Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27833 del 12/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27833 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sui ricorsi iscritti ai numeri 11981 e 16462 del ruolo
generale dell’anno 2007, rispettivamente proposti
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura
dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
– ricorrente-

2g,t,{
contro

EOS 3000 s.r.l. in liquidazione, in persona del legale
rappresentante pro tempore, e Boggio Maurizio, entrambi
rappresentati e difesi, giusta mandato a margine del
controricorso, dall’avv. Michele Bianco, col quale
domiciliano in Roma, alla via Goiran, n. 23, presso lo
studio dell’avv. Giancarlo Contento
RG n. 11981/07 e 16462/07
Angelina-Manià Per – ‘no estensore

Data pubblicazione: 12/12/2013

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-controricorrenti e ricorrenti incidentali in via condizionata-

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Piemonte, sezione 32°, depositata in data 11 maggio
2006,n. 11/32/06;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data
22 ottobre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

Guida;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Tommaso Basile, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso principale e per la dichiarazione d’inammissibilità di quello
incidentale
Fatto

La guardia di finanza, in esito ad un’indagine di polizia
giudiziaria, ravvisò la sussistenza di un meccanismo frodatorio, in
virtù del quale per un verso, alcune società, ossia Trading s.r.I..
Cam s.r.1., Tever Com s.r.l. e Mec Proget s.r.1., reputate prive di
organizzazione aziendale, acquistavano merci in regime

di

sospensione dall’imposta sul valore aggiunto, per poi rivenderle a
s.r.l. EOS 3000, senza versare all’erario l’imposta e, per altro verso.
l’acquirente Eos 3000 s.r.1., il cui amministratore Maurizio Bog2io
emergeva come l’organizzatore della frode, utilizzava le fatture
soggettivamente inesistenti emesse per l’esercizio del diritto di
detrazione dell’imposta versata o comunque assolta.
Ne seguì l’emissione di due avvisi di accertamento con i quali
si rettificarono le dichiarazioni presentate ai fini delle imposte
dirette e dell’imposta sul valore aggiunto per gli anni 1999 e 2000 e
due avvisi d’irrogazione delle relative sanzioni pecuniarie.

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Angelina-Maria Perino estensore

uditi per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Letizia

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A seguito d’impugnazione, la Commissione tributaria
provinciale accolse i ricorsi nella parte relativa ai recuperi dell’i va e
delle relative sanzioni, respingendoli nel resto e la Commissione
tributaria regionale ha confermato le sentenze di primo grado.
reputando che l’ufficio non abbia fornito piena prova di quanto

Propone ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenere la
cassazione della sentenza, affidandolo a tre motivi.
La società e Maurizio Boggio resistono con controricorso,
spiegando ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi, al
quale replica l’Agenzia con controricorso.
Le parti contribuenti depositano altresì memorie ex articolo 378
del codice di procedura civile.
Diritto
1.- Va preliminarmente disposta la riunione dei due giudizi, in
quanto afferenti alla medesima sentenza.
2.- In allegato alle memorie depositate ex articolo 378 c.p.c.
compare un certificato camerale, da cui risulta che la s.r.l. EOS
3000 è stata cancellata dal registro delle imprese in data I marzo
2007, successivamente, dunque, alla conclusione del giudizio di
appello, ma antecedentemente alla proposizione del ricorso per
cassazione.
3.- Trova dunque applicazione con riguardo alla società il
principio di diritto affermato dalle sezioni unite della Corte di
Cassazione, secondo cui l’esigenza di stabilità del processo. che
eccezionalmente ne consente la prosecuzione pur quando sia
venuta meno la parte, se l’evento interruttivo non sia stato fatto
constare nei modi di legge, debba considerarsi limitata al grado di
giudizio in cui quell’evento è occorso, in difetto di indicazioni
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Angelina-

errino estensore

assunto.

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normative univoche che ne consentano una più ampia esplicazione.
Viceversa, è principio generale, condiviso dalla giurisprudenza di
gran lunga maggioritaria, quello per cui il giudizio d’impugnazione
deve sempre esser promosso da e contro i soggetti effettivamente
legittimati, ovvero, come anche si usa dire, della “giusta parte”

3.1.-Ne deriva l’inammissibilità del ricorso, là dove è proposto
nei confronti della società.
E

l’inammissibilità

del

ricorso

comporta

altresì

l’inammissibilità del ricorso incidentale proposto dalla società.
La circostanza, tuttavia, che la circostanza sia emersa soltanto
con le memorie comporta la compensazione delle relative voci di
spesa.
4. A diverse conclusioni si deve pervenire con riguardo alla

posizione dell’amministratore Boggio, del quale, peraltro, non
emerge in causa la qualità di socio.
4. /.-Boggio riconosce di aver ricevuto notifica di atti
d’irrogazione di sanzioni come autore delle violazioni contestate
(vedi, da ultimo, il tenore della memoria presentata ex articolo 378
c.p.c.).
4.2. Sul punto, va chiarito, in epoca antecedente all’entrata in

