Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27824 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27824 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 11253-2015 proposto da:
(N1 SI GIROLAMO, CN ESSI GIOVANNI BATTISTA, GNESSI
ANTONIO, GNESSI Ci DRI A, IRAN LO MAURIZIO, DE
LUCIA D 1, Mia qualità di eredi di G

GIROLAMO

(6/07/1923), Attivamente domiciliati in ROMA, VIA
MONTEVIDEO 21, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
ALFONSI, rappresentati e difesi dagli avvocati FILIPPO
VINCIGUERRA e TIZIANA DI CONSOLO;

– ricorrenti Contro
LAMBIASI VALENTINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLE MILIZIE 48, presso lo studio dell’avvocato FABIO
BORGOGNONI, rappresentato e difeso dall’avvocato GASPARE
NIORGANTE;

Data pubblicazione: 22/11/2017

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 1786/2014 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 17/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
Dott. MILENA

FALASCHI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Girolamo Gnessi evocava, dinanzi al Tribunale di Latina, Valentino Lambiasi,
chiedendo la divisione di un fondo in comproprietà con il convenuto e la
condanna di quest’ultimo al pagamento di una somma di denaro.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del convenuto, che spiegava
domanda riconvenzionale per ottenere dall’attore al pagamento di una somma
di denaro per un credito vantato, il giudice adito disponeva la divisione del
bene con attribuzione delle quote e, in accoglimento delle rispettive domande
volte a far valere controcrediti, condannava, previo rigetto dell’eccezione di
prescrizione da questi sollevata, l’attore al pagamento dell’importo di lire

170.373.511.
In virtù di rituale appello interposto dallo Gne`ú, la Corte di appello di Roma,
nella resistenza del Lambiasi, che proponeva anche appello incidentale,
accoglieva parzialmente quello principale e rigettava quello incidentale, e in
parziale riforma della decisione del giudice di primo grado dichiarava che nulla
era dovuto al Lambiasi.
Per la cassazione della sentenza della Corte di appello capitolina proponeva
ricorso il Lambiasi sulla base di nove motivi, dei quali questa Corte di
legittimità accoglieva il primo ed il quinto motivo e, parzialmente, il sesto, per
cui cassava la sentenza con rinvio alla corte territoriale.

Ric. 2015 n. 11253 sez. M2 – ud. 19-05-2017
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partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere

Il giudice del rinvio, dinanzi al quale veniva riassunta la causa, in parziale
accoglimento dell’appello proposto dallo Gnessi, lo condannò al pagamento

della minor somma di euro 38.410,72.
Ricorrono per un nuovo giudizio di cassazione avverso la sentenza del giudice
del rinvio gli eredi dello Gnessi, sulla base di quattro motivi; il Lambiasi resiste

Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza quanto
al quarto motivo, infondati i primi tre, con la conseguente definibilità nelle
forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5),
c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle
parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
In prossimità dell’adunanza camerale il solo Antonio Gnessi ha depositato
memoria illustrativa.
Atteso che:
il primo motivo di ricorso (col quale viene denunciata la violazione e la falsa
applicazione degli artt. 112, 115 e 384, co. 2, c.p.c., per non aver la corte di
appello considerato che lo Gnessi, pur non avendo contestato la natura,
l’entità e l’ammontare dei lavori di ristrutturazione eseguiti sul bene comune,

aveva dedotto che il Lambiasi non avesse offerto la prova di averli eseguiti a
propria cura e spese) è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi
sottesa alla pronuncia impugnata, la quale si fonda (cfr. pagg. 3-4 della
sentenza) sull’assenza, da parte dello Gnessi, di contestazioni espresse quanto

alla realizzazione dei lavori rivendicati dal Lambiasi, essendosi la censura in
appello concentrata sull’asserita violazione dell’art. 112 c.p.c..

Quanto poi alla dedotta violazione dell’art. 384 c.p.c., per quanto questa
Corte, con la sentenza n. 2954/2005, avesse, nell’accogliere il sesto motivo
limitatamente al credito concernente le opere di ristrutturazione (disconosciuto
dalla corte di merito sulla base dell’assorbente eccezione di prescrizione),
Ric. 2015 n. 11253 sez. M2 – ud. 19-05-2017
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con controricorso.

