Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27826 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 04/12/2020), n.27826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9235-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SEDAMYL SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 172,

presso lo studio dell’avvocato BULTRINI NICOLA, rappresentata e

difeso – dagli avvocati MARELLO ENRICO, ZANDANO GIANLUCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11/2011 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 21/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2020 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 11/25/11, pubblicata il 21/2/2011 ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cuneo n. 18/1/2009 di accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente Sedamyl s.p.a. avverso l’avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2004, emesso, sulla scorta di p.v.c. del 16/10/2006, dall’Ufficio che contestava a detta società di non aver assoggettato ad IVA l’importo di Euro 540.971,98 relativo a tre fatture emesse nei confronti della Tate & Lyle North America, concernenti il distacco di un dipendente presso detta società canadese, appartenente al medesimo gruppo, operazione da qualificarsi invece come prestazione di servizi.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione e la contribuente ha resistito mediante controricorso.

La controricorrente ha chiesto la declaratoria di estinzione del processo, esponendo e documentando di aver presentato istanza per la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito in legge con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, e di aver provveduto al pagamento del dovuto.

Anche la ricorrente Agenzia, sulla scorta dell’attestazione di regolarità della procedure di definizione agevolata, datata 20/9/2018, della Direzione Provinciale di Cuneo, ha concluso per la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo la contribuente aveva provveduto al pagamento previsto.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

La intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, art. 11, cit., comporta l’effetto della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

La Corte provvede, sulla base della documentazione versata in atti, alla relativa declaratoria.

Le spese del presente giudizio devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (v. Sez. 5, sentenza n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968 – 01; cui adde: Sez. 6 L, ordinanza n. 28311 del 07/11/2018, Rv. 651733 – 01).

Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 – 1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01; cui adde Sez. 6-2, ordinanza n. 6888 del 03/04/2015, n. m.) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Sez. 63, ordinanza n. 19562 del 30/09/2015, n. m.) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

 

 

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