vigore dell’art. 7, primo comma, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269,
convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in virtù dell’art. I I
del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in caso di violazione incidente
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, l’autore materiale
è responsabile di detta violazione, ai fini sanzionatori, in solido con
l’ente collettivo, con o senza personalità giuridica (in termini, da
ultimo, Cass. 10 aprile 2013, n. 8733); e ciò in quanto, a norma del
2° comma dell’articolo 2 del d.leg. 472/1997, <>, là dove l’ente collettivo, in base
all’art. 11, risponde solidalmente per la sanzione, ossia del
<>. Ciò
comporta che il venir meno della responsabilità della società non

anche in applicazione del principio generale, desumibile dall’art.
1306 del codice civile, in virtù del quale, in caso di rapporto
plurisoggettivo solidale, sono possibili le azioni di un solo
contitolare o verso un solo contitolare dirette a perseguire
l’adempimento dell’obbligazione (vedi, in termini, Cass. I O
novembre 2008, n. 26888).
Occorre, in conseguenza, procedere all’esame del ricorso in
relazione a tale coobbligato, per verificare, in relazione ai motivi
d’impugnazione, la sussistenza della violazione, ai fini dei suoi
riverberi sulle sanzioni oggetto degli atti notificati a Bougio.
5.- In via preliminare, va respinta, perché carente d’interesse.
l’eccezione concernente la notifica del ricorso per cassazione alla
società, avvenuta presso la sede pregressa e non già presso la sede
dove la società si era trasferita fin dall’inizio del giudizio di appello.
in ragione della pronuncia d’inammissibilità che precede s ub 3 .
6.- Nel merito, con i tre motivi di ricorso, da esaminare
congiuntamente, perché strettamente avvinti, l’Agenzia delle entrate
lamenta:
-ex articolo 360, 1° comma, numero 5, c.p.c., l’insufficiente
motivazione su un fatto decisivo della controversia, giacché la
sentenza non dà conto di circostanze di fatto accertate dalla guardia
di finanza, come la verifica in loco, presso le sedi dichiarate.
dell’assenza di qualunque realtà operativa delle società TENER
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Angelina-Maria errino estensore

può di per sé elidere la responsabilità dell’autore della violazione,

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COM s.r.l. e MEC PROGET s.a.s., l’omessa presentazione delle
dichiarazioni IVA da parte di queste società e la fatturazione da
parte loro di vendite sottocosto per importi ingentissimi —primo
motivo;
-ex articolo 360, 1° comma, numero 3, c.p.c., la violazione o

del 1992 e dell’articolo 2697 del codice civile, ritenendo che la
pretesa dell’ufficio fosse sorretta da piena prova, consistente nelle
dichiarazioni rese nel corso della verifica dal legale rappresentante
della società contribuente, alle quali va ascritta natura di
confessione stragiudiziale —secondo motivo;
-ex articolo 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa
applicazione degli articoli 7 del decreto legislativo numero 546 del
1992, 2697 e 2729 del codice civile e 116 del codice di procedura
civile, reputando che le dichiarazioni rese in sede di verifica dal
contribuente e da altri soggetti terzi integrino una pluralità di indizi
utili ai fini della configurabilità della presunzione —terzo motivo.
6.1.-La complessiva censura proposta, che non pecca della
genericità lamentata in controricorso, è fondata e va in conseguenza
accolta.
6.2.-Va premesso che, come del resto specificato dalla
sentenza impugnata, <<...le sentenze dei primi giudici, non essendo state oggetto di appello né principale né incidentale da parte dei contribuenti, sono divenute definitive per tutto ciò che in primo grado li ha visti soccombenti>>, ossia per i capi di domanda
estranei a quanto <> (così Cass. 13
marzo 2013, n. 6229).
6.5.- Il principio di neutralità che governa il sistema dell’iva.

difatti, richiede che l’imposta sia versata a chi ha eseguito
operazioni imponibili, perché la compensi con l’imposta a sua volta
corrisposta per l’acquisto di beni e servizi, di guisa che l’erario
acquisisce, ad ogni passaggio del ciclo produttivo-distributk o,
soltanto l’eventuale differenza tra l’imposta sulle operazioni attive e
quella sugli acquisti, ossia l’importo maturato a debito del soggetto
passivo obbligato, nella periodica sommatoria di Iva a credito ed a
debito (Cass. 14 dicembre 2012, n. 23074; Cass. 13 marzo 2013, n.
6229; Cass. 26 febbraio 2010, n. 4750). Il versamento dell’iva ad un
soggetto che non sia la genuina controparte, aprendo la strada ad un
indebito recupero dell’imposta, mina, con effetti dirompenti. il
meccanismo di compensazione tra iva a valle ed iva a monte: la
giurisprudenza comunitaria insiste sulla necessità, ai fini della
configurabilità del diritto di detrazione, di un nesso diretto tra
operazioni a valle ed operazioni a monte (tra le più recenti, Corte
giust. 21 febbraio 2013, C-104/12, Wolfram Becker, punto

