Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27824 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 04/12/2020), n.27824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. VISCIDO DI NOCERA PUTATURO DONATI M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpao – rel. Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24292-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FORMA MENTIS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2502/2014 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 13/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2020 dal Consigliere Dott. FANTICINI GIOVANNI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– sulla scorta di verifica fiscale della Guardia di Finanza nei confronti dell’associazione sportiva dilettantistica Forma Mentis per gli anni 2006-2007 (in relazione ai quali era stata omessa la presentazione delle dichiarazioni IVA), l’Agenzia delle Entrate emetteva avvisi di accertamento con cui recuperava a tassazione tutte le operazioni effettuate dall’associazione nei predetti anni di imposta, ritenendo simulato l’espletamento di un’attività di tipo associativo (con correlata non imponibilità ai fini IVA dei proventi) rispetto all’effettivo esercizio di un’attività commerciale di gestione di palestre;

– La C.T.P. di Milano accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando la natura commerciale dell’attività svolta dall’associazione e la conseguente omessa annotazione e dichiarazione di operazioni imponibili, ma rideterminando la maggiore IVA dovuta per effetto del riconoscimento della detraibilità dell’imposta per operazioni passive relative a fatture sugli acquisti;

– la C.T.R. della Lombardia, con la sentenza n. 2502/2014 del 13/5/2014, respingeva gli appelli dell’Agenzia delle Entrate e dell’a.s.d. Forma Mentis;

– avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi;

– l’intimata non ha svolto attività difensiva in questo grado.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Col primo motivo, l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 13, in quanto la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere che l’imponibile accertato, corrispondente alla somma degli abbonamenti versati per l’utilizzo della palestra gestita dall’associazione, fosse comprensivo di IVA.

2. Il motivo è inammissibile.

Infatti, dalla sentenza impugnata non risulta che i giudici di merito abbiano scorporato l’imposta dai corrispettivi riscossi dall’associazione ritenendo che l’IVA fosse ricompresa nelle quote versate dagli associati.

Il motivo è, perciò, eccentrico rispetto alla motivazione della pronuncia.

3. Col secondo motivo, l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5 del combinato disposto, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, in quanto la sentenza impugnata ha ammesso in detrazione l’IVA sugli acquisti, e in particolare, sulle fatture passive emesse dalla fornitrice B. & T. S.r.l., anche se non registrate contabilmente e in difetto di liquidazioni periodiche e di dichiarazioni annuali.

4. Il motivo è fondato.

Come già statuito da questa Corte in fattispecie quasi identica (Cass. 6934/2017, tra le stesse parti), si deve escludere il diritto alla detrazione dell’IVA al soggetto passivo che abbia disatteso i requisiti formali previsti dalla normativa nazionale, in particolare dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, (“Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”), perchè le modalità procedurali ed i termini previsti dalla disciplina nazionale per l’assolvimento degli obblighi dichiarativi non sono meno favorevoli di quelli spettanti ai singoli in forza del diritto UE e non rendono praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione.

Nel caso in esame, poi, la contribuente, simulando l’espletamento di un’attività di tipo associativo, e quindi godendo della non imponibilità ai fini IVA dei proventi conseguiti, ma di fatto svolgendo un’attività commerciale di gestione di palestre, ha intenzionalmente eluso la normativa fiscale, omettendo di tenere la dovuta contabilità, quindi di registrare le fatture emesse e pagate, nonchè di presentare le relative dichiarazioni, che è comportamento idoneo a compromettere il buon funzionamento del sistema comune dell’IVA e ad escludere il diritto alla detrazione.

Risulta poi ampiamente superato il termine fissato dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, che stabilisce al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto il limite per la presentazione della relativa dichiarazione.

5. In accoglimento del secondo motivo, dunque, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il secondo motivo di ricorso;

cassa la decisione impugnata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

 

 

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