Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27827 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 30/10/2019), n.27827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18305/2015 R.G. proposto da:

F.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Carlo Poma,

nonchè dall’Avv. Paolo Panariti, con domicilio eletto presso lo

studio del secondo, in Roma, Via Celimontana, n. 38, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 161/2015, depositata il 22 gennaio 2015.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28 giugno

2019 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento nei confronti di F.E., per l’anno 2008, utilizzando il metodo sintetico ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, determinando il reddito in Euro 78.467,50 a fronte del reddito dichiarato pari ad Euro 12.598,00, tenendo conto della titolarità di un immobile della superficie di metri quadrati 153 (metri quadrati 18 a vano, pari a 8,5 vani) e della disponibilità di due autovetture.

2. La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pavia, che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente, evidenziando, per quel che ancora qui rileva, che l’Agenzia delle entrate aveva prodotto la delega del Direttore provinciale per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente, depositando anche memoria scritta.

4. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di impugnazione il contribuente deduce “violazione, ovvero falsa applicazione, di norme di diritto (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 comma 1 ed art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione: all’art. 1362, comma 1, agli artt. 1363 e 1366 c.c.; agli artt. 2727 e 2729 c.c.; agli artt. 2704 e 2712 c.c.; all’art. 2697 c.c.; al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3”, in quanto l’avviso di accertamento è stato sottoscritto da C.A., su delega del Direttore Provinciale S.N., senza però la necessaria delega, con indicazione specifica del nominativo del delegato. Nel corso del giudizio è stato depositato un atto di delega, ma privo di data certa, e senza alcuna indicazione del contenuto e della durata della stessa. La delega non indica neppure l’appartenenza della C. all’amministrazione, nè il ruolo e l’inquadramento della medesima all’interno della Direzione provinciale. La delega fa riferimento ad un “allegato” lett. B che non è unito alla stessa. Non si comprende se la C. sia un impiegato della carriera direttiva.

1.1. Tale motivo è infondato.

1.2. Invero, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, stabilisce che “gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”.

1.3. Con una recente pronuncia, poi, questa Corte (Cass., 29 marzo 2019, n. 8814; Cass., 19 aprile 2019, n. 11013), pur modificando il proprio orientamento (Cass., 22803/2015) in tema di delega di firma (non delega di funzioni), ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, ritenendo irrilevante la mancata indicazione del nominativo del soggetto delegato, nè della durata della delega (essendo sufficiente l’indicazione della qualifica rivestita), ha però ribadito che, in caso di contestazione specifica da parte del contribuente in ordine ai requisiti di legittimazione del sottoscritto dell’avviso, incombe sulla amministrazione fornire la prova della sussistenza di tali requisiti in capo al sottoscrittore (cfr. paragrafo 9 della motivazione). L’Amministrazione finanziaria, in caso di contestazione, è tenuta, quindi, con onere della prova a suo carico (anche per il principio di vicinanza alla prova ex Cass., 2 dicembre 2015, n. 24492), a dimostrare la sussistenza della delega, potendo produrla anche nel secondo grado di giudizio, in quanto la presenza o meno della sottoscrizione dell’avviso di accertamento non attiene alla legittimazione processuale (Cass., 14626/2000; Cass., 14195/2000; Cass., 17044/2013; Cass., 12781/2016; Cass., 14942/2013; cass. 18758/2014; Cass., 19742/2012; Cass., 332/2016; Cass., 12781/2016; Cass., 14877/2016; Cass., 15781/2017; Cass., 5200/2018).

Si è anche affermato che in ipotesi specifiche, per la cartella esattoriale, il diniego di condono, l’avviso di mora e l’attribuzione di rendita, in mancanza di una sanzione espressa, opera la generale presunzione di riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato (Cass., 31 ottobre 2018, n. 27871).

1.4. Quanto alla applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 4, comma 2, in base al quale solo ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, deve rilevarsi che per questa Corte, la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento non è una delega di funzioni, da attribuire solo ad un dirigente, ma solo una delega di firma (Cass., 8814/2019). In caso di delega di “firma” l’atto firmato dal delegato, pur essendo certamente frutto dell’attività decisionale di quest’ultimo, resta formalmente imputato all’organo delegante, senza nessuna alterazione dell’ordine delle competenze (Cass., 6113/2005).11 delegato alla firma agisce semplicemente come longa manus del delegante e, quindi, in qualità di mero sostituto materiale del soggetto persona fisica titolare dell’organo cui è attribuita la competenza. L’atto di delegazione della competenza, invece, ha al contrario rilevanza esterna, essendo suscettibile di alterare il regime della imputazione dell’atto.

