Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27831 del 31/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 31/10/2018), n.27831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. MIGLIO Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.V.;

– intimata –

avverso il provvedimento n. 27/2011 della COMM. TRIB. REG. della

Puglia, depositata il 15/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA MIGLIO.

Fatto

PREMESSO

che:

in base alle risultanze del verbale di constatazione redatto in data (OMISSIS) dal Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Bari, l’ex ufficio distrettuale II.DD. di Barletta (nelle cui competenze è subentrata la Direzione Provinciale delle Entrate di Barletta – Andria – Trani) ha emesso un avviso di accertamento nei confronti della Società Euro Orient s.r.l. per l’anno 1983, elevando il reddito netto di impresa dichiarato da Lire 110.064.000 a Lire 4.557.733.000, rideterminando conseguentemente le imposte dovute a titolo di ILOR e IRPEG.

Con separati avvisi, l’Ufficio ha provveduto ad attribuire i maggiori redditi accertati a carico della società ai suoi tre soci, P., D. e D.C., a titolo di maggiori redditi di partecipazione conseguiti nell’anno in proporzione alle rispettive quote sociali.

Nei confronti di tali provvedimenti hanno proposto ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di Trani, sia la società che i soci. Con decisione n. 66 del 1992 del 29.1.1991, la adita commissione ha accolto parzialmente i ricorsi ed ha rideterminato il reddito di impresa per la società per l’anno 1983, attribuendolo ai soci ai fini IRPEF secondo le rispettive quote di partecipazione.

Contro tale decisione hanno proposto appello sia l’Ufficio che i contribuenti. Con decisione n. 10/95 del 6.2. – 6.3.1995 la Commissione Tributaria di secondo grado ha accolto l’appello dell’Ufficio ed ha rigettato quello dei contribuenti, confermando gli accertamenti impugnati.

Con atto del (OMISSIS) sia la società che i soci hanno proposto ricorso alla Commissione Tributaria Centrale, chiedendo l’annullamento della decisione di secondo grado.

Con decisione n. 6736 del 6 giugno – 27 settembre 2002, la Commissione Tributaria Centrale ha respinto entrambi i gravami, affermando che “l’Amministrazione non ha provveduto a fornire la prova che il maggior reddito conseguito sia stato effettivamente erogato e percepito dai soci, unica circostanza che avrebbe potuto giustificare l’accertamento”. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione nei confronti dei soci P., D.V. e D.C., sostenendo che la CTC avrebbe dovuto presumere che il maggior reddito societario fosse stato distribuito tra i soci in considerazione della ristrettezza della base sociale.

Il ricorso per Cassazione è stato validamente notificato a D.V., ma non anche ai soci P. e d.C. (il primo risultato irreperibile al domicilio dichiarato e la seconda deceduta).Con sentenza n. 21100/06 la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso dell’Agenzia ha annullato con rinvio l’impugnata sentenza della CTC, affermando i principi della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di presunzione di distribuzione tra i soci del maggior reddito accertato a carico di società di capitali a ristretta base azionaria, senza disporre alcunchè in ordine alle omesse notifiche ai soci P. e D.C.. L’Ufficio impositore ha riassunto il giudizio nei confronti sia della D. che nei confronti degli altri due soci dinanzi al giudice di rinvio. Nel contempo il P. e gli eredi D.C. hanno proposto dinanzi alla Corte di cassazione, ricorso per la revocazione della sentenza n. 21100/06, nella parte in cui aveva omesso di rilevare il difetto di integrità del contraddittorio per mancata notifica ad essi del ricorso per cassazione.

Con sentenza n. 6540/09 la Suprema Corte ha accolto il ricorso per revocazione e, riconosciuto l’errore procedurale, ha revocato parzialmente la sentenza n. 21100/06 del 2006 nei confronti di P. e degli eredi D.C. nei cui confronti si era formato il giudicato sulla sentenza della CTC. Il P. e gli eredi d.C. si sono costituiti nel giudizio di rinvio promosso dall’Agenzia delle Entrate, chiedendo la propria estromissione per le ragioni espresse dalla Suprema Corte in sede di revocazione.

Rilevato

che con la sentenza attualmente impugnata, depositata il 15.4.2011 e notificata il 21.11.2011, la CTR della Regione Puglia, adita in riassunzione, ha affermato che la mancata notifica del ricorso per cassazione ha irrimediabilmente violato il principio del contraddittorio, con grave lesione del diritto di difesa dei contribuenti ed ha conseguentemente ritenuto di dover annullare gli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti. Nulla ha pronunciato nei confronti della socia D.V., nei cui confronti era stato correttamente notificato il ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTC;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo;

che D.V. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 ed al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1.

La ricorrente deduce che la CTR avrebbe omesso di pronunciare nei confronti della intimata D.V., che costituiva l’unica parte del giudizio riassunto, quale destinataria della sentenza n. 21100 del 2006 e quale soggetto estraneo al giudizio di revocazione;

1.1. il motivo è fondato, posto che a seguito di rinvio da parte della Suprema Corte, la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto compiere l’accertamento nei confronti di D.V. con riferimento ai principi della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di presunzione di distribuzione tra i soci del maggior reddito accertato a carico di società di capitali a ristretta base azionaria, non configurandosi nella specie un caso di litisconsorzio necessario(Cfr., ex plurimis, Cass. n. 2214 del 2011);

2. per i motivi esposti la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Regione Puglia in altra composizione, perchè pronunci sulla posizione di D.V. e a cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Regione Puglia in altra composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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