Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27832 del 12/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 27832 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 12/12/2013

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall’Avvocatura
Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12,
-ricorrente Contro

Caregas dei F.11i Caputo s.n.c., in persona del 1.r.p.t.
-intimatoper la cassazione della sentenza Comm. Tribut. Regionale di Potenza 21.1.2008;
Pagina 1 di 5 – RGN 6561/2009

estenso

. ferro

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 26 settembre
2013 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Ennio Sepe, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale di Potenza, 21.1.2008, che, in apparente reiezione dell’appello dell’Ufficio
avverso la sentenza C.T.P. di Potenza n. 164/02/2005, ebbe da un lato a dichiarare
non censurabile la sentenza del primo giudice, da confermare e, dall’altro, mostrò di
circoscrivere la illegittimità dell’avviso di recupero di un credito d’imposta, vantato ai
sensi dell’art.4 della 1. n.449 del 1997, al solo lavoratore che aveva presentato le
dimissioni il 23.12.2000, cioè pochi giorni prima della scadenza del periodo
agevolato, con ciò enunciandosi una ragione di impossibile ripristino della base
occupazionale.
Nelle more della presente impugnazione, in data 28.4.2009, il commercialista già
difensore e domiciliatario della società, dando atto della regolare notifica del
presente ricorso per cassazione, comunicò l’avvenuta estinzione della società,
allegando certificato della CCIAA relativa ad evento di cancellazione dal registro
delle imprese in data 8.3.2004.
Il ricorso è affidato a tre motivi.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ilprimo motivo, il ricorrente ha dedotto la contraddittorietà della motivazione
e, in subordine, la violazione degli artt. 36, co.2 n.4 d.lgs. n. 546 del 1992 e 111 Cost.,
per motivazione inesistente o, in ulteriore subordine, omessa, in relazione all’art.360
n. 5 o 4 o ancora 5 cod.proc.civ., avendo la corte erroneamente da un lato
riconosciuto la legittimità dell’operato dell’Ufficio, salvo una singola posizione
lavorativa (cessata nell’imminenza della fine del periodo agevolato), ma dall’altro
dichiarata la conferma della sentenza di primo grado e però rigettato in toto l’appello
dell’Ufficio, comunque non motivando circa la revoca del beneficio per quattro
lavoratori che, secondo la contestazione di ripresa del credito, erano stati impiegati in
aree non agevolate rispetto alla 1. n.449/1997.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge con riguardo
all’art.4, co.5 lett.c) 1. n.449/1997, in relazione all’art.360 n. 3 cod.proc.civ., avendo
la corte erroneamente annullato l’atto di recupero del credito d’imposta, sulla
premessa della sostanziale e mera difficoltà oggettiva al ripristino di un’unità
lavorativa, cessata poco prima del termine del periodo legale agevolato, in scadenza
al 31.12.2000.
Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge con riguardo
all’art.4, co. 2, prima parte, 1. n.449/1997 e all’art.2 D.M. n.311/1988, in relazione
all’art.360 n. 3 cod.proc.civ., avendo la corte erroneamente ritenuto spettare il
Pagina 2 di 5 – RGN 6561/2009

