Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27832 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 20/12/2011), n.27832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.F. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in

ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato GIACOBBE

GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SCURRIA MARCELLO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

RO.MA. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO, 11, presso lo studio dell’avvocato

PELLEGRINO GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANTONIO CATALIOTO giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.S. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SARDEGNA, 50, presso lo studio dell’avvocato RICCI

ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato AMALFA FRANCESCO

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.N., PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO

PALERMO, ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA, REGIONE SICILIANA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 16877/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA DEL 9/07/2010, depositata il 19/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

uditi gli Avvocati Giacobbe Giovanni, Scurria Marcello difensori del

ricorrente che si riportano agli scritti e chiedono l’accoglimento

del ricorso;

udito l’Avvocato Catalioto Antonio difensore del controricorrente

Ro.Ma., che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – A seguito del ricorso proposto da C.S. – primo dei candidati non eletti della lista “Movimento per l’autonomia-Alleati per il Sud” (M.P.A.) nel collegio provinciale di Messina per la tornata elettorale regionale siciliana del 13 e del 14 aprile 2008 – e da Ro.Ma. – elettore del collegio elettorale di Messina – il Tribunale ordinario di Palermo, con la sentenza n. 2406/09 dell’8 maggio-8 giugno 2009, dichiarò inammissibile il ricorso proposto dal C., perchè tardivo, e, in accoglimento del ricorso del Ro., dichiarò R.F. – eletto, quale candidato della stessa lista “M.P.A.” nel collegio provinciale di Messina, alla carica di deputato dell’Assemblea regionale siciliana – ineleggibile a tale carica, ai sensi della L.R. siciliana 20 marzo 1951, n. 29, art. 10, comma 1, lett. f), (Elezione dei deputati all’Assemblea Regionale Siciliana) – come sostituito dalla L.R. 5 dicembre 2007, n. 22, art. 1, comma 3, (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali) -, in quanto non v’era prova valida che il R., alla data del 3 marzo 2008 (cfr. L.R. n. 29 del 1951, art. 10 bis introdotto dalla L.R. 3 giugno 2005, n. 7, art. 12, comma 1, applicabile nella specie per la fine anticipata della 14^ legislatura), avesse dismesso le cariche di presidente regionale dell’E.F.A.L. – Ente Formazione Addestramento Lavoratori della Regione siciliana e di componente del consiglio d’amministrazione dell’E.F.A.L. provinciale di Messina, ente questo da considerarsi compreso nella previsione di cui al menzionato L.R. n. 29 del 1951, art. 10, comma 1, lett. f).

2. – Avverso tale sentenza proposero distinti appelli dinanzi alla Corte d’Appello di Palermo P.N. – quale elettore del collegio provinciale di Messina – e R.F., il quale spiegò anche appello incidentale nei confronti dell’appello proposto dal P..

La Corte adita, in contraddittorio con C.S. e con Ro.Ma. – i quali instarono per la reiezione dell’appello del R. -, riunite le impugnazioni, con la sentenza n. 1455/09 del 25 settembre – 7 ottobre 2009, in parziale riforma della decisione impugnata, rigettò il ricorso proposto da Ma.

R., ritenendo, contrariamente a quanto affermato dai Giudici di primo grado, che l’E.F.A.L. non era da considerarsi compreso nella previsione di cui al menzionato L.R. n. 29 del 1951, art. 10, comma 1, lett. f), con conseguente assorbimento della questione concernente la tempestività della dismissione delle cariche ricoperte dal R., nell’ambito dell’E.F.A.L. regionale e dell’E.F.A.L. provinciale di Messina.

3. – Avverso tale sentenza Ro.Ma. propose ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura illustrati con memoria, cui resistette, con controricorso, R.F., il quale propose anche ricorso incidentale fondato su due motivi illustrati da memoria.

Le intimate Regione Siciliana e Assemblea regionale siciliana non si costituirono nè svolsero attività difensiva.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 16877/10 del 19 luglio 2010, così dispose: La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, accoglie il primo motivo del principale e dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e incidentale. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la ineleggibilità di R.F. alla carica di consigliere regionale della Sicilia, lo dichiara decaduto da tale carica e proclama eletto in sua vece C.S..

Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio”.

Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte:

A) in accoglimento del primo motivo del ricorso principale del Ro., ha cassato la sentenza impugnata, enunciando il principio di diritto per cui la causa d’ineleggibilità a deputato dell’Assemblea regionale siciliana, prevista dalla L.R. Siciliana n. 29 del 1951, art. 10, comma 1, lett. f), come sostituito dalla L.R. n. 22 del 2007, art. 1, comma 3 – il quale stabilisce che “Non sono eleggibili inoltre: … f) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale, di istituti, consorzi, aziende, agenzie ed enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza” -, sussiste per il componente del consiglio di amministrazione regionale, ovvero provinciale, dell’E.F.A.L. (Ente Formazione Addestramento Lavoratori della Regione Siciliana), in quanto le ingerenze del governo regionale si manifestano sia ai fini della verifica funzionale dell’ente, sia in rapporto al controllo non solo contabile e di legittimità ma anche ispettivo e di merito delle sue strutture;

B) decidendo poi la causa nel merito, ha osservato quanto segue: Il primo motivo di ricorso è quindi fondato, con conseguente assorbimento del secondo e del terzo motivo del ricorso principale e del secondo motivo del ricorso incidentale, salva la prova, da verificare nel merito – tenuto conto che nella materia elettorale la Corte di Cassazione è giudice non solo di legittimità, ma anche di merito -, della cessazione dell’incarico del R. di presidente dell’E.F.A.L. regionale o di componente del consiglio di amministrazione dell’E.F.A.L. provinciale di Messina alla data della presentazione della sua candidatura alle elezioni regionali siciliane del 13 e 14 aprile 2008, la quale renderebbe inefficace la causa d’ineleggibilità riscontrata.

