Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2783 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/02/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 05/02/2021), n.2783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. TADDEI Margerita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 685-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE PUGLIESE Soc. Coop. per azioni succeduta nei diritti,

nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche tutte facenti capo

alla BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO SPA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CREMERA, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO FORMICONI, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO

PROZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7616/2016 della COMM. TRIB. REG. della

CAMPANIA, depositata il 01/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. L’Agenzia delle entrate, lamentando violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui è affermato che essa ricorrente non ha diritto a pretendere dalla spa Banco del Lavoro e del Piccolo Risparmio il pagamento dell’imposta per la registrazione della sentenza resa dal Tribunale di Benevento in controversia tra detta spa e il Consorzio Agrario Provinciale di (OMISSIS), dacchè tale sentenza, impugnata di fronte alla Corte di Appello di Napoli, è “venuta meno” per effetto della pronuncia di cessata materia del contendere emessa da quella Corte di Appello a seguito di transazione raggiunta inter partes;

2.1a spa Banca Popolare Pugliese, dalla quale la spa Banco del Lavoro e del Piccolo Risparmio è stata incorporata, ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. a motivo della lamentata violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, l’Agenzia deduce che la sentenza di primo grado non è stata riformata in quanto la Corte di Appello di Napoli “non è entrata nel merito ma si è limitata a prendere atto della transazione”;

2. la doglianza è infondata. L’art. 37 stabilisce: “1. Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio… sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato. 2. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell’art. 77, all’ufficio che ha riscosso l’imposta”. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8980/18, hanno affermato esattamente il contrario rispetto a quanto posto a motivo della doglianza in esame. Si legge infatti nella sentenza appena citata che “la declaratoria della cessazione della materia del contendere per intervenuto regolamento negoziale esprime il significato di una pronuncia di definizione del giudizio per una ragione attinente al merito della controversia, in quanto attesta che la res dedotta in giudizio e la cui disciplina si chiedeva al giudice, risulta regolata tra le parti sulla base di un accordo negoziale” (così punto 2 delle “ragioni della decisione”). E’ poi corretto il rilievo della CTR secondo cui la “cessazione della materia del contendere determina il venir meno delle pronunce emesse nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato”. Tale rilievo, fondato sul richiamo alle sentenze n. 12887/2009 e SSUU 1048/2000 di questa Corte, trova ulteriore avallo nella citata decisione delle Sezioni Unite n. 8980/2018 secondo cui l’accordo transattivo detta “una nuova regolamentazione convenzionale delle situazioni giuridiche… che sono oggetto della controversia, con la sostituzione di essa all’assetto scaturito dalla sentenza impugnata” e la dichiarazione della cessazione della materia del contendere “implica necessariamente la constatazione dell’automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata” (così, punti 1 e 4.4 delle “ragioni della decisione”).

In campo tributario, l’art. 37 TUR, stabilisce che. “alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato”.

Dal che si deduce che la cessata materia del contendere debba risultare da una transazione stragiudiziale alla quale abbia partecipato un’amministrazione pubblica, ciò in funzione antielusiva. Nel caso di specie, è però la stessa Agenzia, in ricorso, a rilevare che la transazione in questione era stata autorizzata dal MISE quale organo sovraordinato e di controllo della procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario provinciale; il che soddisfaceva il requisito sostanziale di natura antielusiva concretante la specificità della disciplina fiscale dell’istituto processuale su richiamato.

3. il ricorso deve essere rigettato;

4. le spese seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere alla parte resistente le spese del giudizio, liquidate in Euro 5.600,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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