invitato il giudice del rinvio a valutare più adeguatamente il credito stesso “in
relazione alle altre censure mosse dall’appellante” (id est, dallo Gnessi), i
ricorrenti omettono del tutto di indicare le “puntuali e reiterate contestazioni”
che avrebbero integrato gli estremi della espressa contestazione della

il secondo motivo di ricorso (col quale è dedotta la violazione e la falsa

applicazione dell’art. 1110 c.c., per non aver la corte territoriale considerato
che, in ogni caso, il Lambiasi, quale partecipante alla comunione, avrebbe
avuto diritto a conseguire il rimborso delle spese sostenute per i lavori eseguiti
solo in proporzione alle rispettive quote e detratta la quota di spesa a suo
carico) è fondato.
In tema di spese relative a beni comuni, come l’obbligo di partecipare ad esse
incombe su tutti i comunisti in quanto appartenenti alla comunione ed in
funzione delle utilità che la cosa comune deve a ciascuno di essi garantire, così
il diritto al rimborso pro quota delle spese necessarie per consentire
l’utilizzazione del bene comune secondo la sua destinazione spetta al
partecipante alla comunione che le abbia anticipate per gli altri in forza della
previsione dell’art. 1110 c.c., le cui prescrizioni debbono ritenersi applicabili,
oltre che a quelle per la conservazione, anche alle spese necessarie perché la
cosa comune mantenga la sua capacità di fornire l’utilità sua propria secondo
la peculiare destinazione impressale, come già evidenziato altre volte da questa
Corte (Cass. 24 novembre 1998 n. 11892; Cass. 16 aprile 1994 n. 3600).
La ripetizione di esse nei confronti dei partecipanti alla comunione discende
direttamente dall’applicazione dell’art. 1110 c.c. e va effettuata in proporzione
delle quote dei partecipanti in conformità al principio fondamentale in materia
di comunione della corrispondenza quantitativa fra la quota di proprietà ed il
concorso nei pesi e nei vantaggi della cosa comune.

Ric. 2015 n. 11253 sez. M2 – ud. 19-05-2017
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riconducibilità al Lambiasi dei lavori;

Nella specie il giudice del rinvio non chiarisce se l’importo di euro 38.410,72

corrisponda alla somma per intero sostenuta dal resistente per la realizzazione
dei lavori di ristrutturazione dell’immobile realizzati ovvero pro quota, tant’ è

che dal tenore della decisione (v. pag. 3, prima parte) risulta quantificata in
detta misura dall’ausiliario del giudice di prime cure quale costo per il

il terzo motivo di ricorso (col quale si deduce l’omesso esame circa fatti

decisivi per il giudizio, per non avere la corte distrettuale tenuto conto che con
gli assegni prodotti era stata fornita la prova dell’integrale estinzione del

debito) è inammissibile per difetto di specificità, in quanto la questione posta
non viene affrontata nella sentenza impugnata, nè i ricorrenti indicano — come
invece avrebbero dovuto — con quale atto e in quale fase sarebbe stata da loro
(ovvero dal loro dante causa) sollevata;

il quarto ed ultimo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e
la falsa applicazione degli artt. 112 e 384 c.p.c., nonché l’omesso esame circa

fatti decisivi per il giudizio, per avere la corte di merito riconosciuto al
Lambiasi gli interessi legali sulle somme dovutegli, pur in assenza di una
espressa domanda in tal senso) è manifestamente fondato.
Questa Corte, con la sentenza di annullamento n. 2954/2005, non ha
riconosciuto in favore del Lambiasi il diritto al conseguimento degli interessi
legali sul credito di sua spettanza, avendo dichiarato assorbito,
nell’accoglimento del primo motivo, del quinto e, parzialmente, del sesto,

l’ultimo motivo di gravame (il nono) affermando che “in sede di rinvio il
ricorrente potrà riproporre la questione concernente rivalutazione monetaria
ed interessi con riferimento a quei crediti sui quali il predetto giudice dovrà
nuovamente pronunciarsi”.

Ric. 2015 n. 11253 sez. M2 – ud. 19-05-2017
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rimborso delle opere eseguite;

Ne consegue che trattandosi di un debito derivante da lavori di
ristrutturazione di un bene comune, il riconoscimento degli interessi avrebbe
presupposto la formulazione di un’apposita domanda in tal senso (Cass. n.
23195 del 2010), di cui non vi è, invece, contezza.
In quest’ottica, giammai la corte territoriale avrebbe potuto porre a carico

controparte in tal senso.

Il ricorso deve pertanto essere accolto quanto al secondo ed al quarto
motivo, rigettato il primo ed il terzo, con cassazione della decisione impugnata
limitatamente ai motivi accolti e con rinvio ad altra Sezione della Corte di
appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di
legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il quarto motivo di ricorso, rigettati il primo
ed il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la
liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, a diversa Sezione della Corte
di appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 19
maggio 2017.

dello Gnessi gli interessi legali in difetto di una specifica domanda della

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