Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2783 del 07/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2783 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 4619-2013 proposto da:
SIGEF SPA in Liquidazione 12769800157 (fusasi per incorporazione
in EUROCREDIT 99 SPA) in persona del presidente del consiglio di
amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANUELE II n.269, presso lo studio dell’avvocato
VACCARELLA ROMANO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FINZI ANDREA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
FALLIMENTO ERKLIM SISTEMI SRL;

– intimata avverso la sentenza n. 12003/2012 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE del 16.5.2012, depositata il 13/07/2012;

Data pubblicazione: 07/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
PREMESSO
Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto
segue:

dell’errore materiale contenuto nella sentenza 13 luglio 2012, n. 12003,
con cui questa Corte, nell’accogliere il ricorso della istante, ha cassato il
decreto impugnato, pronunciato dal Tribunale di Pavia, e, pur avendo
anticipando in motivazione il rinvio della causa “al medesimo
tribunale”, ha poi disposto invece, nel dispositivo, il rinvio “al
Tribunale di Mantova in diversa composizione”. La ricorrente chiede
la rettifica, nel dispositivo, della parola “Mantova” in “Pavia”.
2. — L’istanza va accolta, essendo all’evidenza denunciato un
mero refuso effettivamente contenuto nella sentenza di questa
Corte.>>;
che tale relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e
notificata ai difensori delle parti costituite, i quali non hanno
presentato conclusioni o memorie;
CONSIDERATO
che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione di cui
sopra, integrandolo peraltro con l’osservazione che il medesimo errore
— indicazione, cioè, della città di Mantova anziché di Pavia — è
contenuto anche, per due volte, nella motivazione della sentenza, alla
pag. 4 righe quarta e decima;
che va pertanto disposta la richiesta correzione della sentenza di
cui si tratta;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali;
P.Q.M.
Ric. 2013 n. 04619 sez. M1 – ud. 19-11-2013
-2-

<<1. — La Eurocredit 99 s.p.a. propone istanza di correzione La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto dispone rettificarsi la propria sentenza 13 luglio 2012 n. 12003 sostituendo, nel dispositivo e alla pag. 4, righe quarta e decima, della motivazione, la parola "Mantova" con la parola "Pavia". Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 novembre 2013

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