Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27829 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 30/10/2019), n.27829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27896/13 proposto da:

M.D.L.L., rappresentata e difesa dall’avv. Yuri

Picciotti presso il cui studio sito in Roma, Via A. Pollaiolo, n. 5,

ha eletto domicilio;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 228/06/13 pronunciata il 3.6.2013 e depositata il 28.6.2013.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28.6.2019 dal Consigliere Dott. Giuseppe SAIEVA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. M.d.L.L., impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Roma 3 aveva rettificato per gli anni 2002 e 2003, il reddito imponibile ai fini IRPEF in Euro 54.517,00 per ciascun anno, a seguito della ricostruzione sintetica del reddito determinato sulla base dei dati e degli elementi acquisiti dall’Amministrazione Finanziaria, la quale, in assenza di giustificazioni, aveva ritenuto le spese sostenute dalla contribuente per l’acquisto di un’autovettura di grossa cilindrata e di un appartamento sito in Roma, incompatibili con i redditi dichiarati.

2. La C.T.P. adita respingeva il ricorso e condannava la contribuente al pagamento delle spese di lite.

3. Anche la C.T.R. rigettava l’appello della contribuente con sentenza n. 228/06/13 pronunciata il 3.6.2013 e depositata il 28.6.2013.

4. Avverso tale decisione la M.d.L. ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce “violazione delle norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2 e degli artt. 115 e 116 c.p.c.” lamentando che con la decisione impugnata la Commissione Regionale di Roma non avrebbe preso in considerazione la documentazione ritualmente prodotta in appello ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, sulla quale avrebbe comunque omesso di pronunciarsi in violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c..

1.1. Detta censura è infondata.

1.2. La stessa ricorrente dà atto dell’ammissione da parte della C.T.R. di ampia produzione documentale nel giudizio di appello nel pieno rispetto dell’art. 58 cit., comma 2.

1.3. Nessuna violazione di legge (in particolare degli artt. 112 e 116 c.p.p.) appare poi configurabile nella decisione dei giudici della C.T.R. i quali hanno disatteso le argomentazioni difensive della contribuente e le prove documentali dalla stessa offerte, ritenendole inidonee a giustificare le gravi incongruenze rilevate dall’ufficio finanziario.

1.4. Invero il motivo di ricorso, nella sua concreta esplicazione, sottende una doglianza volta ad ottenere una differente valutazione di merito del materiale probatorio prodotto, inammissibile in questa sede.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce “difetto di motivazione della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

2.1. Tale censura è inammissibile.

2.2. Il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ha infatti introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

2.3. E’ viceversa scomparso, nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata e, accanto al vizio di omissione (che pur cambia in buona misura d’ambito e di spessore), non sono più menzionati i vizi di insufficienza e contraddittorietà.

2.4. Al riguardo, si ricorda il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), “deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 22.9.2014, n. 19881).

2.5. Alla luce dell’enunciato principio, risulta che la ricorrente, denunciando il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, non ha rispettato i limiti di deducibilità del vizio motivazionale imposti dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate che liquida in Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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