Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27829 del 12/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27829 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 27482-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
2557

contro

GLOBALTUBI SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA V.LE TUPINI 133, presso lo studio
dell’avvocato BRAGAGLIA ROBERTO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BELLANTE PIERO giusta

Data pubblicazione: 12/12/2013

delega a margine;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 260/2010 della COMM.TRIB.REG.
di ANCONA, depositata il 23/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ALBENZIO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato BELLANTE che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

.

Svolgimento del processo

suppletivo e

di rettifica, emesso dall’Agenzia

delle Dogane Direzione di Ancona, per il recupero
dei

maggiori

diritti

doganali

dovuti

ed

applicazione del dazio supplementare relativi a
operazioni di importazione di laminati piatti di
ferro

ed

acciaio,

la

società

importatrice

Globaltubi srl in liquidazione presentava ricorso
davanti alla Commissione Tributaria provinciale di
Ancona.
La merce infatti – laminati a freddo – era stata
dichiarata dalla società di provenienza ed origine
preferenziale iugoslava (Serbia e Montenegro) e
risultata invece, a seguito di accertamento presso
le autorità iugoslave, di provenienza non
preferenziale in quanto la materia prima era stata
importata dalla Russia e poi sottoposta in Serbia e
Montenegro ad una fase finale del processo
produttivo di trasformazione. In conseguenza
dell’accertamento l’Ufficio aveva applicato oltre

1

Ud. 24/9/2013

A seguito di notifica di avviso di accertamento

al dazio relativo alla

merce

di

provenienza non preferenziale iugoslava anche il
dazio

supplementare

previsto,

ritenendo

inapplicabile l’esenzione per il contingente
tariffario in quanto i certificati di origine,

invalidi perchè in violazione dell’art.2 paragrafo
2 regolamento CE nr. 1694/2002.
La Commissione tributaria

provinciale di Ancona

con sentenza nr.183/05/2007 accoglieva il ricorso.
Su ricorso in appello proposto dalla Agenzia delle
Entrate avverso la sentenza di primo grado, la
Commissione tributaria regionale delle Marche, con
sentenza nr.260/1/2010 depositata in data
23/9/2010, accoglieva l’appello e riformava la
sentenza di primo grado solo limitatamente alla
debenza dei diritti doganali nella misura dello
0,50% ma non in riferimento al dazio supplementare.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria

presentati all’atto dell’importazione, erano

regionale delle Marche ha proposto ricorso per
cassazione l’Agenzia delle Dogane con due motivi
ed ha resistito Globaltubi srl in liquidazione con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

2

e

Con il primo motivo di

ricorso

la

ricorrente Agenzia delle Dogane lamenta violazione
dell’art.112 cpc per omessa pronuncia ex art. 360
nr.4 cpc in quanto la CTR ha accolto l’appello
dell’Ufficio limitatamente al recupero a tassazione

virtù dell’origine non preferenziale della merce
importata dalla Iugoslavia, ma non anche e
soprattutto quello variabile dal 23 al 27 %, per
non ammissione al contingente tariffario all’epoca
vigente (c.d. dazio supplementare). Secondo
l’Ufficio infatti la presentazione tardiva di una
prova di origine valida, in sostituzione di quella
precedentemente offerta non consentiva l’ammissione
al contingente tariffario e quindi l’esonero
dell’importatore dal pagamento del dazio
supplementare in quanto la documentazione doveva
essere offerta all’atto dello sdoganamento.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente

dell’importo del dazio paesi terzi dello 0,50% in

Agenzia delle Dogane lamenta violazione degli artt.
20, 62, 67, 76,78, 201 e 218 comma l lett. C e 236
cdc e degli artt. 47, 199, 155 e 256 DAC ed art. 2
Reg. Ce 1694/2002 in quanto i giudici di appello
hanno affermato che l’importatore poteva ottenere
l’ammissione al contingente tariffario, avendone
titolo, previa presentazione di certificati
3

9-‘\

attestanti

una

determinata

origine della merce, anche se tali certificazioni
erano state rilasciate dall’Autorità straniera
successivamente allo sdoganamento della merce
(nella fattispecie due anni dopo lo sdoganamento).

contingente tariffario era subordinata alla
presentazione di un valido certificato al momento
dell’importazione delle merci nell’Unione Europea,
come risulterebbe dall’interpretazione delle norme
sopra richiamate.

Il secondo motivo è fondato e deve essere accolto
con assorbimento del primo.
Infatti

la

società,

esercente

attività

di

importazione di prodotti laminati, aveva dichiarato
all’atto dell’immissione in libera pratica che la
merce era di origine preferenziale iugoslava
mentre, a seguito di accertamento da parte
dell’Ufficio era stato appurato che si trattava di
laminati provenienti dalla Russia sottoposti ad una
fase finale di lavorazione in Iugoslavia e quindi
di merce con origine iugoslava non preferenziale.
Ciò premesso la contribuente, nulla osservando in
ordine al pagamento dei maggiori diritti doganali
richiesti a seguito dell’accertamento in ordine
4

Viceversa secondo l’Ufficio l’ammissione al

alla accertata origine

non preferenziale

della merce, asseriva che non poteva essere esclusa
dall’applicazione del contingente tariffario e che
l’Ufficio, nell’accertare l’origine non
preferenziale iugoslava, non poteva applicare anche

alla revisione dell’accertamento.