19;

Corte giust. 6 settembre 2012, C-496/11, Portugal Telecom SGPS,
punto 36).
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Angelina-Maria Perrin

configura come presupposto della detrazione dell’iva reifèttuazione

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7.- Nella vicenda in esame, la sentenza riconosce che la
soggettiva inesistenza delle operazioni emerge dalle dichiarazioni
rese nel corso delle indagini penali sia da terzi, sia dalla stessa
contribuente sottoposta ad accertamento, in persona del suo legale
rappresentante, ossia di Boggio.

piena prova della verità opposta a quella utile alla

societa

contribuente —e, oggi, al solo Boggio-, ovvero dell’inesistenza.
almeno soggettiva, delle operazioni imponibili.

7.2.

— E

ciò

in

quanto

le dichiarazioni

rese

dall’amministratore legale rappresentante della società nel corso
della verifica sono qualificabili come confessione stragiudiziale. in
virtù del nesso d’immedesimazione organica tra il primo e la
seconda, che non è reciso neanche quando l’atto sia stato compiuto
dall’amministratore con dolo o abuso di potere e non rientri nella
sua competenza (Cass. 5 dicembre 2011, n. 25946; Cass. 26 maggio
2008, n. 13482; Cass. 21 dicembre 2005, n. 28316).
7.3.-11 che vale a maggior ragione nel caso in questione.
trattandosi di dichiarazioni rese giustappunto dal

soggetto

sanzionato in quanto autore della violazione.
8.- 11 ricorso va in conseguenza accolto e la sentenza va
cassata.

8.1. -L’accertamento comunque contenuto in
consente la decisione nel merito del giudizio, col

sentenza
rigetto

dell’impugnazione originariamente proposta da Boggio, potendosi
escludere la sussistenza del presupposto dell’effettuazione
dell’operazione imponibile, necessario ai fini dell’esercizio del
diritto di detrazione, scaturigine delle sanzioni delle quali si discute.

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Angelina-Maria Perrin

7.1.-In tal modo, la sentenza finisce col riconoscere che vi è

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9.- Va poi dichiarata l’inammissibilità dei due motivi di
ricorso incidentale condizionato, entrambi proposti ex articolo 360,
1° comma, numero 3, c.p.c., con i quali il contribuente lamenta:
-la violazione e falsa applicazione degli articoli 6 e 13 del
decreto legislativo 471/97, reputando che la norma si applichi

-la violazione e falsa applicazione dell’articolo 12 del decreto
legislativo numero 472 del 1997, ritenendo tale norma applicabile
alle sanzioni previste dagli articoli 6, 6° comma e 13 del decreto
legislativo 471/97 —secondo motivo.
9.1.4 motivi sono inammissibili perché Boggio, sebbene

puntigliosamente descriva l’ iter processuale della lite, omette di
dedurre di avere riproposto le questioni oggetto dei due moti \ i.
rimaste assorbite in primo grado, costituendosi in appello ai sensi
dell’art. 346 c.p.c. (si confronti, in particolare, il punto 10) del
controricorso, alle pagine 14 e 15).
9.3.-Giova al riguardo segnalare altresì che la parte vittoriosa
in appello, che manifesti alla cassazione la volontà di conseguire
una decisione anche su una questione già ritenuta assorbita, ha
l’onere non di proporre ricorso incidentale ma, per il principio di
autosufficienza, operante anche nel controricorso ai sensi degli
articoli 366, l° comma, numeri 3 e 4, e 370, 2° comma, c.p.c., di
indicare i termini esatti in cui la questione era stata sottoposta al
giudice di appello, in modo tale da permettere alla corte di
cassazione di verificare se essa possa ancora ritenersi sub
(Cass. 14 marzo 2011, n. 5970).
10.-Le spese seguono la soccombenza quanto a questa fase:
l’esito alterno della lite e le peculiarità della vicenda processuale
comportano la compensazione delle restanti voci di spesa.
IZG n. 11981/07 e 16462/07
,………Th
Angelina-Maria I erri),t o estensore

9

soltanto per le imposte dichiarate e non versate —primo motivo;

CSENTE
.A1

Pagina IO di IO
per questi motivi
-dispone la riunione del ricorso principale e di quello incidentale ,.
-dichiara inammissibili il ricorso proposto nei confronti della
società nonché il ricorso incidentale proposto dalla società e
compensa le relative voci di spesa;

Maurizio;
-cassa sul punto la sentenza impugnata;
-decidendo nel merito, respinge, per quanto ancora d’interesse,
l’impugnazione originariamente proposta dal contribuente;
-dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato;
-compensa le spese inerenti alle fasi di merito;
-condanna Boggio Maurizio alla rifusione delle spese di leuittimiù.
liquidate in € 11000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, il 5 novembre 2013.

-accoglie il ricorso principale proposto nei confronti di Bouuio

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