5. L’ancoraggio ad una data certa della cessazione dell’attività di presidente dell’E.F.A.L. regionale e di componente del consiglio di amministrazione provinciale chiarisce i dubbi che hanno fatto escludere al Tribunale di Palermo la prova della tempestiva rimozione della causa di ineleggibilità per il R.. La produzione del solo c.d. verbale del consiglio di amministrazione dell’E.F.A.L. regionale del 29 dicembre 2006, in luogo della delibera dell’assemblea dell’ente dello stesso giorno che “nel rispetto delle norme statutarie segnala D.S.V. quale presidente regionale” in sostituzione del R. (le parole tra virgolette sono estratte dal verbale), se dimostra che il documento esisteva alla data in cui il notaio Dr. Vincenzo Lombardo di Castelvetrano ha accertato la conformità all’originale della copia a lui esibita (22 novembre 2007), è inidonea a provare la provenienza e la veridicità del contenuto dell’atto, rimasto interamente interno all’ente da cui proviene, non essendo lo stesso redatto su fogli vidimati e numerati e non avendo un numero di protocollo o di registro che ne confermi l’inserimento in una sequenza temporale degli atti e verbali dell’E.F.A.L. stesso. L’assenza di un notaio o di un pubblico ufficiale che abbia accertato l’effettivo svolgimento dell’attività descritta nel documento alla data in esso indicata rende questo irrilevante ai fini della prova della cessazione delle cariche associative nell’E.F.A.L. regionale del R. prima del 13 marzo 2008, essendo l’atto comunque inopponibile ai terzi per la mancanza della pubblicità dichiarativa dell’avvicendamento nelle cariche di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, art. 4, nel registro, cui lo stesso ente non risulta neppure iscritto, come indica la missiva della Prefettura in atti del 24 giugno 2009. La inidoneità della documentazione prodotta dal R. a provare con piena certezza la sua cessazione dalle cariche ricoperte nell’E.F.A.L. regionale nel marzo 2008 deriva anche dal fatto che la comunicazione di tale vicenda e della connessa modifica del cda. e dello statuto erano da inviare entro trenta giorni dall’approvazione del piano formativo all’Assessorato regionale al lavoro che, invece, con missiva del 24 febbraio 2009 allegata in atti, ha attestato che non era stata apportata alcuna modifica alla composizione del c.d.a. ed ha rilasciato in copia una serie di istanze presentate per finanziamenti, tra le quali solo quella dell’ottobre 2008 risulta presentata dal nuovo presidente e legale rappresentante dell’E.F.A.L. regionale D.S. invece che da delegati del R.. Se si tiene altresì conto che dalla documentazione proveniente dalla Banca popolare di Lodi, presso la quale erano depositati i finanziamenti regionali per l’E.F.A.L., risulta che, alla data del 20 marzo 2009, il R. era ancora qualificato “amministratore” dell’E.F.A.L. Regione Sicilia e quindi riconosciuto come legittimato a ritirare i fondi dell’ente, deve concludersi che la cessazione di ogni attività del medesimo nel marzo 2008 per conto dell’ente indicato a livello regionale è rimasta indimostrata, essendo già sufficiente la legittimazione a disporre del danaro accreditato all’ente dalla Regione Sicilia nel 2009, indipendentemente da concreti atti di disposizione dello stesso, per escludere la pretesa cessazione dalla carica prima del marzo 2008. E’ quindi da ritenere che il possibile svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di presidente dell’E.F.A.L. regionale, in assenza della trascrizione della cessazione dalla carica nel registro di cui al D.P.R. n. 361 del 2000, e di comunicazione di tale evento alla Camera di commercio, avvenuta solo nel maggio del 2008, e all’Assessorato regionale, che nessuna notizia del mutamento del consiglio di amministrazione aveva ricevuto nel febbraio 2009, valga univocamente a negare rilevanza al ed. verbale del consiglio di amministrazione del 29 dicembre 2006 e ad escludere la cessazione dell’attività del R. nel marzo 2008.

4. – Avverso tale sentenza R.F. ha proposto ricorso per revocazione, notificato in data 2 dicembre 2010, sulla base di due motivi illustrati con memoria, chiedendo che la Corte, in accoglimento di entrambi i motivi di ricorso per revocazione, ovvero anche soltanto di uno di essi, voglia così provvedere: a) Fase rescindente: revocare la sentenza di codesta Corte Suprema di cassazione n. 16877/10; b) Fase rescissoria: b1) rigettare il ricorso proposto da Ro.Ma. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 1455 del 07/10/2009 ancorchè -ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c. – con motivazione diversa rispetto a quella adottata dalla indicata Corte; b2) in accoglimento del ricorso incidentale proposto da R.F. e decidendo nel merito, accertare e dichiarare che il predetto R.F. era ed è eleggibile quale componente dell’Assemblea regionale siciliana e pertanto proclamarne la avvenuta elezione a seguito delle elezioni dell’Assemblea regionale siciliana del 13 e 14 aprile 2008, disponendone la sostituzione nei confronti di C.S. e revocando conseguentemente la pronuncia di decadenza dalla carica;

emettere ogni altro provvedimento consequenziale anche in ordine alle spese.

Resistono, con distinti controricorsi, Ro.Ma. e C. S..

P.N., l’Assemblea Regionale Siciliana, la Regione Siciliana e il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Palermo, benchè ritualmente intimati, non si sono costituiti nè hanno svolto attività difensiva.

Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso ed il difensore del ricorrente ha depositato brevi osservazioni per iscritto su tali conclusioni.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (con cui deduce: Rinvenimento dopo la sentenza della Corte di cassazione n. 16877/10 di documenti decisivi che non si sono potuti produrre in giudizio per causa di forza maggiore in quanto non imputabile al R.: art. 391-ter in relazione all’art. 395 c.p.c., n. 3), il ricorrente premette che, successivamente alla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione n. 16877 del 2010 avvenuta il 19 luglio 2010, egli è venuto a conoscenza – precisamente: il 19 ed il 24 novembre 2010 – di una serie di documenti decisivi che non ha potuto produrre in precedenza nel presente giudizio per causa di forza maggiore.

