Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27825 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 04/12/2020), n.27825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. VISCIDO DI NOCERA PUTATURO DONATI M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpao – rel. Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26727-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrenti. –

contro

SASVA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la

cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e difesa

dall’avvocato BISCOSI MARCELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 268/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ.DIST. di

LECCE, depositata il 15/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2020 dal Consigliere Dott. FANTICINI GIOVANNI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– con la sentenza n. 268/24/13 del 15/10/2013, la C.T.R. Puglia – Sez. Lecce ha confermato la sentenza della C.T.P. di Brindisi, la quale aveva annullato la cartella di pagamento notificata alla Sasva S.r.l. per maggiori imposte accertate con un precedente avviso di accertamento, resosi definitivo a seguito del mancato perfezionamento dell’accertamento con adesione, stante la omessa presentazione, da parte della società contribuente (che aveva concordato il versamento del dovuto in forma rateale) della garanzia fideiussoria prevista dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 8, comma 2; rilevavano i giudici di merito che, nell’impossibilità di ottenere la fideiussione prescritta, dopo aver pagato la prima rata, la società aveva versato l’intero importo dovuto, nella misura determinata nell’accertamento con adesione;

– avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;

– la società intimata non ha svolto difese in questo giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unico motivo, l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) del D.Lgs. n. 218 del 1994, art. 9, per avere la C.T.R. reputato efficace l’accertamento con adesione pur in mancanza della prestazione di idonea garanzia fideiussoria.

2. Il motivo è fondato.

Secondo un consolidato orientamento di questa Corte – a cui il Collegio intende dare continuità – “il successivo art. 9 (nel testo, qui applicabile, antecedente il D.L. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni nella L. n. 111 del 2011), il quale reca la rubrica “perfezionamento della definizione”, dispone, a sua volta, che “la definizione si perfeziona con il versamento di cui all’art. 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia previsti dall’art. 8, comma 2″, ed in base al chiaro tenore letterale della norma, in tale seconda ipotesi l’esecuzione di entrambi i previsti adempimenti – pagamento della prima rata e prestazione della garanzia – rappresenta il presupposto fondamentale ed imprescindibile per l’efficacia della procedura, e non una mera modalità esecutiva (Cass. n. 26681/2009);… pertanto, quando sia stata omessa la prestazione della garanzia prevista dalla legge, la procedura del concordato con adesione non può dirsi perfezionata, e quindi permane, nella sua integrità, l’originaria pretesa tributaria (Cass. n. 13750/2013, n. 8628/2012);… peraltro, anche se il pagamento rateale, a protezione del quale la garanzia deve essere prestata, venga realmente effettuato, tale circostanza non è idonea a mutare i termini della questione, in quanto, sulla base del sistema normativo in esame, la conciliazione produce i suoi effetti nei riguardi del rapporto giuridico tributario solo con la sua perfezione che, in caso di pagamento rateale, presuppone che i futuri versamenti siano assicurati (mediante la prestazione della garanzia), e non rimessi alla mera diligenza del debitore.” (in termini, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 13143 del 25/05/2018, Rv. 648669-01).

3. In accoglimento del ricorso, dunque, la sentenza deve essere cassata.

Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. la controversia può essere decisa nel merito respingendo l’originario ricorso della società.

4. Provvedendo sulle spese a norma dell’art. 385 c.p.c., comma 2, se ne dispone l’integrale compensazione per tutti i gradi del giudizio, in considerazione della condotta della società contribuente che, pur in mancanza della garanzia prescritta, ha comunque versato l’intero importo indicato nell’accertamento con adesione.

PQM

La Corte

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., respinge il ricorso originario della Sasva S.r.l.;

compensa interamente le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

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