Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27828 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 30/10/2019), n.27828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23808/2013 proposto da:

P.M., rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Lebotti del

foro di Potenza ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Ottaviano,

n. 9, int. 9, presso lo studio del Dott. D.C.;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

nonchè

AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione provinciale di Potenza;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Basilicata n. 55/1/13 pronunciata il 17.12.2012 e depositata il

18.2.2013.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28.6.2019 dal Consigliere Dott. Giuseppe SAIEVA.

Fatto

RITENUTO

che:

1. P.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 55/1/13 pronunciata il 17.12.2012 e depositata il 18.2.2013, che aveva rigettato l’appello da lei proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza e dichiarato legittimo l’accertamento dell’ufficio finanziario avente ad oggetto il pagamento dell’IRPEF e dell’IVA per gli anni 20042005.

2. L’agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

3. Il ricorrente chiedeva tuttavia la sospensione del giudizio e la definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11.

4. La controversia è stata fissata nella Camera di consiglio del 28.6.2019, ai sensi dell’art. 375, u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. In data 25.9.2018 l’Avvocatura Generale dello Stato, su conforme richiesta dell’Agenzia delle Entrate di Potenza, dando atto del pagamento da parte della contribuente di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione agevolata prevista dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

2. Alla declaratoria di estinzione del giudizio, segue che le spese dell’intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11 comma 10, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione della lite ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ex art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

Spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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