1.5. Nella specie, si rileva che l’Agenzia delle entrate ha prodotto in giudizio l’atto di delega del 28-2-2011 a firma del Direttore provinciale S.N.. Nella delega si fa riferimento all’aggiornamento delle “deleghe di firma” di cui all’allegato B, con l’indicazione della struttura della DP interessata, ossia dell’Ufficio Controlli, quindi proprio della struttura cui risulta addetta la C., Capo dell’Ufficio Controlli (cfr. pag. 5 del controricorso). L’atto è stato inserito nel protocollo informatico, sicchè ne risulta la certezza della data ai sensi dell’art. 2704 c.c..

Trattandosi, poi, di delega di firma e non di funzioni, non era necessario che la C. ricoprisse il ruolo di dirigente, essendo, comunque, l’atto delegato, quindi l’avviso di accertamento, riconducibile al delegante.

2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce “Nullità della sentenza o del procedimento (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1 ed art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c.” o in subordine “violazione, ovvero falsa applicazione, di norme di diritto (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1 ed art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 23 Cost.”, in quanto l’accertamento sintetico deve essere conforme alla legge, ai sensi dell’art. 23 Cost.. Nel caso in esame, invece, l’avviso di accertamento, fondato sul metodo sintetico, reca oltre all’indicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, del D.M. 10 settembre 1992 e del D.M. 19 novembre 1992, anche il “provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 14 febbraio 2007”. Tale ultimo provvedimento non è una legge ordinaria e neppure è un atto normativo equiparabile alla legge ordinaria, nè è collegato ai D.M. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992.

2.1. Tale motivo è infondato.

Invero, il giudice di appello ha respinto integralmente il gravame proposto dal contribuente, sicchè anche per la doglianza relativa alla violazione del principio di riserva di legge, vi è stata pronuncia implicita di rigetta, non ricorrendo l’ipotesi della prospettata omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c..

Non ricorre, infatti, il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (cass., 2018/20718).

Peraltro, per questa Corte è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e ss., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella L. n. 122 del 2010, nella parte in cui consente l’accertamento con metodo sintetico mediante il cd. redditometro, con riferimento sia all’art. 23 Cost., poichè i relativi decreti ministeriali non contengono norme per la determinazione del reddito, assolvendo soltanto ad una funzione accertativa e probatoria (Cass., 19 aprile 2013, n. 9539), sia agli artt. 24 e 53 Cost., in quanto il contribuente può dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito accertato è insussistente ovvero costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta (Cass., 24 aprile 2018, n. 10037).

3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente si duole della “nullità della sentenza o del procedimento (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, 1 comma ed art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c.)” o in subordine “violazione, ovvero falsa applicazione, di norme di diritto (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 comma 1 ed art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2697 c.c.; al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 commi 2 e 3; alla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1; alla L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 1”, in quanto il giudice di appello non ha fatto corretta applicazione del principio di riparto dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.. La prova contraria è a carico del contribuente solo dopo che l’amministrazione ha fornito la prova della sussistenza degli elementi che dimostrano un reddito superiore a quello dichiarato. Nel caso in esame, invece, l’amministrazione non ha dimostrato che la superficie dell’immobile era pari al numero dei vani (8,5) moltiplicato per 18 (metri quadrati).

3.1. Tale motivo è infondato.

Invero, il giudice di appello ha respinto integralmente il gravame proposto dal contribuente, sicchè anche per la doglianza relativa alla violazione del principio di riserva di legge, vi è stata pronuncia implicita di rigetto, non ricorrendo l’ipotesi della prospettata omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c..

Non ricorre, infatti, il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (cass., 2018/20718).

Inoltre, il giudice di appello ha ritenuto che il contribuente non ha fornito la prova di una metratura del proprio immobile diversa da quella accertata dall’Ufficio, facendo corretta applicazione del criterio legale di ripartizione dell’onere della prova.

4. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, per il principio della soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rimborsare in favore della Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 1, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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