Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27824 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2544/2011 proposto da:

ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (OMISSIS) Società con unico

azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di

Enel Spa in persona del procuratore, nella sua qualità di

beneficiaria del ramo di azienda della ENEL DISTRIBUZIONE SPA,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DE CARPI 6 presso lo

studio dell’avvocato SZEMERE Riccardo, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PIETRO GUERRA, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1431/2010 del TRIBUNALE di AVELLINO del

23/09/2010, depositata il 02/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Szemere Riccardo difensore della ricorrente che si

riporta ai motivi insistendo per l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. Il Tribunale di Avelllino, con sentenza n. 1431 del 2 ottobre 2010, ha rigettato l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a.

avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino che aveva accolto la domanda di P.M., intesa ad ottenere il risarcimento del danno derivato dall’avere dovuto sborsare le tasse postali per il pagamento delle bollette di energia elettrica, in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Enel alla Delib. 28 dicembre 1999, n. 200, art. 6, comma 4, con cui l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di “offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta”. L’Enel, d’altro canto, non aveva informato l’attore della possibilità di pagare senza oneri aggiuntivi, così violando gli oneri di informazione su di essa incombenti.

p. 2. L’appello dell’Enel si era articolato, per quanto interessa riferire ai fini della presente decisione, con l’assunto che nella specie l’art. 6, comma, 4, non aveva avuto efficacia integrativa del contratto ed il Tribunale ha disatteso tale motivo, reputando il contrario e precisamente che tale efficacia si era dispiegata ai sensi dell’art. 1339 c.c..

p. 3. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione l’Enel servizio Elettrico s.p.a. (nella duplice qualità, giusta i riferimenti ai relativi atti notarili, di procuratrice speciale dell’Enel Distribuzione s.p.a. e di beneficiaria del ramo di azienda di quest’ultima costituito dal complesso di beni e rapporti, attività e passività relativi all’attività di vendita di energia elettrica a clienti finali).

Al ricorso, che propone sei motivi, l’intimato non ha resistito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione della L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 2”, assumendosi che la Delib. n. 200 del 1999 e particolarmente l’art. 6, comma 4, di essa non aveva avuto l’effetto di integrare il contratto di utenza, perchè la L. n. 481 del 1995 e in specie l’art. 2, comma 12, lett. h) di essa attribuirebbe questo effetto solo alle delibere in tema di produzione ed erogazione di servizi, mentre il citato comma 4 dell’art. 6 avrebbe riguardato materia estranea a tali concetti.

Con il secondo motivo si deduce “difetto di motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso” e si lamenta un’omessa motivazione del Tribunale su come la previsione del suddetto comma 4 dell’art. 6 potesse essere ricondotta all’ambito del citato art. 2, comma 12, lett. h).

Il terzo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 1339 c.c.” e “omessa motivazione su punti decisivi della controversia”, sotto il profilo che erroneamente il Tribunale avrebbe attribuito comunque efficacia integrativa del contratto all’art. 6, comma 4, citato, invocando l’art. 1339 c.c.: tale norma non poteva, invece, trovare applicazione, perchè rende possibile l’inserzione automatica di clausole del contratto solo in sostituzione di quelle difformi previste e non invece, l’inserimento in assenza di una specifica pattuizione contrattuale. D’altro canto, l’inserimento non era stato possibile anche perchè l’inosservanza della delibera da parte dell’Enel era espressamente sanzionarle dall’Autorità ai sensi della citata L. n. 481 del 1995, art. 2, comma 20, lett. c).

Il quarto motivo deduce “insufficiente motivazione su fatti decisivi e controversi”, rappresentati dall’obbiettiva inidoneità dell’art. 6, comma, 4, a porre un ipotetico precetto integrativo, sotto il profilo che non risultava determinato in che cosa dovesse consistere la modalità gratuita di pagamento, tenuto conto che il pagamento presso gli sportelli siti nei capoluoghi di provincia poteva costringere l’utente a sobbarcarsi spese ben maggiori di quelle del pagamento di un euro tramite il bollettino postale.

Il quinto motivo deduce “Difetto di interesse ad agire. Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. – art. 1223 c.c. e del principio della causalità adeguata. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.. Abuso del diritto”. Il motivo concerne l’aspetto della sussistenza del danno.

