Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27826 del 12/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27826 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 6244-2011 proposto da:
CAV. PASQUALE VENA E FIGLI AMARO LUCANO SPA in persona
del suo legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIAMBATTISTA
VICO N. 22, presso lo STUDIO SANTACROCE-PROCIDAFRUSCIONE, rappresentato

e

difeso dagli

avvocati

MILETO SALVATORE, GAETANO ANACLERIO, SANTACROCE
BENEDETTO giusta delega in calce;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 12/12/2013

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
‘ STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 231/2010 della COMM.TRIB.REG.
di POTENZA, depositata il 02/12/2010;

udienza del 23/09/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato FRUSCIONE delega
Avvocato MILETO che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato DE BONIS che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo

La società Cav. Pasquale Vena e figli – Amaro

Ufficio di Potenza il furto avvenuto il 19/4/2005
di 45.260,80 litri di alcol etilico, Amaro Lucano e
Grappamaro Lucano, in regime di sospensione
dall’obbligo di pagamento dell’accisa e chiedeva ex
art. 4 Testo Unico Accise e succ.mod.
l’annullamento del processo verbale di
constatazione del 26/9/2007 emesso dall’Ufficio per
la riscossione dell’accisa gravante sulla merce.
Stante il silenzio dell’Amministrazione la società
contribuente proponeva impugnazione davanti alla
Commissione Tributaria Provinciale di Potenza,
assumendo che nulla era dovuto per pagamento di
accisa in quanto la merce era stata oggetto di

Lucano spa comunicava all’Agenzia delle Dogane

furto, come attestato dalla denuncia della stessa
società e dal decreto di archiviazione emesso dal
GIP del Tribunale di Matera.
La Commissione tributaria provinciale di Potenza
rigettava il ricorso, per mancanza dell’elemento
soggettivo relativo all’accertata estraneità del

1

o-,

reato

soggetto passivo del

condotta criminosa ex art. 4 Testo unico accise e
succ.mod., con sentenza nr.61/08/2009 avverso la
quale proponeva ricorso la contribuente.
A seguito di ricorso in appello della contribuente
la Commissione tributaria regionale della
Basilicata, con sentenza nr.231/3/2010, depositata
in data 2/12/2010, confermava la sentenza di primo
grado.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale della Basilicata ha proposto ricorso per
cassazione la società contribuente con sei motivi,
la Agenzia delle Dogane ha resistito con
controricorso e memoria. La società Cav. Pasquale
Vena e figli – Amaro Lucano spa ha depositato
memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e secondo motivo di ricorso, la

A

alla

ricorrente Cav. Pasquale Vena e figli – Amaro
Lucano spa lamenta violazione e falsa applicazione
degli artt. 11 e 15 delle disposizioni sulla legge
in generale e degli artt. 2 e 4 primo comma d.lgs.
26/10/1995 nr.504 come modificato dall’art.59 legge
342 del 2000 in relazione all’art. 360
nr.3

comma l

cpc perché i giudici di appello hanno
2

on

ritenuto

che

la

ipotesi di furto

della merce ad opera di ignoti non comportasse il
venir meno dell’obbligo di pagamento dell’accisa
posto che la sottrazione a seguito di furto,
secondo la prospettazione dei giudici, non

quanto né la disperdeva né la distruggeva e
pertanto la stessa restava soggetta al pagamento
dell’accisa e dei diritti doganali.
Con il terzo e quarto motivo di ricorso la società
ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art. 112 cpc in relazione all’art. 360 comma l
nr. 4 cpc ed omessa motivazione in relazione
all’art. 360 comma l nr. 5 cpc in quanto la CTR ha
omesso di pronunciare sul motivo di appello
relativo alla impossibilità di ritenere immesso in
consumo tutto il quantitativo di prodotto sottratto
parte del quale era andato perduto e disperso
nell’ambiente.

sottraeva la merce dal circuito commerciale in

Con il quinto motivo di ricorso la società lamenta
omessa motivazione della sentenza su un fatto
controverso e decisivo per il giudizio in relazione
all’art. 360 primo comma nr.5 cpc in quanto i
giudici di appello non si sono pronunciati sulla
estraneità della società Amaro Lucano al fatto
doloso compiuto da terzi.
3

m

Con il sesto motivo di

ricorso la società

lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.
1 comma due, 47 e 49 D.L.gs 546/1992 ed art. 283
cpc in relazione all’art. 360 primo comma nr.3 cpc
in quanto la sentenza ha ritenuto di non poter

dell’esecutorietà della sentenza di primo grado
sebbene tale potere risulti conferito alla CTR in
forza del rinvio generale alle norme del cpc
contenuto nel secondo comma dell’art. l D.Lgs
546/1992 ed art. 283 cpc i che consente al giudice di
appello di sospendere l’efficacia esecutiva della
sentenza di primo grado su istanza di parte ove
ricorrano gravi motivi.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto in
ordine a tutti i motivi proposti che, in quanto
analoghi e connessi,possono essere trattati
congiuntamente.
La questione se il furto possa afferire alle
tipologie di reato idonee all’applicazione
dell’abbuono previsto dall’art. 4 primo comma
d.lgs.504/95 deve essere risolta sotto tutti i
profili in senso sfavorevole alla contribuente.
Non vi è dubbio che alla fattispecie debba essere
applicato l’art.4

Decreto Legisl. 26/10/1995 nr.
4

accogliere l’istanza di sospensione

504

come

novellato

dall’

Art.