estensore c&ijmferro

IL PROCESSO

1. Questo Collegio prende atto dell’indirizzo per cui in ordine al ricorso per
cassazione proposto nei confronti di una società di persone cancellata durante il
giudizio di merito e dopo il 1 gennaio 2004, la presunzione di estinzione – indicata
dalle Sezioni Unite già con sentenze 6070 e 6071 del 2013, quale effetto della
cancellazione – orienta alla declaratoria di inammissibilità, come ulteriormente deciso
con Cass. s.u. 11344 del 2013. Tuttavia, per tale circostanza 1″omessa dichiarazione
dell’evento estintivo-interruttivo da parte del procuratore della società nei gradi di
merito non appare surrogabile, nella sede di legittimità, dall’acquisizione di una notizia
quale proveniente da un terzo, non costituito, come dev’essere correttamente inteso il
dottore commercialista già domiciliatario e difensore della società, per la veste assunta
con il citato irrituale deposito.
2. Il primo motivo è fondato, con riguardo alla violazione dell’ error in procedendo rilevato,
sia pur in subordine, dal ricorrente. Al di là dell’obiettiva non chiarezza della parte
statuitiva finale della sentenza impugnata, appare pregiudiziale che, già per la sua
comprensione, fa difetto una puntuale pronuncia sul motivo di gravame attinente
all’annullamento del provvedimento di revoca del credito d’imposta attinente
all’impiego, in territori diversi da quelli dell’Obiettivo I del Reg. CEE 2052/1988, di
quattro lavoratori. È invero pacifico che, anche nel corso del giudizio, l’Ufficio ha
ribadito, medianti i mezzi di impugnazione, l’intento di ottenere la dichiarazione di
piena legittimità dell’atto di recupero del credito d’imposta, articolato sin dall’origine
su due rilievi: il mancato ripristino del livello occupazionale flesso nel corso del
periodo agevolato e l’impiego abusivo di unità lavorative in territori non destinatari
dell’incentivazione normativa. Tale accoglimento determina l’assorbimento del teqo
motivo.
3. Anche il secondo motivo è fondato. Invero la disciplina delle agevolazioni per
investimenti in nuova occupazione, posta con l’art.4 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, previde la concessione di apposito credito d’imposta per 10 milioni Lit e 8
milioni Lit rispettivamente “per il primo nuovo dipendente” e “per ciascuno dei
successivi” (comma 1) vincolando il beneficio alle piccole e medie imprese definite
con D.M. Industria 18 settembre 1997 che avessero assunto, dal 1 ottobre 1997 al 31
dicembre 2000, “nuovi dipendenti” e con operatività nei territori di cui all’Obiettivo 1
del Regolamento CEE 2052/1988. Le condizioni dell’agevolazione sono state poi
specificate, al comma 5 del medesimo art.4, ponendosi l’esigenza che: l’impresa,
anche di nuova costituzione, “realizzi un incremento del numero di dipendenti a
tempo pieno e indeterminato” (lettera a); i nuovi dipendenti “siano iscritti nelle liste di
collocamento o di mobilità oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei
territori” di cui al citato Obiettivo 1 (lettera e); i contratti di lavoro siano a tempo
indeterminato (lettera f) e, per quanto qui rileva, il livello di occupazione raggiunto a
seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato
Pagina 3 di 5 – RGN 6561/2009

estens

m.ferro

beneficio anche per lavoratori assunti da impresa con sede nei territori dell’
Obiettivo I del reg. CEE n.2052/98 ma destinati ad operatività in zone non
agevolate, con ciò eludendosi del tutto la funzione della norma.

4. Il richiamo alla fonte normativa primaria e quello alla Circolare, a loro volta,
consentono invece di affermare, così ribadendo indirizzo consolidato di questa
Sezione, che “in tema di credito d’imposta riconosciuto per l’incremento dei lavoratori assunti a
tempo indeterminato, secondo i requisiti e per l’ambito territoriale di cui all’art. 4 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, la relativa revoca, connessa alla riduzione del livello occupazionale raggiunto,
è legittima ed opera in modo obiettivo, cioè anche se tale riduzione sia indipendente dalla volontà del
datore di lavoro (ad esempio, per il recesso del lavoratore) e salvo che si verifichi la reintegrazione da
parte dell’impresa del precedente livello degli occupati.” (Cass. 8736/2013). Ancora più
puntualmente, Cass. 4933/2013 ha infatti statuito che l’art. 4, co. 5, lett. c) in esame
condiziona espressamente l’applicazione delle agevolazioni previste al mantenimento,
nel periodo agevolato, del livello occupazionale raggiunto con le nuove assunzioni,
secondo una ratio costituita dall’incentivazione alla stabile occupazione in particolari
aree del territorio, rimanendo del tutto indifferente, ai fini della decadenza dal credito
di imposta, la circostanza che i rapporti di lavoro così instaurati siano cessati per fatti
non imputabili alla volontà del datore di lavoro. Né, si è aggiunto, il contenuto della
Circolare invocata assume alcuna efficacia vincolante per il Giudice tributario: “le
circolari hanno carattere meramente interno e non sono vincolanti per i terzi né sono fonte di diritti a
favore degli stessi né’ di obblighi a carico dell’amministrazione. Queste disposizioni infatti sono
emanate dall’amministrazione per l’interpretazione e l’applicazione della legge al fine di chiarire
dubbi e stabilire criteri uniformi per gli uffici dipendenti. Ne consegue che la circolare di
interpretazione di una norma tributaria, anche qualora contenga una direttiva agli uffici
,