Il sesto motivo deduce “omessa o insufficiente motivazione su fatti decisivi e controversi” e concerne il riferimento fatto dal Tribunale all’inadempimento del dovere di informazione circa la modalità gratuita di pagamento.

p. 2. I primi quattro motivi, afferendo alla questione della idoneità dell’art. 6, comma 4, della nota deliberazione a svolgere efficacia integrativa del contratto, possono essere considerati unitariamente ed appaiono fondati per quanto di ragione al lume del precedente di cui alla decisione di questa Corte resa (a seguito dell’udienza dell’8 giungo 2011) con la sentenza n. 17786 del 2011 su un ricorso dell’Enel propositivo di motivi identici in una controversia di identico tenore, nonchè di numerosissime decisioni rese a seguito della stessa udienza dell’8 giugno 2001 ricorsi proposti da utenti contro decisioni di tribunali che avevano rigettato domande come quella proposta dall’intimato.

Nella suddetta decisione (come nelle altre), alle cui ampie motivazioni il Collegio rinvia, si è anzitutto affermato il seguente principio di diritto: “Il potere normativo secondario (o, secondo una possibile qualificazione alternativa, di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 37 dello stesso art. 2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece, esclusa – salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta – non la consenta – la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatore”.

Dopo di che, sempre con ampia motivazione alla quale nuovamente si rinvia, si è concluso che deve “escludersi che la prescrizione della Delib. A.E.E.G. n. 200 del 1999, art. 6, comma 4, abbia comportato la modifica o integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza ai sensi dell’art. 1339 c.c., di modo che l’azione di responsabilità per inadempimento contrattuale esercitata dalla parte attrice risulta priva di fondamento, perchè basata su una clausola contrattuale inesistente, perchè non risultava introdotta nel contratto di utenza.

La stessa decisione (lo si rileva per completezza), avuto riguardo al riferimento della sentenza allora impugnata ad una integrazione per effetto della deliberazione dell’A.E.E.G. anche ai sensi dell’art. 1374 c.c., ha ribadito che al riguardo valgono le stesse considerazioni svolte a proposito della inidoneità a svolgere la funzione di cui all’art. 1339 c.c., soggiungendo, altresì, che “Mette conto di osservare, tuttavia, che la pertinenza nella specie dell’istituto di cui all’art. 1374 c.c., sembrerebbe doversi escludere, poichè la norma postula l’integrazione del contratto con riguardo ad aspetti non regolati dalle parti e, quindi, svolge tradizionalmente una funzione suppletiva e non di imposizione di una disciplina imperativa, come accade per l’istituto di cui all’art. 1339 c.c.” e che “Nella logica del sistema di cui alla L. n. 481 del 1995, la previsione del potere di integrazione del contratto di utenza, esercitabile dall’A.E.E.G. nei sensi su indicati, è certamente espressione non di supplenza, ma di imposizione di un regolamento ritenuto autoritativamente dovuto”.

p. 3. Il ricorso è, dunque, accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio complessivo ed unitario dei primi quattro motivi e la sentenza è cassata.

Gli altri due motivi, essendo basati sul presupposto che la nota delibera avesse svolto efficacia integrativa, restano assorbiti.

p. 4. Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità di rinvio, potendo la causa essere decisa nel merito, in quanto non occorrono accertamenti di fatto per ritenere che l’appello dell’Enel debba essere accolto e la domanda proposta dal P., in riforma della sentenza del Giudice di Pace, debba essere rigettata.

Al riguardo, la sua infondatezza emerge, infatti, anche per il profilo subordinato, inerente il preteso inadempimento dell’obbligo di informazione: è evidente che, se la delibera non ha integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto dell’obbligo de quo non può essere insorto.

p. 5. Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere, possono essere integralmente compensate, giacchè è notorio che nella giurisprudenza di merito la questione di diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata decisa in modi opposti.

Le spese del giudizio di cassazione seguono invece la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo ai primi quattro motivi. Dichiara assorbito il quinto ed il sesto. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, pronunciando sul merito, accoglie l’appello e rigetta la domanda del P..

Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna il P. alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro seicento, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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