Al riguardo, lo stesso richiama due note, rispettivamente del 12 e del 20 novembre 2010, inviate dal Presidente nazionale dell’E.F.A.L., D.M.A., e dal Direttore dell’E.F.A.L. C.F.P. di (OMISSIS), L.C.B., all’Avv. S.M.: 1) con la prima, ricevuta il 19 novembre 2010, vengono trasmessi al destinatario tre documenti (copia della convocazione dell’assemblea dei soci dell’E.F.A.L. Regione Sicilia per il 29 dicembre 1996; copia della lettera del 26 settembre 2007, di richiesta della quota associativa per il 2007, inviata dalla sede nazionale al presidente regionale dell’E.F.A.L., D.S.; copia della lettera del 21 novembre 2007, di convocazione dell’assemblea dei soci dell’E.F.A.L. Regione Sicilia per il 28 novembre 2007, inviata dalla sede nazionale al presidente regionale dell’E.F.A.L., D.S.), con la precisazione che Tutta la documentazione inviata si trova in originale c/o gli uffici di (OMISSIS) …; 2) con la seconda, ricevuta il 24 novembre 2010, vengono trasmessi al destinatario vari documenti (visura in data 14 novembre 2007 della C.C.I.A.A. di Trapani attestante la delega del D.S. al L.C.; due verbali dell’assemblea degli associati in data 29 dicembre 2006 concernenti l’elezione del D.S. alla carica di presidente regionale dell’E.F.A.L.; due comunicazioni, nelle date del 5 e 6 novembre 2007, all’Assessorato regionale del lavoro ed all’Ufficio provinciale del lavoro, concernenti la modificazione del rappresentante legale dell’E.F.A.L.; tre comunicazioni dell’ottobre 2007 relative al personale dell’E.F.A.L., a firma del D.S.; mandato di rappresentanza in data 3 novembre 2007 a firma del D.S.;

certificato dell’Agenzia delle entrate in data 24 gennaio 2008 attestante la legale rappresentanza del D.S.; sessantatre reversali e mandati di pagamento), con la seguente precisazione del mittente:… mi preme chiarire che è stato possibile rinvenire la documentazione sopra indicata e oggi trasmessa, soltanto a seguito del trasferimento di tutto l’archivio dalla sede di Palermo ed all’attività di catalogazione e sistemazione operata dal Personale di questa sede.

Tanto premesso, il ricorrente sostiene che: a) Dall’esame della documentazione prodotta … emerge in modo univoco che le carenze probatorie analiticamente individuate nella detta sentenza della Corte di cassazione sarebbero state univocamente superate ove la sopra indicata documentazione, nell’esclusiva disponibilità dell’Ente regionale e nazionale, comunque non consegnata al R., fosse stata tempestivamente prodotta; b) l’ing. R. non è stato posto nella condizione di disporre della detta documentazione poichè, essendo cessato dalla carica, non aveva nè poteva avere conoscenza degli atti interni posti in essere dall’Ente e che lo stesso deteneva. Aggiunge il ricorrente che i documenti prodotti sono tutti certamente decisivi, preesistevano sia alla decisione di cui si chiede la revocazione sia a tutti i precedenti gradi del giudizio e non sono stati prodotti precedentemente per impossibilità oggettiva, costituita dalla ignoranza della loro esistenza e dei luoghi dove essi si trovavano non dipendente da propria colpa.

Con il secondo motivo (con cui deduce: Errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa in relazione all’art. 391 -bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4), il ricorrente critica la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma: Se si tiene altresì conto che dalla documentazione proveniente dalla Banca popolare di Lodi, presso la quale erano depositati i finanziamenti regionali per l’E.F.A.L., risulta che, alla data del 20 marzo 2009, il R. era ancora qualificato “amministratore” dell’E.F.A.L. Regione Sicilia e quindi riconosciuto come legittimato a ritirare i fondi dell’ente, deve concludersi che la cessazione di ogni attività del medesimo nel marzo 2008 per conto dell’ente indicato a livello regionale è rimasta indimostrata, essendo già sufficiente la legittimazione a disporre del danaro accreditato all’ente dalla Regione Sicilia nel 2009, indipendentemente da concreti atti di disposizione dello stesso, per escludere la pretesa cessazione dalla carica prima del marzo 2008.

Al riguardo, il ricorrente riproduce la nota della Banca popolare di Lodi in data 14 maggio 2009, indirizzata all’E.F.A.L. Regione Sicilia – dallo stesso prodotta nel giudizio di appello – del seguente testuale tenore: In riscontro alla Vostra nota del 13/05/2009, vi comunichiamo che dalle nostre evidenze risulta che la rappresentanza legale della E.F.A.L. Regione Sicilia, limitatamente alla gestione del C.F.P. di Marsala, è stata affidata, come da Vostra comunicazione del 5/11/2007, e da Mandato di rappresentanza del 03/11/2007, conferito da legale rappresentante dott. d.V. S., nato a (OMISSIS), allegato alla suddetta comunicazione, al sig. L.C.B., nato a (OMISSIS), codice fiscale … . Si allega in copia alla presente documentazione, ai nostri atti, da Voi richiesta e di seguito elencata: – Comunicazione variazione legale rappresentanza del 05/11/2007; – Mandato di rappresentanza del 03/11/2007; – Verbale C.d.a. E.F.A.L. Regione Sicilia del 29/12/2006.

Con riferimento alla pronuncia di merito della Corte di cassazione, il ricorrente sostiene che: a) la motivazione della sentenza …

relativa agli effetti probatori della documentazione proveniente dalla Banca popolare di Lodi è la conseguenza di un evidente errore di fatto costituito dalla mancata considerazione/valutazione della lettera 14/05/2009 della predetta Banca popolare: infatti, contrariamente a quanto affermato in fatto con la sentenza impugnata,… da questa lettera … emerge in modo univoco che …

alla data del 5/11/2007 non solo legale rappresentante dell’ente era D.S.V., ma anche che il potere dispositivo delle somme a partire da tale data era stato conferito dal D.S. al nuovo direttore L.C.B.; b) nella specie, il fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa va individuato nella pretesa affermazione dei ricorrenti in primo grado secondo cui il R., alla data delle elezioni regionali siciliane 13 e 14 aprile 2008 sarebbe stato ancora legale rappresentante dell’ente, affermazione che risulta incontrastabilmente esclusa dalla lettera della predetta Banca del 14/05/2009 e dal mandato di rappresentanza ….

2.1. – Il controricorrente Ro.Ma. eccepisce, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso, per intervenuta decadenza dal diritto di proporre l’impugnazione, ai sensi dell’art. 325 c.p.c. e dell’art. 326 c.p.c., comma 1, in quanto il ricorso non è stato proposto entro il termine di trenta giorni dalla scoperta dei documenti. Eccepisce, inoltre, l’inammissibilità del ricorso, perchè: a) manca la prova della causa di forza maggiore per la produzione tempestiva dei nuovi documenti; b) i nuovi documenti non sono decisivi; c) non sussiste l’errore di fatto denunciato.

2.2. – A sua volta, anche il controricorrente C.S. eccepisce, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso sia per i medesimi motivi formulati dal Ro., sia per intervenuta decadenza dal diritto di proporre l’impugnazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 327 c.p.c., comma 1, e del D.P.R. n. 570 del 1960, art. 82, comma 3 in quanto il ricorso non è stato proposto entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di cui si chiede la revocazione.