Pagina 4 di 5 – RGN 6561/2009

estensor

erro

(lettera c). A sua volta, la Circolare Ministero delle Finanze 18 settembre 1998,
n.219/E — emanata ai sensi dell’art.4 comma 6 1. n.449/1997 — riconobbe che la base
occupazionale necessaria a determinare l’incremento, per le imprese già costituite al 30
settembre 1997 (com’è nella specie), era identificabile con il numero dei dipendenti
che a quella data fossero assunti a tempo pieno e indeterminato (art.7.1.), così
concludendo che un’eventuale flessione nel periodo 1.10.1997-31.12.2000 di contratti
già esistenti contraddice il necessario mantenimento, nel citato periodo di
agevolazione, del livello occupazionale composto sia dall’incremento occupazionale
che ha dato luogo al credito d’imposta che di quello esistente alla data del 30
settembre 1997, intendendosi con riferimento a quest’ultimo il numero di dipendenti a
tempo pieno e indeterminato esistente a tale data (art.7.2.). La stessa Circolare
prosegue peraltro puntualizzando che “la riduzione del livello occupazionale a seguito di atti
non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro, quali, ad esempio, il recesso da parte del lavoratore
ovvero il pensionamento su istanza del medesimo, non costituiscono causa di revoca del credito
d’imposta se rzferiti al personale esistente alla data del 30 settembre 1997. Di contro, qualora i
predetti atti riguardino lavoratori assunti nel periodo 10 ottobre 1997 – 31 dicembre 2000, gli stessi
comportano una riduzione del livello occupazionale raggiunto e, conseguentemente, una corrispondente
revoca del credito, nel periodo d’imposta in cui detta riduzione si è verificata, salvo il ripristino da
parte dell’impresa del precedente livello occupazionale. Si precisa, altresì, che la riduzione del livello
occupazionale raggiunto per effetto delle nuove assunzioni effettuate nel periodo 10 ottobre 1997 – 31
dicembre 2000, per cause non imputabili né alla volontà del datore di lavoro né a quella del
prestatore, non costituisce, in generale, causa di revoca del credito d’imposta in argomento (ad esempio,
la messa in mobilità dei lavoratori in carico all’impresa).

7eSr•7‘ ,.-r ,-;

N. 131 T:i-,
N. 3
114AfERIA TRIBUTARIA

Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e, decidendo
nel merito l’originario ricorso del contribuente, reiezione dello stesso, reputandosi
infine sussistere giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese dell’intero
giudizio, stante la progressiva focalizzazione dei principi applicati.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del
contribuente; dichiara l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 settembre 2013.

gerarchicamente subordinati, esprime un parere dell’amministrazione non vincolante.”. D’altronde,
l’unitarietà del beneficio fiscale, assicurato per singola posizione di lavoro nuovo
creata con assunzione, esclude qualunque frazionabilità anche dell’agevolazione e
piuttosto conferma la essenzialità del mantenimento del rapporto singolo per tutto il
corso del triennio, proprio a remunerazione oggettiva dell’incremento occupazionale
in sé e della durata, come fissata in tempo congruo ma di apprezzamento del solo
legislatore.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA