Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27827 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 04/12/2020), n.27827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2217-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro

A.A., O.M.A.L.F., con domicilio

eletto in ROMA P.ZA D’ARACOELI n. l presso lo studio dell’Avvocato

MAISTO GUGLIELMO, che li rappresenta e difende unitamente

all’Avvocato CERRATO MARCO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2824/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 12/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2020 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione che, nel determinare l’imposta di successione dovuta da O.M.A.L.F. e A.A., quali eredi della loro madre O.M.B., conteggiava, ai fini del calcolo della franchigia, il valore delle donazioni ricevute dagli eredi il 20/4/2006.

Il ricorso dei contribuenti veniva accolto in primo grado e l’appello dell’Ufficio era rigettato, con la sentenza in epigrafe, con la quale il giudice di secondo grado riteneva che l’imposta sulle successioni e donazioni “istituita” con il D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, (conv. dalla L. n. 286 del 2006) fosse una “imposta nuova”, affermava che l’inclusione nel “coacervo” delle donazioni effettuate nel periodo dal 25/11/2001 al 28/11/7006, in cui l’imposta sulle donazioni era stata soppressa, violasse il principio di irretroattività della legge, ai sensi dell’art. 11 preleggi e della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1, e che pertanto le liberalità effettuate da O.M.B. a favore dei figli dovessero essere escluse dal predetto “coacervo” utilizzato dall’ente impositore, altrimenti si sarebbe illegittimamente ridotta la franchigia esente da imposta sulle successioni.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con unico motivo; i contribuenti resistono con controricorso e depositano memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

l’Agenzia delle entrate con l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 8, comma 4, del D.P.R. n. 346 del 1990, art. 57, comma 1, in quanto il giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere inapplicabile nella fattispecie l’istituto del “coacervo”, che non sarebbe stato abrogato, ma sarebbe “sopravvissuto” alla riforma del 2006, per cui la franchigia, e non la base imponibile dell’imposta, dovrebbe determinarsi prendendo in considerazione il valore delle precedenti donazioni, effettuate dal defunto in favore dell’erede o legatario, senza distinzione alcuna tra quelle soggetto o meno ad imposta in ragione del quadro normativo in cui furono effettuate.

Il motivo di ricorso supera lo scrutinio di ammissibilità di cui all’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1, considerato l’ampio dibattito seguito alla introduzione della “nuova” imposta sulle successioni e donazioni ex D.L. n. 286 del 2006, che nulla ha disposto in ordine all’istituto del cd. “coacervo, precedentemente regolato dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 57.

Il motivo è comunque infondato.

Questo Collegio intende ribadire – condividendolo – l’orientamento giurisprudenziale che ha espresso il seguente principio: “In tema d’imposta di successione, intervenuta la soppressione del sistema dell’aliquota progressiva in forza della L. n. 342 del 2000, art. 69, deve ritenersi implicitamente abrogato il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 8, comma 4, che prevedeva il cumulo del donatum con il relictum al solo fine di determinare l’aliquota progressiva da applicare, attesa la sua incompatibilità con il regime impositivo caratterizzato dall’aliquota fissa sul valore non dell’asse, ma della quota di eredità o del legato” (Cass. n. 24940/2016; n. 26050/2016; n. 12779/2018; 10255/2020).

Il progressivo consolidamento del principio di cui sopra da parte della richiamata giurisprudenza della Corte giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente amministrazione, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

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