2.3. – Il controricorso di C.S. è inammissibile.

Infatti, il ricorso introduttivo del C., proposto in data 4 febbraio 2009, è stato dichiarato inammissibile, per intempestività della sua proposizione, con la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2406/09 dell’8 giugno 2009. Tale capo di sentenza non ha formato oggetto di impugnazione da parte del C., sicchè, essendosi su di esso formato il giudicato, da tale momento lo stesso C. non può più essere considerato parte del presente giudizio, con l’ulteriore conseguenza che egli non poteva proporre controricorso per contrastare il ricorso del R. (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 1121A del 2007).

2.4. – Tuttavia, tutte le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso (sollevate anche dal Ro.) per intempestività della sua proposizione, involgendo questioni rilevabili anche d’ufficio, devono essere esaminate.

Le eccezioni non sono fondate.

Dal momento che il ricorso per revocazione è stato proposto avverso una sentenza della Corte di cassazione in materia elettorale pubblicata il 19 luglio 2010 e non notificata, ai sensi sia dell’art. 391-bis, comma 1 – in relazione all’art. 395, n. 4 -, sia dell’art. 391-ter, comma 1 – in relazione all’art. 395 c.p.c., n. 3 -, occorre distinguere il relativo quadro normativo di riferimento.

Comune ad ambedue le ipotesi del proposto ricorso per revocazione è, in ragione dell’oggetto della causa, la disposizione di cui al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 82, comma 3, terzo periodo, (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali) aggiunto dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1147, art. 1 ed applicabile anche alle controversie in tema di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza relative alle elezioni regionali siciliane, non avendo la Regione Siciliana competenza legislativa alcuna in materia di giurisdizione e di norme processuali -, secondo la quale, Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, nel giudizio di cassazione si applicano le norme del codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

Per quanto riguarda, in particolare, la fattispecie di revocazione disciplinata dall’art. 391-bis, comma 1, in relazione all’art. 395 c.p.c., n. 4, (errore di fatto), la prima disposizione – da considerare speciale, in partibus quibus, rispetto alla disciplina di cui agli artt. 325, 326 c.p.c. e art. 327 c.p.c., comma 1, – stabilisce che il ricorso per revocazione è da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa.

Pertanto, nel caso – quale quello di specie – in cui la sentenza della Corte di cassazione in materia elettorale, di cui si chiede la revocazione per errore di fatto, non sia stata notificata, il relativo ricorso deve essere notificato, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 570 del 1960, art. 82, comma 3, terzo periodo, e art. 391-bis c.p.c., comma 1, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della stessa sentenza (cfr. ex plurimis, per la materia ordinaria, le sentenze nn. 14669 del 2004 e 26261 del 2005) . Nella specie – posto che la sentenza di cui si chiede la revocazione è stata pubblicata il 19 luglio 2010, che il ricorso è stato notificato in data 2 dicembre 2010 e che occorre tener conto della sospensione feriale dei termini processuali -, la notificazione del ricorso in data 2 dicembre 2010 è ampiamente tempestiva. Ciò, contrariamente alla diversa ed erronea opinione della applicabilità alla fattispecie del combinato disposto del D.P.R. n. 570 del 1960, art. 82, comma 3, terzo periodo, e art. 327 c.p.c., comma 1, – nel testo modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, – nella parte in cui dispone che Indipendentemente dalla notificazione .., il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei nn. 4) e 5) non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, in quanto siffatta tesi omette di considerare sia che tale disposizione è applicabile soltanto ai giudizi instaurati a decorrere dal 4 luglio 2009 (stessa L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1) – mentre, nel caso di specie, il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 4 febbraio 2009 -, sia che comunque, come già rilevato, l’art. 391-bis c.p.c., comma 1, disciplinando specificamente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto, è norma speciale rispetto all’art. 327 c.p.c., comma 1.

Per quanto riguarda, poi, la fattispecie di revocazione disciplinata dall’art. 391-ter c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 395 c.p.c., n. 3 (rinvenimento di documenti decisivi), la prima disposizione non contiene alcuna specifica disciplina quanto ai termini per la proposizione di tale revocazione straordinaria, con la conseguenza che alla stessa fattispecie si applica la disciplina generale di cui al combinato disposto dell’art. 325 c.p.c., comma 2 (Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni sessanta), e art. 326 c.p.c., comma 1, nella parte in cui stabilisce che detto termine perentorio decorre dal giorno in cui … è stato recuperato il documento. Ciò, in forza della decisiva ragione che, per la fattispecie di revocazione straordinaria in esame (come anche per le altre ipotesi di revocazione straordinaria) – a differenza di quella di revocazione ordinaria prevista dall’art. 391-bis c.p.c., comma 1, per errore di fatto -, il dies a quo del termine breve o lungo per impugnare, costituito dal giorno della notificazione o della pubblicazione della sentenza di cui si chiede la revocazione, è del tutto irrilevante, detto termine iniziale coincidendo con un evento futuro ed incerto, che può verificarsi anche a distanza di molto tempo dal decorso di detti termini.

Pertanto, nel caso – quale quello di specie – in cui si chieda la revocazione della sentenza della Corte di cassazione in materia elettorale per il rinvenimento di documenti decisivi, il relativo ricorso deve essere notificato, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 570 del 1960, art. 82, comma 3, terzo periodo, art. 325 c.p.c., comma 2, e art. 326 c.p.c., comma 1, entro il termine di trenta giorni, decorrente dal giorno in cui è stato recuperato il documento. Nella specie – posto che il ricorrente, in conformità con l’art. 398 c.p.c., comma 2, richiamato dall’art. 391-ter c.p.c., comma 1, ha indicato nel ricorso sia i giorni del recupero dei documenti (19 e 24 novembre 2010) sia le relative prove documentali, e che il ricorso è stato notificato al controricorrente Ro.

in data 2 dicembre 2010 -, tale notificazione del ricorso è certamente tempestiva, senza che assuma alcun rilievo la data della notificazione del ricorso al C. che comunque, come già detto, non è più parte del presente giudizio.

3. – Il ricorso per revocazione, proposto ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 395 c.p.c., n. 4, per errore di fatto, non merita accoglimento.

