Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27831 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 30/10/2019), n.27831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23525/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

ALMA MATER S.p.A. – CASA DI CURA VILLA CAMALDOLI, rappresentata e

difesa dall’avv. Dante Acierno del foro di Nola ed elettivamente

domiciliata in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, n. 9/10, presso

lo studio dell’avv. Andrea Fioretti;

– controricorrente –

avverso

la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.

3842/48/15 pronunciata il 27.2.2014 e depositata il 27.4.2015.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28.6.2019 dal Consigliere Dott. Giuseppe SAIEVA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Alma Mater s.p.a. – Casa di Cura Villa Camaldoli, chiedeva alla Direzione Provinciale di Napoli, il rimborso ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, della somma di Euro 997.017,00, pari al 50% delle imposte IRPEG ed IRES versate per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, al fine di conseguire l’agevolazione prevista dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6. Formatosi il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso, la società presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli assumendo di aver diritto – nella qualità di presidio ospedaliero dell’unità locale – alla riduzione al 50% delle imposte corrisposte per intero negli anni anzidetti.

2. L’agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.

3. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, accoglieva parzialmente il ricorso e condannava l’Amministrazione finanziaria al rimborso delle imposte relative agli anni 2007, 2008 e 2009 pari ad Euro Euro 611.574,00, oltre agli interessi a far data dalla domanda.

4. L’Agenzia Entrate presentava appello e chiedeva la riforma della sentenza impugnata, ritenendo non dovuto il rimborso IRES chiesto dalla società, la quale peraltro presentava appello incidentale contestando la decisione dei giudici di primo grado che avevano negato il diritto al rimborso di Euro 385.000,00 per l’anno 2006, ritenendo tardiva la richiesta presentata oltre il termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

5. La C.T.R. adita, con sentenza n. 3842/48/15 pronunciata il 27.2.2014 e depositata il 27.4.2015, rigettava l’appello principale dell’ufficio; accoglieva l’appello incidentale della società e compensava le spese di giudizio.

6. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, cui resiste l’Alma Mater s.p.a. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce “violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, dell’art. 111 Cost., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4”, lamentando che la sentenza è assolutamente priva di motivazione nella parte in cui ha accolto l’appello incidentale della società, avendo la C.T.R. completamente omesso di illustrare le ragioni per cui ha ritenuto che il contribuente non fosse incorso nella decadenza dal diritto al rimborso relativamente ai versamenti effettuati per l’anno 2006.

2. Con il secondo motivo deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” assumendo che la C.T.R. avrebbe erroneamente accolto l’appello incidentale della società contribuente, ritenendo apoditticamente tempestiva la richiesta di rimborso d’imposta anche per l’anno 2006.

3. Con il terzo motivo deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 6 e della L. n. 833 del 1978, art. 43, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, sostenendo l’illegittimità della sentenza in quanto l’agevolazione de qua riguarderebbe esclusivamente le aziende e i presidi che nell’ambito delle Asl svolgono sostanzialmente e strutturalmente le funzioni dei soppressi enti ospedalieri della rete pubblica.

3.1 Detto motivo (terzo) appare meritevole di accoglimento.

3.2. Invero, in tema di IRES, le società private che gestiscono, in regime di accreditamento, una casa di cura convenzionata ai sensi della L. n. 833 del 1978, art. 43, comma 2, ancorchè abbiano ottenuto il riconoscimento regionale di “presidio ospedaliero”, non coincidono con gli “enti ospedalieri” di cui alla L. n. 132 del 1968, art. 2, comma 2; ne consegue che ad esse non è applicabile in via estensiva la riduzione della metà prevista dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, comma 1, lett. a), in favore dei soli enti pubblici ospedalieri ex L. n. 132 del 1968, trattandosi di norma agevolativa avente natura soggettiva derogatoria di previsioni generali, come tale di stretta interpretazione (Sez. 5, Ordinanza n. 12500 del 10/05/2019, Rv. 653860 – 01).

3.3. L’agevolazione della riduzione alla metà dell’IRPEG prevista, per gli “enti ospedalieri”, dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, comma 1, non è applicabile alle società in regime di accreditamento provvisorio con il servizio sanitario regionale poichè, alla stregua del quadro normativo succedutosi nel tempo, nella nozione di “enti ospedalieri” di cui alla L. n. 132 del 1968, art. 2, non rientrano le istituzioni di carattere privato che hanno un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali: ne deriva che detta agevolazione permane solo in favore degli enti che svolgono sostanzialmente e strutturalmente le funzioni dei soppressi enti ospedalieri nell’ambito della rete ospedaliera pubblica del servizio sanitario nazionale ovvero in favore dei “vecchi” enti ospedalieri in seguito confluiti nelle aziende ospedaliere e nei presidi ospedalieri delle ASL (Sez. 5, Ordinanza n. 33244 del 21/12/2018, Rv. 652119 – 01).

3.4. L’accoglimento del terzo motivo consente di ritenere assorbiti il primo ed il secondo motivo.

4. In conclusione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

5. In considerazione della novità della questione e del recente consolidamento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, le spese dell’intero giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e decidendo la causa nel merito rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa interamente le spese di giudizio.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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