Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27827 del 12/10/2021
Cassazione civile sez. VI, 12/10/2021, (ud. 20/05/2021, dep. 12/10/2021), n.27827
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2807-2020 proposto da:
G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VALDINIEVOLE, 11, presso lo studio dell’avvocato FERRARI MORANDI
ESTER, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CIACCI PATRIZIA, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati PULLI CLEMENTINA,
MASSA MANUELA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 514/2019 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata
il 09/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BUFFA
FRANCESCO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 9.7.19, il tribunale di Tivoli ha dichiarato inammissibile la domanda di pensione di inabilità ed accertato un’invalidità dei 2/3 con conseguente diritto all’esenzione del pagamento ticket sanitario (come già ritenuto in sede di accertamento tecnico preventivo) e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite del giudizio di opposizione. In particolare, il giudice ha valutato ai fini delle spese la soccombenza in relazione alla sola questione controversa in sede di opposizione, ossia la spettanza o meno della pensione di inabilità negata in sede di a.t.p..
Avverso tale sentenza ricorre l’assistito con un motivo, illustrato da memoria, lamentando la condanna alle spese nonostante la soccombenza reciproca; resiste l’INPS con controricorso.
Il motivo è fondato.
Come già precisato da questa Corte (Sez. VI-L, n. 7889/2019), occorre muovere dal rilievo che in presenza di contestazioni- di una o di entrambe le parti- alle conclusioni depositate dal consulente manca nell’accertamento tecnico preventivo un provvedimento del giudice di definizione della fase e di disciplina del carico delle spese. Fallita la finalità conciliativa, la attività svolta viene unicamente a realizzare la condizione di procedibilità del ricorso introduttivo del giudizio: si riespande la cognizione del giudice, che renderà, all’esito, l’unico provvedimento di accertamento definitivo del procedimento. Il Tribunale, dunque, con la sentenza che chiude la opposizione deve pronunciarsi sulle spese di entrambe le fasi (e sulla imputazione delle spese di ctu). Trova pertanto applicazione ai fini della attribuzione del carico delle spese il principio generale secondo cui la soccombenza non si valuta per fasi (o gradi) ma in base all’esito complessivo della controversia.
Ne consegue che, anche in ipotesi di totale rigetto della opposizione all’accertamento tecnico preventivo, il Tribunale ben potrà compensare le spese di lite, individuando, in base all’esito sostanziale dela lite, una ipotesi di soccombenza reciproca (tenuto conto dell’esito favorevole all’assistito dell’a.t.p.), mentre non potrà porre le spese di lite integralmente a carico della parte parzialmente vittoriosa.
A tale ultimo proposito, si è già affermato che Sez. 3, Ordinanza n. 26918 del 24/10/2018, Rv. 651332 – 01; Sez. 3 -, Ordinanza n. 1572 del 23/01/2018, Rv. 647583 – 01) nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all’art. 91 c.p.c. dalla L. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l’esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall’ordinamento solo per l’ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa. (Nella specie, la S. C. ha cassato la sentenza rilevando come il tribunale, in seguito al parziale accoglimento dell’appello, ha correttamente valutato l’esito complessivo della lite, senza tuttavia considerare che, in base all’accoglimento solo parziale della domanda, poteva disporre la totale o parziale compensazione delle spese, ma non condannare l’attore, parzialmente vittorioso, al pagamento di parte delle spese sostenute dal convenuto).
La sentenza impugnata deve dunque essere cassata e la rinviata ad altro giudice del medesimo tribunale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altro giudice del medesimo tribunale, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021