Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27833 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 04/12/2020), n.27833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10381/2018 R.G., proposto da:

G.D., G.M. e G.G.A., nella

qualità di eredi legittimi di Ga.Ma. (quest’ultimo, a sua

volta, nella qualità di erede legittimo di Galetta Ottavio

Domenico), rappresentati e difesi dall’Avv. Salvatore Rijli, con

studio in Reggio Calabria, elettivamente domiciliati presso l’Avv.

Bruno Chiarantano, con studio in Roma, giusta procura in calce al

ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrenti –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove elettivamente

domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Catanzaro – Sezione Staccata di Reggio Calabria l’l marzo 2017 n.

301/05/2017, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 7 ottobre 2020 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

G.D., G.M. e G.G.A., nella qualità di eredi legittimi di Ga.Ma. (quest’ultimo, a sua volta, nella qualità di erede legittimo di G.O.D.), ricorrono per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro – Sezione Staccata di Reggio Calabria 11 marzo 2017 n. 301/05/2017, non notificata, che, in controversia su impugnazione di diniego di definizione agevolata di lite pendente ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 16, in ordine ad avviso di liquidazione per imposta di successione sull’eredità del defunto G.O.D., ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei loro confronti avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria il 28 marzo 2006 n. 229/07/2005, con compensazione delle spese di lite. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di primo grado, sul presupposto che la controversia sull’avviso di liquidazione non potesse usufruire della definizione agevolata ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essersi limitato ad affermare, con valutazione approssimativa, che l’avviso di liquidazione per imposta principale di successione non è riconducibile ad un “atto d’imposizione”, ma è un atto autonomo e diverso non avente natura impositiva, bensì liquidatoria.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver tenuto conto che la definizione agevolata poteva essere estesa all’impugnazione dell’avviso partecipante della funzione propria dell’accertamento (in quanto emesso previa rettifica dell’amministrazione finanziaria o fondato sull’applicazione di un’imposta in luogo di altra o inficiato dal vizio dell’atto impositivo), giacchè l’imposta sul valore globale non poteva essere corrisposta e doveva essere dedotta dalla base imponibile.

Ritenuto che:

1. I motivi sono suscettibili di esame congiunto per la stretta ed intima connessione delle doglianze illustrate.

1.1 Secondo l’orientamento costante di questa Corte, in tema di condono fiscale, non è ravvisabile “lite pendente”, suscettibile di definizione a norma della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 3, quando l’atto impugnato si risolve in una mera liquidazione di imposta, secondo criteri predeterminati dalla legge ed attraverso semplici operazioni contabili, alla stregua di quanto dichiarato dallo stesso contribuente, come nel caso di avviso di liquidazione dell’imposta sulla base di dichiarazione di successione formalmente regolare proveniente dagli eredi (ancorchè successivamente emendata per supposti errori di fatto e di diritto), in quanto in tali ipotesi non può parlarsi di atto impositivo nè di importo, che formi oggetto di contestazione, al quale parametrare una somma da corrispondere per la chiusura della lite, atteso che la valutazione dell’asse viene necessariamente a corrispondere alla richiesta formulata dal soggetto obbligato al pagamento dell’imposta sui valori da lui stesso dichiarati, nè può parlarsi di lite effettiva – e non meramente apparente -, concernente, cioè, l’accertamento dell’esistenza e dell’entità dei presupposti per l’imposizione (ex plurimis: Cass., Sez. 5, 15 maggio 2006, n. 11143; Cass., Sez. 5, 25 febbraio 2010, n. 4566; Cass., Sez. 5, 16 marzo 2011, n. 6120; Cass., Sez. 5, 3 ottobre 2014, n. 20898).

1.2 Tuttavia, fermo restando il principio enunciato in linea generale, è stato anche precisato che rientra nell’ambito applicativo del beneficio l’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di successione, il quale comporta sempre una previa valutazione, da parte dell’ufficio finanziario, della congruità dei valori e dell’effettiva esistenza delle passività dichiarate, dovendo esso ufficio, in caso di dichiarazione incompleta o infedele, procedere alla rettifica, ai sensi del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 27, comma 3; ciò implica che, allorquando alla rettifica non si sia proceduto, non è affatto mancata la valutazione, ma questa è consistita nel giudicare congrui i valori dichiarati. L’avviso di liquidazione dell’imposta di successione è, quindi, compreso fra gli atti impositivi cui si riferisce la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, contenendo necessariamente una valutazione di congruità, e non essendo finalizzato alla mera o automatica liquidazione e riscossione dell’imposta, in base a valori incontestati ed a parametri prestabiliti (Cass., Sez. 5, 10 febbraio 2006, n. 2962; Cass., Sez. 5, 30 agosto 2006, n. 18840;Cass., Sez. 5, 11 aprile 2011, n. 8196; Cass., Sez. 5, 5 dicembre 2019, n. 31804).

1.3 In questa prospettiva, secondo un più recente arresto della Corte (Cass., Sez. 5, 5 dicembre 2019, n. 31804), non sembra certamente più vero che l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione contenga “necessariamente una valutazione di congruità, e non sia finalizzato alla mera o automatica liquidazione e riscossione dell’imposta, in base a valori incontestati ed a parametri prestabiliti”. Non solo: l’orientamento espresso sembra preludere a quanto più recentemente affermato da questa Corte circa la possibilità che l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione esuli dal concetto normativo di lite pendente se emanato sulla base di dichiarazione proveniente dagli eredi, senza rettifica di valori e senza irrogazione di sanzioni (Cass., Sez. 5, 3 ottobre 2014, n. 20898). Tuttavia, resta immutata la necessità di un accertamento in concreto che l’atto impositivo, oggetto della controversia, sia effettivamente limitato alla mera pretesa dell’imposta (principale), liquidata esclusivamente “sulla base di dichiarazione proveniente dagli eredi, senza rettifica di valori e senza irrogazione di sanzioni”. Perchè solo in questo caso la “condonabilità della lite” potrebbe essere esclusa (Cass., Sez. 5, 5 dicembre 2019, n. 31804).

1.4 Nella specie, secondo l’accertamento fattone dai giudici di merito, l’amministrazione finanziaria ha motivato il diniego della definizione agevolata della lite pendente sul presupposto che “trattasi di avviso di liquidazione per imposta principale di successione non condonabile”, per quanto esso abbia comportato anche l'”irrogazione di sanzioni per l’imposta principale di successione”.

Per cui, in base alle risultanze processuali, sembra potersi escludere che la lite pendente sull’avviso di liquidazione in questione non possa ricondursi alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, posto che rientra certamente nell’ambito applicativo della norma in esame l’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di successione, il quale deve considerarsi atto impositivo, costituendo l’unico atto con cui l’amministrazione finanziaria esercita la pretesa tributaria, tanto più quando esso contenga anche un provvedimento di irrogazione di sanzioni, specificamente contemplato dalla norma in questione fra gli atti che possono formare oggetto di controversie definibili in forma agevolata (in termini: Cass., Sez. 5, 10 febbraio 2006, n. 2962).

2. Pertanto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso può trovare accoglimento e l’impugnata decisione deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, u.p., con pronuncia di accoglimento del ricorso originario del dante causa dei contribuenti.

3. L’andamento della causa nelle fasi di merito ed il consolidamento in corso di causa dell’orientamento giurisprudenziale sulla questione controversa giustificano la compensazione delle spese dei giudizi di merito. Viceversa, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del dante causa dei contribuenti; compensa le spese dei giudizi di merito; condanna l’amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dei contribuenti, liquidandole nella somma complessiva di Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed altri accessori.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

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