Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27824 del 12/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27824 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 1122-2009 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrenti contro

NUOVA SALUTE SOC. COOP. ARL IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 64/2006 della COMM.TRIB.REG.

Data pubblicazione: 12/12/2013

CAMPOBASSO, depositata il 26/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/07/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha
chiesto l’accoglimento;

Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Svolgimento del processo

Il Comando del Nucleo di Polizia Tributaria di

Campobasso accertava a carico della NUOVA SALUTE
soc. coop. a r.l. il mancato pagamento dell’IVA per
l’anno 1995 sui corrispettivi pagati dalla Regione
Molise per prestazioni effettuate dalla società
nell’ambito di una convenzione stipulata con l’ente
territoriale per la gestione del servizio regionale
di documentazione per l’educazione sanitaria.
A seguito delle indagini di cui sopra l’Agenzia
delle Entrate Ufficio di Campobasso emetteva avviso
di rettifica IVA avverso il quale la società
contribuente presentava ricorso davanti alla
Commissione Tributaria provinciale di Campobasso in
quanto,

svolgeva attività di

a suo dire,

educazione sanitaria, esente dall’IVA ex art. 13
parte A)nr.1 lett. G)H)I) della VI direttiva
comunitaria CEE 77/388.
La Commissione tributaria provinciale di Campobasso
accoglieva il ricorso. Su ricorso in appello
proposto dall’Ufficio, la Commissione tributaria
regionale del Molise, con sentenza nr.64/4/06,

1

\n

depositata in data 26/11/2007, confermava la
sentenza di primo grado ritenendo non dovuto il
tributo dell’IVA trattandosi di un’attività
esentata, in applicazione del disposto della VI

armonizzazione ai fini delle imposte sulla cifra
d’affari, e in particolare dell’art. 13, parte A,
n.1, lett.g) e h), dovendosi da questo
l’esenzione

evincere

dall’IVA delle prestazioni connesse

con l’assistenza e la sicurezza sociale come quelle
svolte dalla società, che aveva prestato attività
di educazione sanitaria per conto della Regione a
seguito di apposita convenzione.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale del Molise ha proposto ricorso per
cassazione la Agenzia delle Entrate con due motivi.
La società contribuente non ha spiegato difese.

direttiva CEE 77/388 del 17.5.1977 in materia di

MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata e dichiarata ex
officio l’inammissibilità del ricorso proposto dal
Ministero per non avere lo stesso preso parte a
precedente grado o fase del giudizio ne’ allegato
(e provato) di essere titolare di un qualche
rapporto giuridico che – come costantemente
2

n

richiesto

da

questa

Corte (Cass.: 2^,

23 agosto 2007 n. 17922; trib., 7 maggio 2007 n.
10341;3^, 26 gennaio 2006 n. 1507; 2005 n. 965;
2^, 13 settembre 2004 n. 18346; 2^, 29 aprile 2003
n. 6649; 2^, 4 febbraio 2002 n. 1468; 2^, 23

fine di dimostrare la sussistenza del necessario ed
imprescindibile interesse (art. “100 c.p.c.), ad
impugnare. In proposito, va ricordato che per
effetto ed in conseguenza del trasferimento di
funzioni e di rapporti inerenti le entrate
tributarie dal Ministero (dell’Economia e) delle
finanze alle Agenzie fiscali (tra le quali,
l’Agenzia delle Entrate) – le quali ultime sono
divenute operative a partire dal primo gennaio 2001
in base al D.M. 28 dicembre 2000, art. l – operato
dal titolo quinto, capo secondo, del D.Lgs. 30
luglio 1999, n. 300, ciascuna Agenzia è succeduta
al Ministero nei rapporti, sostanziali e
processuali, in corso a quel momento ed è divenuta

novembre 2001 n. 14910) – lo legittimi, anche al

titolare esclusiva dei rapporti tributari (e,
pertanto, unica legittimata processualmente) sorti
successivamente alla data detta di sua operatività:
nel caso, giusta quanto si legge nella sentenza
impugnata, l’appello è stato depositato “5/3/2004″,
quindi proposto in epoca successiva alla data di

