Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27825 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27825 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 11405-2015 proposto da:
PREFETTO DI BRINDISI, in persona del Prefetto pro tempore,
elettivamente domiciliato in RONIA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
LERNA PIETRO;
– intimato avverta) 6 gentenza n. 1809/2014 del TRIBUNALE di BRINDISI,
depositata il 30/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. MILENA
FALASCHI.

Data pubblicazione: 22/11/2017

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Prefetto di Brindisi irrogava a Pietro Lema la sanzione della sospensione
della patente di guida per mesi 24 per non avere dato la propria disponibilità a
sottoporsi all’esame di verifica della eventuale assunzione di sostanze
stupefacenti, come riportato dal verbale dei Carabinieri del 23 settembre 2010,

provvedimento che veniva impugnato dal sanzionato davanti al Giudice di
pace di Ceglie, il quale rigettava il ricorso con sentenza n. 60 del 2011.
In virtù di rituale impugnazione interposta dal Lema, il Tribunale di Brindisi
accoglieva il gravame e per l’effetto annullava il decreto impugnato per essere
stato emesso contra legem.
Il Prefetto di Brindisi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un
unico motivo.
L’intimato non ha svolto difese.
Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la
conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione
all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente
notificato al difensore dell’Amministrazione ricorrente, il presidente ha fissato
l’adunanza della camera di consiglio.

Atteso che:
l’unico motivo di ricorso (col quale è denunciata la violazione e la falsa
applicazione degli artt. 186, 187, 3 e 223 C.d.S., per avere il giudice
dell’impugnazione annullato la sanzione per

mancata contestazione

all’incolpato dell’ipotesi di reato di cui all’art. 187, comma 1, Cd.S., ritenendo

la sussistenza di una necessaria correlazione tra le suddette norme) è
manifestamente fondato.
Giova rammentare in premessa l’indirizzo di questa Corte per il quale sussiste
la violazione del precetto posto alla L n. 689 del 1981, art. 14

per il quale

deve sussistete necessaria correlazione fra fatto contestato e fatto assunto a
Ric. 2015 n. 11405 sez. M2 – ud. 19-05-2017
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base della sanzione irrogata – le volte in cui la sanzione venga irrogata per una
fattispecie, individuata nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze rilevanti
delineate dalla norma, che sia diversa da quella attribuita al trasgressore in
sede di contestazione, posto che solo in tali casi viene leso il diritto di difesa
del medesimo (ex multis Cass. 1876 del 2000 e Cass. n. 10145 del 2006).

venne ascritta al Lerna í è quella di aver violato il precetto di cui all’art. 187,
comma 8 C.d.S., che prevede che “Salvo che il fatto costituisca reato, in caso
di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è
soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la
quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119. Si
applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto
periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo
186”.
L’avere pertanto il Prefetto contestato al Urna il rifiuto manifestato a
sottoporsi all’accertamento medico, pur espressamente richiamato, significa
aver interamente adempiuto all’obbligo di contestare – con chiarezza e con
puntuale richiamo alla norma – la condotta vietata dal precetto, restando
irrilevante la specifica indicazione degli “addebiti integranti con certeua gli estremi di
un reato per il quale è prevista la smpensione o la revoca della patente di guida, come
e.spressamente statuito dall’art. 223 Cd.S.”. Trattasi all’evidenza di misura di
carattere preventivo e natura cautelare, che trova giustificazione nella necessità
di impedire che, nell’immediato, il conducente del veicolo che non abbia
rispettato l’obbligo di sottoporsi a visita medica, possa con la sua condotta
arrecare pregiudizio o porre in pericolo altri soggetti, che può essere irrogata,
senza alcun automatismo, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al
comma 8 del predetto articolo (Cass. n. 21447 del 2010).

Ric. 2015 n. 11405 sez. M2 – ud. 19-05-2017
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Venendo al caso sottoposto, si rileva che la fattispecie legale,, la cui violazione

Essendosi da tali principi il giudice unico del Tribunale di Brindisi discostato,
la decisione impugnata va cassata.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
D’altro canto, attese le risultanze sopra evidenziate, non occorrendo ulteriori

può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto
dell’opposizione proposta da Pietro Lema.
Le spese del giudizio di appello e di quello di legittimità vanno poste a canco
dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione
proposta da Pietro Lema;
condanna l’intimato alla rifusione, in favore dell’Amministrazione ricorrente,
delle spese processuali del giudizio di appello che liquida in complessivi €
700,00, di cui € 300,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva ed
€ 300,00 per la fase decisionale, nonché di quello di legittimità che liquida in

complessivi €. 800,00, oltre alle spese prenotate e prenotande a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI 2^ Sezione Civile, il 19

maggio 2017.

accertamenti di fatto perché si evidenzi la prova del fatto contestato, la causa

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