59

legge n. 342 del 2000 che ha disposto l’
ampliamento dei casi di abbuono anche alle perdite
connesse a reati commessi da terzi. In particolare
la novella del 2000 ha sancito che “i fatti

passivo a titolo di dolo o colpa grave e quelli
imputabili allo stesso soggetto passivo a titolo di
colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed
alla forza maggiore. .omissis.. Ove non risulti il
coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo e
siano individuati gli effettivi responsabili, o i
medesimi siano ignoti, è concesso l’abbuono
dell’imposta a favore del soggetto passivo e si
procede all’eventuale recupero nei confronti
dell’effettivo responsabile”.
Secondo

Cass.Sez.

U,

Sentenza n.

28536 del

02/12/2008 :”In tema di accise, l’art. 59 della
legge 21 novembre 2000 n. 342 ha ampliato i casi di

compiuti da terzi non imputabili al soggetto

abbuono dell’imposta, e quindi del diritto al
rimborso, previsti dall’art. 4 del d.lgs. 26
ottobre 1995 n. 504, facendovi rientrare anche le
ipotesi in cui il prodotto in regime di sospensione
sia andato perduto a seguito di reati commessi da
terzi, ove non risulti il coinvolgimento nei fatti

5

h

del soggetto passivo

o, comunque, siano

rimasti ignoti gli autori del reato.”
Tuttavia appare conforme alla ratio ed allo spirito
della norma, nel solco dell’orientamento
interpretativo più consolidato di questa Corte,

l’esenzione dal pagamento dell’imposta ex art. 4
TUA come sopra novellato, sia che si tratti di caso
fortuito o forza maggiore, sia che si verta in
ipotesi di un reato commesso da terzi, (ipotesi
equiparata da ultimo alla forza maggiore) senza
coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo, sia
sempre e comunque il verificarsi della perdita
irrimediabile o della distruzione di prodotti in
sospensione d’imposta, il che non è mai ravvisabile
nel caso di furto ad opera di terzi.
A tal riguardo, in caso di perdita o distruzione
dei prodotti in conseguenza di un reato, è stato
affermato da questa Corte,con Sez. 5, Sentenza n.
12428 del 28/05/2007 1~ in materia di abbuono in
caso di perdita del prodotto ha- ialcee-i~}4.:” In tema
di accise, l’art. 4, comma l, del t. u. delle
imposte sulla produzione e sui consumi (d.lgs. 26
ottobre 1995, n. 504), nel prevedere che “in caso
di perdita o distruzione di prodotti che si trovano
in regime sospensivo, è concesso l’abbuono
6

ritenere che il presupposto per applicare

dell’imposta quando il

soggetto obbligato

provi che la perdita o la distruzione dei prodotti
è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore”,
si riferisce, con l’espressione “perdita” – come si
evince dall’art. 22-ter, comma l, del d.l. 31

dicembre 1980, n.891, norma interpretativa delle
previgenti disposizioni raccolte nel testo unico –

r

alla “dispersione” e non alla “sottrazione”, nella
quale ultima vanno compresi tanto il furto che la
rapina. Nella successiva previsione dell’art. 22ter, comma l, del testo unico, secondo la quale “I
fatti imputabili a terzi o allo stesso soggetto
passivo a titolo di colpa grave sono equiparati al
caso fortuito o alla forza maggiore”, la “forza
maggiore” normativamente rilevante ai fini della
concessione dell’abbuono d’imposta è, pertanto,
solo quella che ha determinato “dispersione” e non
“sottrazione” del prodotto assoggettato ad imposta
in regime sospensivo, ancorché la rapina – delitto

ottobre 1989, n. 693, convertito nella legge 22

attuato con violenza o minaccia irresistibili
potrebbe, in astratto, atteggiarsi come un’ipotesi
di forza maggiore. E ciò in quanto solo con la
dispersione o distruzione viene impedita
l’immissione del prodotto nel consumo, laddove la
sottrazione determina soltanto il venir meno della