3

T\.,

operatività

suddetta

cui

per

il

rapporto sostanziale e quello processuale si sono
trasferiti in capo all’Agenzia.
Con il primo

motivo di ricorso, la ricorrente

Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa

Direttiva 77/388/CEE, degli artt. l e 7 legge 381
dell’8/11/1991 in relazione all’art. 360 comma l
nr.3 cpc perché i giudici di appello hanno ritenuto
esente l’attività esercitata dalla società, pur
trattandosi di società svolgente attività di
supporto tecnico finalizzata al compito di
attuazione e gestione del Servizio regionale di
documentazione per l’educazione sanitaria
nell’ambito di un rapporto di natura privatistica
tra la società e la Regione Molise, senza alcuna
delega funzionale alla società del potere
pubblicistico
educazione

in

materia
da

sanitaria

di

assistenza
parte

ed

dell’ente

territoriale.
Nel merito il motivo è fondato e deve essere
accolto. Infatti la CTR non spiega perché mai alla
società dovrebbe essere attribuito lo status di
organismo riconosciuto come avente carattere
sociale dello stato membro solo perché risulta
essere il contraente della regione Molise che lo
4

applicazione dell’art.13, lettera G, della VI

utilizza,

nell’ambito

di un rapporto di

diritto privato, per svolgere suo tramite attività
di educazione sanitaria.
Premesso che è principio costante in materia che ”
i termini con i quali sono state designate le

devono essere interpretati restrittivamente, dato
che costituiscono deroghe al principio generale
secondo cui l’iva per ogni prestazioni di servizi è
effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo
(causa c-295 5/6/1997)”, l’onere probatorio ricade
sulla società contribuente che intende avvalersi
dell’esenzione, e pertanto quest’ultima avrebbe
dovuto provare, sulla base dell’art. 13 della
direttiva menzionata, che ricorrevano le condizioni
per l’esenzione.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente
Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art. 10 DPR 633 del 26/10/72 in
relazione all’art. 360 comma l nr.3 cpc in quanto
la CTR, violando il principio di successione delle
leggi, ha applicato alla fattispecie l’art. 10 DPR
633/72 nr. 27 ter che prevede l’esenzione per le
prestazioni socio sanitarie, sebbene tale norma
sia stato introdotta solo con legge 29/10/1993 nr.
427, mentre anteriormente al 1993 era invece
5

esenzioni di cui all’art. 13 della sesta direttiva

applicabile

l’art.7

comma

3

legge

8/11/1991 nr. 381 il quale prevedeva l’esenzione
per prestazioni di carattere socio-sanitario ed
educativo rese da cooperative sociali direttamente
e non in via mediata attraverso convenzioni o
simili.
Il motivo è infondato perché l’iva richiesta si
riferisce all’anno d’imposta 1995 come emerge dal
testo della sentenza impugnata e quindi è
pienamente applicabile alla fattispecie l’art. 10
nr. 27 ter DPR 26/10/1972 nr. 633.
Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto in
relazione al primo motivo, rigettato il secondo. La
causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cpc
non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di
fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti
compreso il Ministero dell’Economia e Finanze le

L 19 toC•
spese del giudizio di merito mentre ll’Agenzia
filfriti ili»

k/correnta deve essere condannata al pagamento

)01

:

delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Accoglie
il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo
motivo, cassa la sentenza, decidendo nel merito
6

\r,

rigetta

il

ricorso

MATERIA TRIBUTARIA
introduttivo.

Compensa tra le parti le spese di giudizio di
merito e condanna Nuova Salute soc.coop. a r.l. al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità a
favore dell’Agenzia delle Entrate che si liquidano
in C 12.000,00 complessivamente oltre spese
prenotate a debito.

V sezione civile il 4/7/2013
Il consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della

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