Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27831 del 22/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 27831 Anno 2017
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: FICHERA GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 22333/2012 R.G. proposto da
Mael s.p.a.

(C.F. 01819430982), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro
Sarrocco, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,
via Pasubio 4.
– ricorrente contro
Intesa San Paolo s.p.a. (C.F. 00799960158), in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Giannpietro Donati e Tommaso Spinelli Giordano, elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Leonida
Bissolati 76.
– controricorrente avverso
la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 836/2011, depositata
il 6 luglio 2011.

Data pubblicazione: 22/11/2017

Sentita la relazione svolta all’udienza del 28 settembre 2017 dal
Consigliere Giuseppe Fichera.
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Umberto De
Augustinis, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e, in
subordine, il rigetto.
Uditi l’avv. Pietro Sarrocco per la ricorrente e l’avv. Enrica Fasola,
in sostituzione dell’avv. Tommaso Spinelli Giordano, per la

FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Brescia, con sentenza depositata il 6 luglio
2011, respinse l’appello proposto dalla Mael s.p.a., assuntore del
concordato fallimentare della Bradi s.p.a., nel giudizio di
opposizione allo stato passivo del detto fallimento promosso da San
Paolo IMI s.p.a. – oggi Intesa San Paolo s.p.a. -, all’esito del quale
l’opponente era stata ammessa al concorso, per un finanziamento
ricevuto dalla fallita a fini di ricerca scientifica, con l’invocato
privilegio generale ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 27 luglio 1999, n.
297; accogliendo il mezzo di gravame incidentale avanzato da
Intesa San Paolo s.p.a., poi, la corte d’appello condannò
l’appellante al pagamento delle spese processuali anche del giudizio
di primo grado.
Ritenne il giudice di merito che l’appello si mostrasse
inammissibile in difetto di specifiche censure mosse alle ragioni
della decisione di primo grado; il gravame andava comunque
respinto, atteso che le doglianze formulate dall’appellante negli
scritti difensivi finali risultavano prive di fondamento, visto che il
richiamo contenuto nel contratto di finanziamento al privilegio
generale previsto dall’ormai abrogato art. 6 del d.l. 8 febbraio
1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, doveva
ritenersi frutto di un mero errore commesso dalle parti, irrilevante
ai fini dell’individuazione della prelazione applicabile, che ratione

2 di 9

controricorrente.

temporis doveva ritenersi quella di cui al richiamato art. 4 del d.lgs.
n. 297 del 1999.
Avverso la detta sentenza della corte d’appello, Mael s.p.a. ha
proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; Intesa San
Paolo s.p.a. ha depositato controricorso.
La controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE

4 e 9 d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297, poiché la corte d’appello
erroneamente ha ritenuto che al finanziamento ai fini della ricerca
scientifica, erogato in forza della disciplina prevista dall’art. 6 del
d.l. n. 32 del 1995, norma successivamente abrogata, fosse invece
applicabile il privilegio generale previsto dal ridetto d.lgs. n. 297
del 1999.
Con il secondo motivo, in via subordinata, lamenta violazione
dell’art. 342 c.p.c., per avere il giudice di merito ritenuto
inammissibile l’appello proposto dalla ricorrente, in quanto i motivi
del gravame erano specificatamente rivolti a tutte le ragioni della
decisione.
Con il terzo motivo, sempre in linea subordinata, deduce
violazione dell’art. 334, secondo comma, c.p.c., avendo il giudice
del gravame esaminato ed accolto l’appello incidentale tardivo di
Intesa San Paolo s.p.a., nonostante quello principale fosse stato
dichiarato inammissibile.
2. Il primo motivo è infondato, anche se la motivazione della
corte d’appello deve essere corretta in diritto, ai sensi dell’art. 384,
ultimo comma, c.p.c., nei sensi di cui si dirà.
Va ricordato in tema che l’art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n.
1089, istituì il c.d. “Fondo speciale per la ricerca applicata” presso
l’Istituto Mobiliare Italiano (IMI) – allora ente pubblico e dante
causa dell’odierna resistente Intesa San Paolo s.p.a. -, che lo
avrebbe amministrato con le modalità proprie dell’istituto ed in

3 di 9

1. Con il primo motivo Mael s.p.a. deduce violazione degli artt.

base ad apposita convenzione da stipularsi con il Ministro del
tesoro.
Successivamente, l’art. 6, comma 6, del d.l. 8 febbraio 1995, n.
32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, stabilì che i crediti
nascenti dai finanziamenti erogati in virtù della disciplina prevista
per il detto “Fondo speciale” fossero assistiti da “privilegio generale
che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa

quelli previsti dall’art. 2751-bis del codice civile, fatti salvi i
precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e
l’efficacia del privilegio non sono subordinate né al consenso delle
parti, né a forme di pubblicità.”
Il d.lgs. 27 luglio 1999, n.