Per dichiarare – nel merito – l’ineleggibilità del R. alla carica di deputato dell’Assemblea regionale siciliana, ai sensi del più volte menzionato L.R. siciliana n. 29 del 1951, art. 10, comma 1, lett. f), la sentenza impugnata ha escluso che il R. avesse dato dimostrazione della effettiva cessazione dalle funzioni di presidente dell’E.F.A.L. regionale e di membro del consiglio di amministrazione dell’E.F.A.L. provinciale di Messina entro il 3 marzo 2008 (ai sensi della L.R. n. 29 del 1951, art. 10 bis introdotto dalla L.R. 3 giugno 2005, n. 7, art. 12, comma 1 applicabile alla specie per la fine anticipata della 14^ legislatura). A tal fine, la Corte di cassazione ha valorizzato un triplice ordine di considerazioni: a) in primo luogo, ha sottolineato che la copia informe del verbale del c. d. a. dell’E. F.A.L. del 29 dicembre 2006 – da cui risulta la elezione a presidente dell’E.F.A.L. regionale di D.S.V. al posto di R.F. – è atto inidoneo a comprovare la provenienza e la veridicità del contenuto dell’atto e, quindi, la cessazione effettiva del R. dalle predette funzioni sia per ragioni formali, sia perchè comunque non opponibile ai terzi, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, art. 4 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto), per omessa iscrizione dell’E.F.A.L. nel registro delle persone giuridiche; b) in secondo luogo, ha precisato che manca la comunicazione di detta modifica della composizione del consiglio di amministrazione all’Assessorato regionale del lavoro, il quale ha attestato con nota del 24 febbraio 2009 che non era stata apportata alcuna modifica alla composizione del c. d. a. dell’Ente;

c) infine ha affermato: Se si tiene altresì conto che dalla documentazione proveniente dalla Banca popolare di Lodi, presso la quale erano depositati i finanziamenti regionali per l’E.F.A.L., risulta che, alla data del 20 marzo 2009, il R. era ancora qualificato “amministratore” dell’E.F.A.L. Regione Sicilia e quindi riconosciuto come legittimato a ritirare i fondi dell’ente, deve concludersi che la cessazione di ogni attività del medesimo nel Se si tiene altresì conto che dalla documentazione proveniente dalla Banca popolare di Lodi, presso la quale erano depositati i finanziamenti regionali per l’E.F.A.L., risulta che, alla data del 20 marzo 2009, il R. era ancora qualificato “amministratore” dell’E.F.A.L. Regione Sicilia e quindi riconosciuto come legittimato a ritirare i fondi dell’ente, deve concludersi che la cessazione di ogni attività del medesimo nel marzo 2008 per conto dell’ente indicato a livello regionale è rimasta indimostrata, essendo già sufficiente la legittimazione a disporre del danaro accreditato all’ente dalla Regione Sicilia nel 2009, indipendentemente da concreti atti di disposizione dello stesso, per escludere la pretesa cessazione dalla carica prima del marzo 2008.

Il motivo di revocazione per errore di fatto si appunta su quest’ultima affermazione sub c) e si incentra sul rilievo che la relativa motivazione è la conseguenza di un evidente errore di fatto costituito dalla mancata considerazione/valutazione della lettera 14/05/2009 della predetta Banca popolare, dalla quale emerge in modo univoco che … alla data del 5/11/2007 non solo legale rappresentante dell’ente era D.S.V., ma anche che il potere dispositivo delle somme a partire da tale data era stato conferito dal D.S. al nuovo direttore L.C.B.;

sicchè, il fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa va individuato nella pretesa affermazione dei ricorrenti in primo grado secondo cui il R., alla data delle elezioni regionali siciliane 13 e 14 aprile 2008 sarebbe stato ancora legale rappresentante dell’ente, affermazione che risulta incontrastabilmente esclusa dalla lettera della predetta Banca del 14/05/2009 e dal mandato di rappresentanza ….

E’ noto che, per costante orientamento di questa Corte, l’errore di fatto di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, per essere idoneo a determinare la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, deve consistere in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice ad affermare l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, la cui esistenza (o inesistenza) risulti invece in modo incontestabile dagli atti, e che l’erronea percezione postula l’esistenza di un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti rispettivamente l’una dalla sentenza impugnata, l’altra dagli atti processuali, senza che venga coinvolta in alcun modo l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 15979 del 2001, pronunciata a sezioni unite, e 8180 del 2009). Più in particolare, è stato più volte affermato il principio, secondo cui, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell’errore di fatto presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, sull’affermazione di esistenza o di inesistenza di un fatto – esplicitandone e rappresentandone il carattere decisivo – che, invece, la realtà effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere o ad affermare, in modo tale che tale fatto sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione, nonchè posto a fondamento dell’argomentazione logico-giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 16447 del 2009 e 3913 del 1998).

Tanto premesso, la sentenza impugnata ha affermato che dalla documentazione proveniente dalla Banca popolare di Lodi, presso la quale erano depositati i finanziamenti regionali per l’E.F.A.L., risulta che, alla data del 20 marzo 2009, il R. era ancora qualificato “amministratore” dell’E.F.A.L. Regione Sicilia e quindi riconosciuto come legittimato a ritirare i fondi dell’ente, e che è già sufficiente la legittimazione a disporre del danaro accreditato all’ente dalla Regione Sicilia nel 2009, indipendentemente da concreti atti di disposizione dello stesso, per escludere la pretesa cessazione dalla carica prima del marzo 2008.

Con tali affermazioni, la Corte, da un lato, ha fatto riferimento alla citata documentazione proveniente dalla Banca popolare di Lodi e, dall’altro, ha comunque ritenuto tale documentazione di per se sola – cioè indipendentemente dalle considerazioni svolte e dai documenti esaminati in precedenza -“decisiva” per escludere la cessazione effettiva del R. dalla carica ricoperta (… essendo già sufficiente la legittimazione a disporre del danaro accreditato all’ente dalla Regione Sicilia nel 2009 … per escludere la pretesa cessazione dalla carica prima del marzo 2008).

E’ dunque del tutto evidente che il denunciato errore revocatorio non sussiste: in primo luogo, perchè il riferimento generico alla documentazione proveniente dalla Banca popolare di Lodi non esclude affatto – ma anzi comporta – che esso richiama implicitamente anche la nota della stessa Banca popolare di Lodi in data 14 maggio 2009 indirizzata all’E.F.A.L. Regione Sicilia, prodotta dal R. nel giudizio di appello, e che questa nota è stata valutata dal Collegio unitamente ai predetti tabulati bancari in data 20 marzo 2009; in secondo luogo, perchè la Corte ha ritenuto prevalente la considerazione che – nonostante la nota del 14 maggio 2009, che si riferisce a vicende del 2007 – il R. figurasse ancora come amministratore dell’E.F.A.L. regionale; infine, perchè, nonostante la ritenuta “sufficienza”, di per se sola, della menzionata documentazione bancaria a dimostrare la perdurante qualità di amministratore del R., la relativa argomentazione non può che connettersi alle altre precedenti, tutte univocamente convergenti, a giudizio della Corte, a dimostrare la permanenza del R. in detta carica anche dopo la scadenza del termine per rimuovere le cause di ineleggibilità.

Tutto ciò mostra a sufficienza che il denunciato errore di fatto non possiede i requisiti tipici dell’errore revocatorio, risolvendosi piuttosto nella evocazione di un eventuale errore di giudizio riconducibile, al più, all’omessa valutazione, ovvero all’insufficiente o contraddittoria motivazione – di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, -, in riferimento alla circostanza “decisiva” documentata dalla lettera della Banca popolare di Lodi del 14 maggio 2009.

E’, pertanto, certo che la sentenza impugnata non si fonda su un fatto – quello che, alla data del 20 marzo 2009, il R. risultava ancora amministratore dell’E.F.A.L. regionale -, la cui verità è incontrastabilmente esclusa dalla nota della Banca popolare di Lodi del 14 maggio 2009.

4. – Il ricorso per revocazione, proposto ai sensi dell’art. 391-ter c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 395 c.p.c., n. 3, merita invece accoglimento.

4.1. – E’ noto che, in base al combinato disposto di tali disposizioni, Il provvedimento con il quale la Corte ha deciso nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, è, altresì, impugnabile per revocazione anche per il motivo di cui all’art. 395 c.p.c., n. 3, il quale ammette tale impugnazione se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario.

Secondo i consolidati principi di diritto affermati da questa Corte in tema di interpretazione dell’art. 395, n. 3: a) il requisito della decisività del documento va escluso nel caso in cui questo non sia, per sua natura, destinato a costituire la prova di un determinato fatto, ma rappresenti soltanto un mezzo di conoscenza di un fatto decisivo, prima ignorato e del quale l’interessato poteva procurarsi aliunde la stessa conoscenza, mentre, rispetto al documento dotato di tale requisito, è sufficiente ad integrare detta fattispecie l’assenza di colpa del soccombente nella mancata produzione del documento medesimo, di cui egli non abbia nemmeno potuto chiedere l’esibizione per avere ignorato, in modo egualmente incolpevole, la sua esistenza e la persona che lo deteneva (cfr., le sentenze nn. 950 del 1986 e 9213 del 1990, pronunciate a sezioni unite, 9760 del 2004, 9369 del 2006); b) l’impossibilità di produrre in giudizio un documento decisivo per causa di forza maggiore può essere ravvisata solo quando chi promuove la revocazione abbia dimostrato di aver fatto tutto il possibile per acquisire tempestivamente il documento e di non esserci riuscito per causa a lui non imputabile (cfr., la sentenza n. 6821 del 2009); c) è necessario che la parte si sia trovata nell’impossibilità di produrre il documento asseritamente decisivo nel giudizio di merito, incombendo sulla stessa parte, in quanto attrice nel relativo giudizio, l’onere di dimostrare che l’ignoranza dell’esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava fino al momento dell’assegnazione della causa a sentenza non era dipeso da colpa o negligenza, ma da causa di forza maggiore, con la conseguenza che, nell’ipotesi di ignoranza dell’esistenza di un documento, l’onere della parte è soddisfatto dalla dimostrazione di una situazione di fatto tale da giustificarne la mancata conoscenza, mentre in quella di ignoranza soltanto del luogo di conservazione l’ammissibilità dell’impugnazione è subordinata alla prova di una diligente ricerca del documento (cfr. la sentenza n. 735 del 2008).

4.2. – Al fine di valutare il carattere “decisivo” dei documenti prodotti dal ricorrente unitamente al ricorso per revocazione, è indispensabile premettere il quadro normativo alla luce del quale effettuare tale valutazione.

Al riguardo, rilevano: a) in primo luogo, la più volte menzionata disposizione, evocata nella specie, che prevede la causa di ineleggibilità di cui alla L.R. siciliana n. 29 del 1951, art. 10, comma 1, lett. f), come sostituito dalla L.R. n. 22 del 2007, art. 1, comma 3 il quale stabilisce: Non sono eleggibili inoltre a deputato regionale : … f) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale, di istituti, consorzi, aziende, agenzie ed enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza; b) in secondo luogo, la disposizione che fissa modi e termine di rimozione delle cause di ineleggibilità che, nella specie – tenuto conto che le elezioni regionali siciliane “anticipate” del 13 e del 14 aprile 2008 sono state determinate, ai sensi dell’art. 10, comma 2, dello Statuto speciale, dalle dimissioni del Presidente della Regione -, va individuata nel già citato L. n. 29 del 1951, art. 10 bis introdotto dalla L.R. n. 7 del 2005, art. 12, comma 2 il quale dispone: In caso di conclusione anticipata della legislatura ai sensi degli artt. 8- bis e 10 dello Statuto ovvero in caso di scioglimento dell’Assemblea regionale, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, tutte le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale previste dalla vìgente legislazione non sono applicabili a coloro che, per dimissioni, collocamento in aspettativa od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali: poichè il decreto del Presidente della Regione Siciliana del 19 febbraio 2008, di convocazione dei comizi per l’elezione del Presidente della Regione e dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana, è stato pubblicato nella G.U.R.S. del 22 febbraio 2008, il termine per la rimozione delle cause di ineleggibilità, va individuato nella data del 3 marzo 2008; c) infine, le disposizioni dello statuto dell'”E.F.A.L. Regione Sicilia Ente per la Formazione e l’Addestramento dei Lavoratori”, allegato all’atto pubblico di costituzione di tale Ente in data 25 agosto 2004, prodotto in atti; a quest’ultimo riguardo, rilevano: ci) l’art. 8, che individua gli organi dell’E.F.A.L. regionale nell’Assemblea dei soci, nel Consiglio di amministrazione e nel Presidente; c2) l’art. 9, comma 4, che attribuisce alla competenza dell’assemblea la nomina del consiglio di amministrazione; c3) l’art. 10, comma 3, che attribuisce al consiglio di amministrazione l’elezione del presidente e del vice presidente del consiglio di amministrazione e la funzione di definire le linee di indirizzo di attività dell’E.F.A.L. regionale; c4) l’art. 12, comma 2, che attribuisce al presidente del c. d. a. la legale rappresentanza e il potere di gestione dell’Ente nei limiti del mandato conferito dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, per quanto riguarda l’interpretazione del su riportato L.R. siciliana n. 29 del 1951, art. 10, comma 1, lett. f), deve sottolinearsi che la norma rilevante nella specie – nella quale la causa di ineleggibilità del R. alla carica di deputato regionale è riferita al fatto che questi, alla data del 3 marzo 2008, non era cessato dalla carica di presidente del c. d. a.

