Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27827 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2625-2011 proposto da:

ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (OMISSIS), nella sua qualità di

procuratrice di ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in proprio quale beneficiaria

del ramo di azienda già di ENEL DISTRIBUZIONE SPA come da scissione

parziale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che la

rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 364/2010 del TRIBUNALE di PALMI SEZIONE

DISTACCATA di CINQUEFRONDI del 29/10/10, depositata il 03/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Manzi Luigi difensore della ricorrente che insiste

per l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. Il Tribunale di Palmi, Sezione Distaccata di Cinquefrondi, con sentenza n. 364 del 3 novembre 2010, ha rigettato l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cinquefrondi, che aveva accolto la domanda di R. M., intesa ad ottenere il risarcimento del danno derivato dall’avere dovuto sborsare le tasse postali per il pagamento delle bollette di energia elettrica, in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Enel alla Delib. 28 dicembre 1999, n. 200, art. 6, comma, 4, con cui l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G.) aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di “offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta”.

p.2. L’appello dell’Enel si era articolato, per quanto interessa riferire ai fini della presente decisione, con l’assunto che nella specie l’art. 6, comma 4, non aveva avuto efficacia integrativa del contratto ed il Tribunale ha disatteso tale motivo, reputando il contrario e precisamente che tale efficacia si era dispiegata ai sensi dell’art. 1339 c.c..

p.3. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione l’Enel servizio Elettrico s.p.a. (nella duplice qualità, giusta i riferimenti ai relativi atti notarili, di procuratrice speciale dell’Enel Distribuzione s.p.a. e di beneficiaria del ramo di azienda di quest’ultima costituito dal complesso di beni e rapporti, attività e passività relativi all’attività di vendita di energia elettrica a clienti finali).

Al ricorso, che propone tre motivi, la parte intimata non ha resistito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono due censure, la prima di “violazione dell’art. 1339 c.c., in relazione alla Delib. AEEG n. 200 del 1999, art. 6, comma 4 (art. 360 c.p.c., n. 3): si sostiene che l’art. 1339 c.c. non consentirebbe l’inserimento automatico dell’art. 6, comma 4 della detta Delib. nel contratto di utenza, sia perchè l’integrazione sarebbe consistita nel sopperire ad una lacuna della volontà negoziale, sia per essere la Delibera generica, sia perchè per la sua violazione era prevista una sanzione diversa.

Con una seconda censura si lamenta “violazione degli artt. 1182 e 1196 c.c., in rapporto alla Delib. AEEG n. 200 del 1999, art. 6, comma 4. (art. 360 c.p.c., n. 3)” e si sostiene che la Delibera avrebbe avuto carattere programmatico e non precettivo e, dunque, non avrebbe potuto integrare il contratto di utenza.

Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione riguardo ad un comportamento dell’Enel che avrebbe rappresentato ottemperanza alla Delibera.

Con un terzo motivo si denuncia che erroneamente, una volta postasi nell’ottica dell’integrazione, la pronuncia impugnata avrebbe rilevato anche che era rimasto inadempiuto l’obbligo di informazione del consumatore sul pagamento gratuito delle bollette.

p.2. Le due censure proposte con il primo motivo, afferendo entrambe alla questione della idoneità dell’art. 6, comma 4, della nota Deliberazione a svolgere efficacia integrativa del contratto, possono essere considerati unitariamente ed appaiono fondate per quanto di ragione al lume del precedente di cui alla decisione di questa Corte resa (a seguito dell’udienza dell’8 giungo 2011) con la sentenza n. 17786 del 2011 su un ricorso dell’Enel propositivo della stessa questione in una controversia di identico tenore, nonchè di numerosissime decisioni rese a seguito della stessa udienza dell’8 giugno 2001 su ricorsi proposti da utenti contro decisioni di tribunali che avevano rigettato domande come quella proposta dal l’intimato.

Nella suddetta decisione (come nelle altre), alle cui ampie motivazioni il Collegio rinvia, si è anzitutto affermato il seguente principio di diritto: “Il potere normativo secondario (o, secondo una possibile qualificazione alternativa, di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento di servizio, di cui allo stesso art. 2, comma 37 possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece, esclusa – salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta – non la consenta – la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatore”.

Dopo di che, sempre con ampia motivazione alla quale nuovamente si rinvia, si è concluso che deve “escludersi che la prescrizione della Delib. A.E.E.G. n. 200 del 1999, art. 6, comma 4, abbia comportato la modifica o integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza ai sensi dell’art. 1339 c.c., di modo che l’azione di responsabilità per inadempimento contrattuale esercitata dalla parte attrice risulta priva di fondamento, perchè basata su una clausola contrattuale inesistente, perchè non risultava introdotta nel contratto di utenza.

La stessa decisione (lo si rileva per completezza), avuto riguardo al riferimento della sentenza allora impugnata ad una integrazione per effetto della Deliberazione dell’A.E.E.G. anche ai sensi dell’art. 1374 c.c. ha ribadito che al riguardo valgono le stesse considerazioni svolte a proposito della inidoneità a svolgere la funzione di cui all’art. 1339 c.c., soggiungendo, altresì, che “Mette conto di osservare, tuttavia, che la pertinenza nella specie dell’istituto di cui all’art. 1374 c.c. sembrerebbe doversi escludere, poichè la norma postula l’integrazione del contratto con riguardo ad aspetti non regolati dalle parti e, quindi, svolge tradizionalmente una funzione suppletiva e non di imposizione di una disciplina imperativa, come accade per l’istituto di cui all’art. 1339 c.c.” e che “Nella logica del sistema di cui alla L. n. 481 del 1995, la previsione del potere di integrazione del contratto di utenza, esercitabile dall’A.E.E.G. nei sensi su indicati, è certamente espressione non di supplenza, ma di imposizione di un regolamento ritenuto autoritativamente dovuto”.

p.3. Il ricorso dev’essere, dunque, accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio complessivo ed unitario delle prime due censure, perchè erroneamente il Tribunale ha attribuito alla Delibera di cui trattasi efficacia integrativa del contratto di utenza e, quindi, ha desunto l’esistenza dell’inadempimento.

Gli altri due motivi, essendo basati sul presupposto che la nota Delibera avesse svolto efficacia integrativa, restano assorbiti.

p.4. Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità di rinvio, potendo la causa essere decisa nel merito, in quanto non occorrono accertamenti di fatto per ritenere che l’appello dell’Enel debba essere accolto e che la domanda proposta dalla parte qui intimata debba essere rigettata.

Al riguardo, la sua infondatezza emerge, infatti, anche per il profilo subordinato, inerente il preteso inadempimento dell’obbligo di informazione: è evidente che, se la Delibera non ha integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto dell’obbligo de quo non può essere insorto.

p.5. Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere, possono essere integralmente compensate, giacchè è notorio che nella giurisprudenza di merito la questione di diritto dell’efficacia della norma della nota Deliberazione è stata decisa in modi opposti.

Le spese del giudizio di cassazione seguono invece la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo al primo motivo. Dichiara assorbiti il secondo ed il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, pronunciando sul merito, accoglie l’appello e rigetta la domanda della R.. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna l’intimata alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro seicento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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