Ciò in quanto

l’origine non preferenziale della merce

non

ostacolava comunque l’inclusione nel contingente
tariffario anche se le certificazioni erano state
presentate in epoca successiva allo sdoganamento
delle merci.
Rileva la Corte che, contrariamente a quanto
affermato dai giudici di secondo grado, l’accertata
irregolarità del certificato di origine della merce
all’atto dell’importazione costituisce motivo di
esclusione dall’esenzione spettante per la
normativa sul contingente tariffario, pur se non
siano stati superati i limiti del contingente, e

il dazio supplementare del 23% oltre a procedere

ciò in quanto l’art.2 paragrafo 2 Regolamento
1694/2002 prevede che l’applicazione del
contingente tariffario, con esenzione dall’aliquota
supplementare, richiede la presentazione di un
certificato di origine conforme ai requisiti di cui
all’art.47 reg. CEE 2454/93 mentre nel caso in cui
la merce non sia accompagnata da alcun certificato
5

\n-

di

origine

o

sia

accompagnata da un

certificato di origine invalido (oltre al caso in
cui il contingente sia esaurito) deve essere
necessariamente applicato il dazio supplementare.
Nella fattispecie

la ditta Globaltubi srl in

importazione certificati di circolazione EUR-1 e
chiesto l’ammissione al contingente tariffario,
beneficiando al contempo sia dell’applicazione del
dazio nella misura preferenziale dello 0% che
dell’esonero dall’applicazione del dazio
supplementare, secondo quanto previsto
dall’allegato l del Reg. CE 1694 del 27/9/2002 per
le importazioni dai territori di Serbia e
Montenegro.

Successivamente

l’autorità

doganale

serbo-

montenegrina aveva dichiarato l’invalidità dei
certificati EUR l presentati dall’importatrice e

liquidazione aveva allegato all’atto di

pertanto appare legittima l’applicazione del dazio
supplementare, in sede di revisione
dell’accertamento, stante la mancata allegazione di
una valida certificazione di origine pur presentata
in epoca successiva all’atto dell’importazione.
In ordine a tale ultima circostanza – presentazione

6

r\

di

certificati

in

epoca

successiva

all’atto di importazione – va rilevato come, nel
caso concreto, le operazioni di importazione siano
avvenute in epoca anteriore alla eliminazione dei
contingenti tariffari e dei correlati dazi

– unicamente l’ordinaria aliquota (0,5%) del dazio
convenzionale di cui al regolamento (CE) n. 2658/87
del Consiglio.
Infatti è pacifico tra le parti che i certificati
EUR l – idonei a giustificare, dopo che quelli
originariamente esibiti dall’importatore erano
stati considerati invalidi, l’inserimento dei
laminati in acciaio nel contingente tariffario
previsto dal Regolamento n. 1694/02 – sono stati
formati e, quindi, prodotti in Dogana, nell’anno
2005, ossia dopo che la predetta normativa era
stata abrogata dal successivo Regolamento n.

supplementari, restando ferma – dal 7 dicembre 2003

2142/03 del 5.12.03. Tale ultima disposizione,
invero, in considerazione del mutato quadro delle
importazioni di determinati prodotti nel settore
dell’acciaio, abrogava le misure di salvaguardia
definitive adottate, per tali prodotti, dal
precedente Regolamento n. 1694/02, ripristinando,

7

r-

in tal modo, il regime tariffario ordinario.
Ne consegue che, trattandosi nella specie di merci
immesse in libera pratica nel quadro di specifici

momento dell’importazione da certificati di origine
preferenziale (Eurl) non validi, la produzione
postuma nel 2005 di ulteriori certificati di
circolazione, la cui allegazione è comunque
indispensabile per poter fruire del contingente
(art. 2 reg. n.1694/02) e neutralizzare gli effetti
automatici dei dazi supplementari, è
irrimediabilmente tardiva perché avvenuta dopo che
dal 7 dicembre 2003 le misure comunitarie del reg.
n.1694/02 sono state abrogate dal reg. n.2142/03.
Ne discende che la produzione di detti certificati
a distanza di circa due anni dall’entrata in vigore

contingenti tariffari (art.256 DAC) e scortate al

(7.12.03) del Regolamento n. 2142/03, non è idonea
a prescindere dalla loro validità a
giustificare a posteriori l’inserimento della merce
importata nel contingente tariffario ormai
soppresso.
Le ragioni fatte valere dalla contribuente con il

.

8

9–\

ricorso

introduttivo

si

palesano,

pertanto, del tutto destituite di fondamento.
Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere
accolto in ordine al secondo motivo, assorbito il

e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384
cpc non richiedendo ulteriori accertamenti in punto
di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti
le spese dei gradi del giudizio di merito, stante
l’evolversi della vicenda processuale, mentre le
spese del giudizio di legittimità vanno posgcarico della società contribuente.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso,assorbito il
primo, decidendo nel merito rigetta il ricorso
introduttivo e condanna Globaltubi srl in
liquidazione al pagamento delle spese di giudizio
che si liquidano in 4.500,00 oltre spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 24/9/2013

Il consigliere estensore

Il Presidente

primo, cassata la sentenza impugnata, senza rinvio

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