Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2783 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2783 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FEDELE ILEANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da
Azienda Sanitaria Locale di Potenza, in persona del legale
rappresentante

pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv.

Agostino Meale, elettivamente domiciliata presso lo studio del dott. A.
Placidi, sito in Roma, via Cosseria n. 2
– ricorrente contro
Mitidieri Pasquale, Fiorentino Vassallo, Camaldo Giuseppe, Lardino
Paolo, Propato Biagio, Lauletta Rinaldo, Gaudiano Giuseppe, Brigante
Biagio, Del Masto Cosimo, Giordano Ovidia, Sansone Gennaro,
Travaglio Maria Domenica Caterina, rappresentati e difesi dall’avv.
Vincenzo Santangelo, elettivamente domiciliati presso lo studio
dell’avv. Filomena Mossucca, sito in Roma, via San Tommaso
D’Aquino 83

Data pubblicazione: 06/02/2018

- con troricorrenti avverso
la sentenza n. 164/2016 della Corte d’Appello di Potenza, depositata
in data 25 agosto 2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

Rilevato che:
la Corte di appello di Potenza ha dichiarato improcedibile l’appello
proposto dall’Azienda Sanitaria Locale di Potenza per non aver
provveduto alla tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di
fissazione di udienza, ritualmente comunicato;
contro tale decisione l’Azienda propone ricorso affidato ad un unico
motivo, cui resistono i controricorrenti indicati in epigrafe;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
parte ricorrente ha depositato memoria.
Ritenuto che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
il ricorso, avviato alla notificazione il 16 novembre 2016 a fronte della
notificazione della sentenza impugnata in data 6 settembre 2016
(circostanza eccepita nel controricorso e lealmente ammessa nella
memoria depositata da parte ricorrente), è stato proposto oltre il
termine previsto dagli artt. 325 e 326 cod. proc. civ.;
pertanto, condivisa la proposta del relatore, il ricorso va dichiarato
inammissibile;
le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza;
in relazione all’esito del ricorso e considerata l’epoca di introduzione
del procedimento, ricorrono i presupposti per l’applicazione del
disposto di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002,

2

partecipata del 6 dicembre 2017 dal Consigliere Ileana Fedele.

n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei

complessivamente in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro
200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà

atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 dicembre 2017
I Presidente
tro Curzio)

controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida

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