dell’E.F.A.L. regionale – è quella che sancisce tale ineleggibilità per gli amministratori di enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza. Poichè è ormai coperta da giudicato (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 3, lettera A) l’affermazione che l’E.F.A.L. regionale è Ente compreso nel novero di quelli previsti da tale norma, la questione residua – e, quindi, la decisività dei documenti prodotti – è limitata alla verifica se, alla predetta data del 3 marzo 2008, il R. rivestisse ancora la carica di “amministratore” dell’E.F.A.L. regionale.

Per quanto riguarda, poi, l’interpretazione della L. n. 29 del 1951, art. 10 bis – che è norma analoga ma certamente speciale rispetto a quella generale di cui alla stessa L. n. 29 del 1951, art. 10, comma 2 (si veda anche l’art. 8, comma 3) -, non pare dubbio che l’accento della disposizione cada non tanto sul “titolo” della cessazione dalle funzioni (dimissioni, collocamento in aspettativa o altra causa), quanto soprattutto sulla “effettività” di tale cessazione, da intendersi come l’effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio rivestito (art. 8, comma 3). Ne segue che la prova di detta cessazione – il cui onere incombe certamente sul candidato alla carica elettiva astrattamente ineleggibile – può emergere, secondo le circostanze del caso concreto, non soltanto dagli elementi formali attestanti la cessazione dalla carica che inibisce l’eleggibilità, ma anche da altri elementi probatori che supportino e/o integrino un titolo formale insufficiente od incerto (ad esempio, dimissioni dalla carica non ancora accettate), dalla complessiva considerazione dei quali risulti comunque che tale cessazione si è effettivamente verificata. Ciò, in conformità alla stessa ratio delle cause di ineleggibilità, le quali mirano – com’è noto – a prevenire effetti distorsivi quanto alla parità di condizioni tra i vari candidati, in ragione del fatto che il soggetto non eleggibile – avvalendosi della particolare carica che ricopre – può influenzare a suo favore il corpo elettorale. A siffatta interpretazione della disposizione in esame, che privilegia l’integrazione tra elementi probatori formali e sostanziali, conducono sia, come già sottolineato, lo stesso tenore della disposizione medesima, sia – e soprattutto -le concorrenti considerazioni che: il diritto di elettorato passivo, riconosciuto e garantito a tutti i cittadini in condizioni di eguaglianza dall’art. 51 Cost., comma 1, è diritto politico fondamentale connotato dai caratteri dell’inviolabilità (cfr., ex plurimis, le sentenze della Corte costituzionale nn. 235 del 1988 e 141 del 1996); le restrizioni del contenuto di un diritto inviolabile sono ammissibili solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale, e ciò in base alla regola della necessarietà e della ragionevole proporzionalità di tale limitazione (Corte costituzionale, sentenza n. 141 del 1996 cit., n. 3. del Considerato in diritto); è principio costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale quello secondo il quale la eleggibilità costituisce la regola, mentre la ineleggibilità rappresenta una eccezione; sicchè le norme che disciplinano quest’ultima sono di stretta interpretazione (cfr., ex plurimis, Corte costituzionale, sentenza n. 283 del 2010, n. 7 del Considerato in diritto), nel senso che esse devono contenersi entro i limiti di quanto è necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate (cfr.. Corte costituzionale, sentenza n. 141 del 1996 cit., ibidem), entro i limiti cioè di una stretta strumentalità rispetto all’obiettivo perseguito.

Per quanto riguarda, infine, l’interpretazione delle menzionate disposizioni statutarie, è del tutto evidente che la prevista ineleggibilità degli amministratori di enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza è predicabile soltanto per i componenti del consiglio di amministrazione e per il presidente dell’Ente in questione, ai quali tali disposizioni attribuiscono, rispettivamente, i poteri di “indirizzo” e di “gestione” dell’attività dell’E.F.A.L. regionale.

4.3. – Alla luce delle considerazioni ermeneutiche che precedono, i documenti prodotti dal ricorrente unitamente al ricorso per revocazione, complessivamente considerati, sono tutti decisivi, nel senso che essi sono astrattamente idonei – in sede di giudizio rescindente – a provare la effettiva cessazione del R. dalla carica di presidente del c. d. a dell’E.F.A.L. regionale in data di molto anteriore a quella del 3 marzo 2008 e, perciò, a provocare una pronuncia di segno opposto rispetto a quella di cui si chiede la revocazione (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 13650 del 2004 e 11056 del 2006) : infatti, alcuni di tali documenti (i due verbali dell’Assemblea e del Consiglio di amministrazione dell’E.F.A.L. regionale in data 29 dicembre 2006) i sono idonei a dare la prova diretta e formale di detta effettiva cessazione, per essere stato nominato dall’Assemblea un consiglio di amministrazione in cui non è compreso il R., e per essere stato eletto dal c. d. a., quale presidente, D.S.V., ciò conformemente alle norme statutarie dianzi menzionate; gli altri hanno un contenuto tale da offrire elementi probatori sostanziali coerenti con i predetti dati formali, come tutti i documenti che attestano la legale rappresentanza e la gestione dell’Ente da parte del nuovo presidente D.S. fin dal 2007, e come, in particolare e ad esempio, il certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. all’E’.F.A.L. regionale, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate- Ufficio di (OMISSIS) in data 24 gennaio 2008 – anteriore, quindi, alla data del 3 marzo 2008 -, ove viene indicato come legale rappresentante lo stesso D.S..

4.4. – Quanto, poi, alla prova dell’impossibilità di produrre in giudizio detti documenti decisivi per causa di forza maggiore, il R. ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile per acquisire tempestivamente i documenti e di non esservi riuscito per causa a lui non imputabile. Al riguardo, sono determinanti: a) la lettera in data 2 giugno 2009, inviata (nelle more tra la lettura pubblica del dispositivo della sentenza di primo grado e la sua pubblicazione) dal presidente D.S. all’Avv. V., legale del ricorrente – in risposta alla lettera in data 18 maggio 2009 di quest’ultimo, con cui si richiedevano una serie di documenti attestanti la cessazione del R. dalla carica di presidente dell’E.F.A.L. regionale alla data del 29 dicembre 2006 -, con la quale vengono trasmesse copia conforme della Delib. del c. d. a. del 29 dicembre 2006 e una personale attestazione del D.S. circa la situazione attuale degli organi societari, con la seguente precisazione: Spiace, invece, dover comunicare che da una verifica della documentazione agli atti dell’Ente, non è stato possibile rinvenire le lettere di convocazione dell’Assemblea e del C. d. a. dell’Ente del 29.12.2006, nè comunicazioni ad altri enti. In ogni caso, presso la Banca popolare di Lodi, filiale di (OMISSIS), a suo tempo, è stata regolarmente comunicata la variazione degli organi sociali adottata il 29.12.2006 dal Consiglio di Amministrazione; b) la già citata lettera della Banca popolare di Lodi del 14 maggio 2009 – prodotta dal ricorrente nel giudizio di appello -, che è del seguente testuale tenore: In riscontro alla Vostra nota del 13/05/2009, vi comunichiamo che dalle nostre evidenze risulta che la rappresentanza legale della E.F.A.L. Regione Sicilia, limitatamente alla gestione del C.F.P. di Marsala, è stata affidata, come da Vostra comunicazione del 5/11/2007, e da Mandato di rappresentanza del 03/11/2007, conferito da legale rappresentante dott. d.V. S., nato a (OMISSIS), allegato alla suddetta comunicazione, al sig. L.C.B., nato a (OMISSIS), codice fiscale … . Si allega in copia alla presente documentazione, ai nostri atti, da Voi richiesta e di seguito elencata: – Comunicazione variazione legale rappresentanza del 05/11/2007; – Mandato di rappresentanza del 03/11/2007; – Verbale C.d.a. E.F.A.L. Regione Sicilia del 29/12/2006;

c) le precisazioni contenute nelle già menzionate due note, rispettivamente, del 12 e del 20 novembre 2010, inviate dal Presidente nazionale dell’E.F.A.L., D.M.A., e dal Direttore dell’E.F,A.L. C.F.P. di (OMISSIS), L.C.B., all’Avv. S.M., legale del ricorrente: nella prima, a giustificazione della trasmissione soltanto parziale dei documenti richiesti, si afferma che Tutta la documentazione inviata si trova in originale c/o gli uffici di (OMISSIS)…; nella seconda, il mittente afferma che mi preme chiarire che è stato possibile rinvenire la documentazione sopra indicata e oggi trasmessa, soltanto a seguito del trasferimento di tutto l’archivio dalla sede di (OMISSIS) ed all’attività di catalogazione e sistemazione operata dal Personale di questa sede; d) il fatto che tale ultima precisazione è successiva ad un’indagine interna – disposta dal presidente nazionale dell’E.F.A.L., D.M.A., con l’ordine di servizio n. 1 del 30 settembre 2010, su sollecitazione del legale del R., Avv. S. – volta a procedere ad una ricerca approfondita, presso gli archivi dell’EFAL Nazionale, dell’EFAL Regione Sicilia e del Centro formativo di (OMISSIS), al fine di accertare l’esistenza di atti o documentazione tali da poter dimostrare l’estraneità dell’Ing. R.F. dal Cda dell’EFAL Regione Sicilia a far data dal 29.12.2006.

E’, dunque, del tutto evidente che il ricorrente si è attivato – tempestivamente, ripetutamente e diligentemente – per acquisire i predetti documenti comprovanti la effettiva cessazione dallo svolgimento delle cariche dallo stesso ricoperte e che la ritardata acquisizione dei documenti prodotti in questa sede è dipesa da cause certamente non imputabili al ricorrente medesimo; come è altrettanto plausibile, in quanto confermata dalle citate “precisazioni”, la deduzione di quest’ultimo, secondo cui, una volta cessato dalla carica di presidente regionale dell’E.F.A.L., egli ignorava anche il luogo di conservazione degli originali di detti documenti.

4.5. – Pertanto, la sentenza impugnata – nella parte in cui decide il merito della causa – deve essere revocata ai sensi dell’art. 391-ter c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 395 c.p.c., n. 3, per rinvenimento di documenti decisivi.

5. – Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la presente causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 391- ter c.p.c., comma 2, nel senso della reiezione del ricorso introduttivo proposto da Ro.Ma. in data 4 febbraio 2009 dinanzi al Tribunale ordinario di Palermo.

Innanzitutto, deve immediatamente osservarsi che il riconoscimento del carattere “decisivo” dei documenti prodotti dal ricorrente in questa sede – ai fini del giudizio rescindente . (cfr., supra, nn. 4.2. e 4.3.) – vale ovviamente anche nella presente fase del giudizio rescissorio.

Ed al riguardo, la già rilevata piena coerenza tra gli elementi probatori formali e quelli sostanziali dianzi analizzati attesta senza ombra di dubbio che il R. è effettivamente cessato dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione dell’E.F.A.L. regionale in data 29 dicembre 2006, quindi molto tempo prima della scadenza del termine del 3 marzo 2008, fissato dal più volte citato L. n. 29 del 1951, art. 10 bis per la rimozione delle cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale nel caso – quale quello di specie – di elezioni regionali “anticipate”, con la conseguenza che il ricorrente era validamente legittimato a partecipare alla competizione elettorale, con l’ulteriore conseguenza che la sua elezione a deputato regionale è, sotto il profilo considerato in questa sede, pienamente legittima.

Da ciò consegue che – definitivamente inammissibile, come già rilevato, il ricorso introduttivo del presente giudizio, proposto da C.S. – l’altro ricorso introduttivo, proposto da M. R., deve essere respinto.

6. – La natura, l’andamento e l’esito del giudizio, nonchè la novità di alcune delle questioni trattate giustificano l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il secondo motivo del ricorso ed accoglie il primo; revoca la sentenza della Corte di cassazione n. 16877/10 del 19 luglio 2010, nella parte in cui decide il merito della causa, e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso proposto da Ro.Ma.

dinanzi al Tribunale ordinario di Palermo il 4 febbraio 2009.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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