Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27833 del 20/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, (ud. 07/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27833
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
V.M. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA R. GIOVAGNOLI 25, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA
BULDO, rappresentata e difesa dall’avvocato PASTORE GAETANO giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto n. 7277/08 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI
del 18/09/2009, depositato il 09/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che ha
concluso per l’improcedibiità del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che V.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della corte d’appello di Napoli del 9 dicembre 2009;
letta la relazione ex art. 380 bis c.p.c., ritualmente notificata alla ricorrente, con la quale rilevato che il ricorso non è stato notificato si propone la trattazione del procedimento in camera di consiglio;
ritenuto che il ricorso è inammissibile;
ritenuto che non si deve provvedere sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 7 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011