297-Riordino della disciplina e

snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica
e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei
ricercatori, (oggi integralmente abrogato dall’art. 63 del d.l. 22
giugno 2012

n.83 Misure urgenti per la crescita del Paese

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134),
innovando radicalmente la disciplina in materia affidò invece
direttamente al Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica (MURST) l’erogazione dei finanziamenti agevolati alle
imprese.
L’art. 9 del detto decreto legislativo introdusse poi una
complessa disciplina transitoria; in particolare il comma 3 (come
successivamente integrato dall’art. 18 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3) stabili che entro il 31 dicembre 1999 il MURST assumesse la
gestione diretta delle attività svolte in regime di convenzione
dall’IMI, risolvendosi di diritto la convenzione in precedenza
stipulata, salvo che “per la gestione dei contratti stipulati, nonché
per le attività istruttorie e gestionali di natura economicofinanziaria, comprese la stipula e la gestione dei contratti,

4 di 9

derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di

relativamente alle domande di agevolazione presentate fino alla
data del 31 dicembre 1999”.
Inoltre, il comma 4 dell’art. 9 fissò l’abrogazione, a decorrere
dall’entrata in vigore del primo fra i decreti non regolamentari
adottati dal MURST previsti dall’art. 6, comma 2, del medesimo
decreto legislativo, sia dell’art. 4 della legge n. 1089 del 1968 che come visto aveva istituito il “Fondo speciale per la ricerca

forza del quale godevano del privilegio generale mobiliare i crediti
derivanti dai finanziamenti erogati attraverso il detto Fondo.
È noto poi che il primo decreto non regolamentare ai sensi
dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1999, fu adottato dal
MURST, con d.m. 8 agosto 2000 n. 593 Modalità procedurali per la

concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 297, pubblicato sulla G.U. del 18.1.2001, n. 14.
Così ricostruito il quadro normativo vigente all’epoca dei fatti
per cui è lite, va anzitutto rilevato che il finanziamento in favore
della fallita Bradi s.p.a. venne erogato da San Paolo IMI s.p.a. sulla
base della pregressa disciplina ex art. 4 della legge n. 1089 del
1968 e in forza della descritta disciplina transitoria, essendo
pacificamente la domanda di agevolazione precedente al
31.12.1999 e il relativo contratto di mutuo firmato il 28.9.2000,
ben prima che la disciplina sul Fondo speciale (compreso l’art. 6,
comma 6, del d.l. n. 32 del 1995), risultassero abrogati secondo il
disposto dell’art. 9, comma 4, del citato decreto legislativo per
effetto dell’entrata in vigore del ridetto decreto non regolamentare
n. 593 del 2000 (pubblicato in G.U., come detto, soltanto il
successivo 14.1.2001).
Doppiamente erronee, dunque, si palesano le conclusioni della
corte d’appello di Brescia che ha ritenuto il finanziamento erogato
dalla San Paolo IMI s.p.a. regolato non in base alla disciplina del
Fondo speciale di cui alla legge n. 1089 del 1968, bensì

5 di 9

applicata” -, sia dell’art. 6, comma 6, del d.l. n. 32 del 1995, in

direttamente in forza del d.lgs. n. 297 del 1999, nonché il relativo
privilegio generale fondato sull’art. 4 del ridetto decreto legislativo,
anziché sull’art. 6, comma 6, del d.l. n. 32 del 1995.
Tuttavia, il motivo di ricorso in esame merita di essere
egualmente respinto, per le ragioni di cui si dirà.
Invero, deve affermarsi che ai sensi dell’art. 2745 c.c., essendo
il privilegio una forma di prelazione accordata esclusivamente in