7

di

disponibilità

del

prodotto da parte

del soggetto per effetto dello spossessamento, ma
non impedisce che il prodotto sottratto entri
ugualmente nel circuito commerciale. La disciplina
sopravvenuta, dettata dall’art. 59 della legge 21

soggettivi delle esimenti,

ha lasciato però

immutati i detti profili oggettivi,

essendo

ispirata alla medesima “ratio legis”, alla luce
della quale nella ipotesi di sottrazione non viene
impedito che il prodotto venga immesso nel
mercato.”
aAA0
A conferma del predetto indirizzo, .1.41 ,11.25.

regime di sospensione dal pagamento dei diritti

doganali, è stato recentemente ribadito dalla Corte
di Giustizia nella sentenza dell’il luglio 2013
causa C-273/2012 che l’articolo 71, paragrafo 1,
secondo comma, della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al
sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve
essere interpretato nel senso che il furto di merci
detenute in regime di deposito doganale fa sorgere
il fatto generatore e l’esigibilità dell’imposta
sul valore aggiunto.
La Corte con la recentissima sentenza sopra citata
ha chiarito definitivamente che: “L’articolo 203,
8

novembre 2000, n. 342, se ha ampliato i profili

paragrafo

l,

del

regolamento

(CEE)

n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che
stabilisce un codice doganale comunitario, come
modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del
Consiglio, del 20 novembre 2006, deve essere

sottoposte al regime di deposito doganale
costituisce una sottrazione di dette merci ai sensi
di tale disposizione, facendo nascere
un’obbligazione doganale all’importazione, e che
l’articolo 206 di detto regolamento è applicabile
solo al caso in cui un’obbligazione doganale sorga
in applicazione degli articoli 202 e 204, paragrafo
l, lettera a), dello stesso regolamento. L’articolo
71, paragrafo l, secondo coma, della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d’imposta sul valore
aggiunto, deve essere interpretato nel senso che il
furto di merci detenute in regime di deposito
doganale fa sorgere il fatto generatore e
l’esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto.”
(Corte giust. 11 luglio 2013, causa C-273/12,.)
Non è quindi sufficiente dimostrare che l’evento è
stato determinato da un fatto umano ascrivibile a
terzi, ma occorre provare (oltre alla circostanza
di non aver concorso con dolo o di non aver
9

interpretato nel senso che un furto di merci

cooperato con colpa al

suo

verificarsi,

ipotesi quest’ultima che si verifica quando, senza
il comportamento gravemente colposo dell’obbligato,
il reato non si sarebbe verificato o si sarebbe
verificato in modo diverso) anche la perdita

che non coincide con la prova del furto della merce
che ne determina unicamente la dispersione.
In definitiva, il presupposto per l’esenzione dal
pagamento dell’imposta e del venir meno
dell’obbligazione tributaria è e rimane in ogni
caso la sottrazione della merce dal circuito
commerciale, circostanza che non risulta affatto
provata in caso di furto della merce ad opera di
terzi, fatto che non implica in alcun modo che il
prodotto sottratto non venga immesso sul mercato, e
quindi sussiste solo in caso di perdita o
distruzione. tcoloF. CAST. 32‘511? 2 1;9301fg j_

.5

La forza maggiore normativamente rilevante ai fini
della concessione dell’abbuono dell’imposta è solo
quella che determina dispersione o perdita della
merce e non sottrazione (e quindi furto) del
prodotto assoggettato ad imposta in regime
sospensivo.

10

definitiva o distruzione irrimediabile della merce

Per quanto sopra il

ricorso

deve

essere respinto in relazione al primo e secondo
motivo mentre il quinto ed il sesto motivo
risultano, per quanto sopra esposto in ordine alle
ragioni del rigetto, irrilevanti e non incidenti in

Il terzo e quarto motivo devono ugualmente essere
respinti in quanto la contribuente non ha provato
che risultava superata la presunzione di immissione
in commercio della merce né la quantità di alcool
rubato che era risultata dispersa. Infatti è vero
che dagli atti del procedimento penale è risultato
che una parte della merce era “finita sul pavimento
del magazzino ed era quindi andata distrutta”, che
“alcuni colli di amaro lucano si erano rotti con
fuoriuscita di liquido cosparso sul pavimento” e
che infine “una parte dell’alcool sottratto era
rimasto nel tubo utilizzato per l’aspirazione del
prodotto dai silos presenti nel magazzino”.
Tuttavia appare evidente che la quantità di
prodotto disperso è del tutto marginale rispetto a
quella totale ed in ogni caso era onere della
contribuente dimostrare la quantità di merce
perduta o dispersa ai fini dell’esenzione dal
pagamento dell’accisa.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la
11

alcun modo sulla decisione del ricorso.

soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità a
favore della Agenzia delle Entrate che si liquidano

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 23/9/2013
Il consigliere estensore

Il Preside ft

in 12.000,00 oltre spese prenotate a debito.

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