 27833 Anno 2017
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: MUCCI ROBERTO

ORDINANZA
sul ricorso n. 22554/2015 proposto da:
IFKO s.r.I., in persona dell’amministratore unico, elettivamente
domiciliata in Napoli, via Calabritto n. 20, presso lo studio
dell’avvocato Concetta Saetta che la rappresenta e difende giusta
procura a margine del ricorso
– ricorrente contro
Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale,
elettivamente domiciliata in Roma, via Poli n. 29, presso l’Ufficio di
rappresentanza della Regione Campania, rappresentata e difesa
dagli avvocati Corrado Grande e Fernanda Speranza giusta procura a
margine del controricorso e ricorso incidentale
– controricorrente e ricorrente incidentale nonché contro
IFKO s.r.l.
– intimata –

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Data pubblicazione: 22/11/2017

cA 0c-t.

avverso la sentenza n. 2910/2014 della Corte di appello di Napoli,
depositata il 25 giugno 2014;
viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del sostituto
procuratore generale LUISA DE RENZIS, che ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso principale per tardività, con assorbimento

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28
giugno 2017 dal cons. ROBERTO MUCCI;
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Napoli ha accolto il gravame interposto
dalla Regione Campania avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
che, confermando il decreto ingiuntivo ottenuto da IFKO s.r.I., aveva
condannato la Regione al pagamento di somme a titolo di
maggiorazioni percentuali calcolate secondo gli indici Istat, ai sensi
della delibera della Giunta regionale n. 6757/1996, sulle tariffe per
prestazioni rese ex art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
negli anni 1999-2008 da IFKO, provvisoriamente accreditata presso
l’A.S.L. NA 1 ai sensi dell’art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n.
724.
Avverso detta sentenza IFKO propone ricorso per cassazione
affidato a due motivi, cui replica la Regione Campania con
controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.
IFKO ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per tardività
della notificazione, formulata dalla Regione Campania, è fondata.
Deve rilevarsi che la sentenza impugnata risulta depositata il
25 giugno 2014 e non è stata notificata. Il ricorso per cassazione è
stato notificato alla Regione Campania il 24 settembre 2015.
2

di quello incidentale condizionato;

Il procedimento monitorio è stato introdotto da IFKO con atto
del 9 dicembre 2008, notificato il successivo 17 dicembre 2008, e la
relativa opposizione è stata proposta dalla Regione Campania con
citazione notificata il 26 gennaio 2009, sicché si applica al giudizio in
questione il termine annuale ex art. 327, primo comma, c.p.c., in

n. 69 che prevede l’applicazione del nuovo e più breve termine
semestrale ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge
(Sez. 2, 4 maggio 2012, n. 6784: «in materia di c.d. termine lungo
di impugnazione, l’art. 327 c.p.c., come novellato dall’art. 46 della
legge n. 69 del 2009 mediante riduzione del termine da un anno a
sei mesi, si applica, ai sensi dell’art. 58 della medesima legge, ai
giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal
4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale

qualora l’atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a
quella data.»).
Ciò posto, il termine annuale (da computarsi ex nominatione
dierum, ai sensi degli artt. 155, secondo comma, c.p.c. e 2963,
quarto comma, c.c.: Sez. 3, 31 agosto 2015, n. 17313), come detto
decorrente dal 25 giugno 2014, ha subìto una prima sospensione di
46 giorni nel periodo feriale dell’anno 2014 secondo la disciplina di
cui all’art. 1, comma 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742 all’epoca
vigente, venendo quindi a cadere dopo l’inizio del periodo feriale
dell’anno 2015, con conseguente applicazione di un ulteriore periodo
di sospensione (Sez. 5, 4 ottobre 2013, n. 22699; Sez. 3, 25
febbraio 2005, n. 40594). Tale secondo periodo di sospensione deve
essere computato in 31 giorni (dal 10 al 31 agosto), secondo quanto
ora previsto dall’art. 16, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n.
132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014, n.
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virtù del disposto dell’art. 58, comma 1, della legge 18 giugno 2009,

162, a decorrere dall’anno 2015.

E’ infatti questo nuovo regime che

deve essere applicato alla fattispecie in esame, dovendosi dare
continuità al principio – non sussistendo valide ragioni per
discostarsene – secondo cui il nuovo regime della sospensione feriale
dei termini processuali trova applicazione, in mancanza di una

al periodo feriale dell’anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la
data dell’impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza (Sez.
6-2, 11 maggio 2017, n. 11758; si v. anche Sez. 6-3, 29 dicembre
2016, n. 27338; Sez. 6-5, 5 dicembre 2016, n. 24867). Di
conseguenza, anche considerando la doppia sospensione feriale di
complessivi 77 giorni, il termine per l’impugnazione è spirato il 9
settembre 2015, sicché la notificazione del ricorso effettuata il 24
settembre 2015 è tardiva.
In conclusione, il ricorso principale va dichiarato inammissibile,
dal che consegue l’inefficacia di quello incidentale, e la soccombente
IFKO condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della
controricorrente Regione Campania.
P.Q.M.
dichiara il ricorso principale inammissibile e inefficace l’incidentale;
condanna IFKO s.r.l. alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate
in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi dell’art. 13, comma

1-quater, del d.P.R. 30 maggio

2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
Roma, 28 giugno 2017.

À4

disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa

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