sorto che deve verificarsi la sussistenza o meno delle ragioni della
prelazione; e poiché al momento della stipula del contratto di
finanziamento ai sensi della legge n. 1089 del 1968, il credito da
restituzione vantato dall’istituto mutuante godeva del privilegio
generale, per espressa previsione della norma ancora vigente, deve
riconoscersi detto rango a prescindere dalle vicende successive che
possono avere riguardato la disposizione che tale privilegio ha
accordato.
In sostanza, la circostanza che l’art. 6, comma 6, del d.l. n. 32
del 1995, solo successivamente al sorgere del credito da
restituzione – da collocarsi al momento dell’avvenuta erogazione
del mutuo -, sia stato abrogato per effetto dell’entrata in vigore
della nuova disciplina in tema di finanziamenti per la ricerca
scientifica e tecnologica prevista dal d.lgs. n. 297 del 1999, non
può privare il ridetto credito vantato dal mutuante del rango
privilegiato ormai acquisito, solo considerato che la norma
abrogatrice non ha efficacia retroattiva, valendo la regola generale
dell’art. 11 disp. prel. c.c. (a tenore del quale la norma non dispone
che per l’avvenire), in difetto di espressa disposizione di segno
contrario.
Come è stato già chiarito da questa Corte, invero, il principio
della irretroattività della legge comporta che la nuova norma non
possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi
prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente

6 di 9

funzione della causa del credito, è alla data in cui quest’ultimo è

ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già
verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto
o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso, sicché la
disciplina sopravvenuta è invece applicabile ai fatti, agli “status” e
alle situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua
entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato,
quando essi, ai nuovi fini, debbano essere presi in considerazione

generati (Cass. 02/08/2016, n. 16039).
È peraltro opportuno evidenziare come l’eliminazione
dall’ordinamento della previsione che accordava il rango privilegiato
ai crediti vantati dall’IMI – poi San Paolo IMI s.p.a. – in forza dei
mutui accordati ex lege n. 1089 del 1968, lungi dall’essere dettata
da una volontà del legislatore di degradare al chirografo i detti
crediti, ha trovato chiara giustificazione nella ridetta complessiva
riforma della disciplina concernente i finanziamenti in favore della
ricerca scientifica, cui si è infatti accompagnata una nuova
disposizione (l’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 297 del 1999 di tenore
esattamente identico a quello dell’articolo abrogato), che ribadisce
la natura privilegiata dei crediti derivanti dai finanziamenti erogati
direttamente dal MURST.
3. Il secondo motivo del ricorso, che si mostra inammissibile
per difetto di interesse, alla luce dell’integrale rigetto del primo
motivo, è comunque infondato.
Com’è noto, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., deve ritenersi
inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l’appello proposto
avverso una sentenza qualora il gravame non contenga specifiche
censure a tutte le

“rationes decidendi”,

che siano di per sé

sufficienti a giustificare la decisione (si veda, da ultimo, Cass.
03/03/2015, n. 4259).
Nella vicenda qui all’esame la corte d’appello ha osservato che
l’assuntore del concordato appellante aveva omesso di censurare la

7 di 9

in se stessi, prescindendosi dal collegamento con il fatto che li ha

motivazione resa del tribunale, almeno nella parte in cui si era
giudicato spettante all’opponente il privilegio generale previsto
dall’art. art. 4 del d.lgs. n. 297 del 1999, per essere sorto il suo
credito successivamente all’entrata in vigore della suddetta norma;
non merita censura, quindi, il ragionamento del giudice di merito
che, in apertura di motivazione ha rilevato l’inammissibilità del
gravame proposto.

Dalla lettura della sentenza impugnata emerge chiaramente
come la corte d’appello abbia deciso di respingere l’appello
proposto dalla Mael s.p.a. odierna ricorrente, esponendo nel corpo
della motivazione due distinte – e tra loro alternative – rationes
decidendi: l’una di inammissibilità del gravame per difetto di una
specifica censura di quella che è stata individuata quale ragione
della decisione adottata dal tribunale e, l’altra, di infondatezza dei
motivi con i quali l’appellante in sostanza lamentava l’erroneità del
provvedimento di ammissione allo stato passivo di Intesa San
Paolo s.p.a. con l’invocato rango privilegiato.
Avendo, quindi, il giudice del gravame comunque esaminato
tutti i motivi dell’appello proposto, decidendo in definitiva di
adottare, come si evince chiaramente dal dispositivo, una
pronuncia di rigetto del gravame, non vi erano le condizioni per
dichiarare inefficace, ex art. 334, secondo comma, c.p.c., l’appello
incidentale tardivo proposto dalla banca appellata.
4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della
controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida
in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed
agli accessori di legge.

8 di 9

4. Il terzo motivo è infondato.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2017.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA