Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27823 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 30/10/2019), n.27823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 28378/2016 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– Ricorrente –

contro

Omega s.r.l. e O.C., rappresentati e difesi, giusta procura

in calce al controricorso, dall’avv.to Antonio Corraini, con il

quale sono elettivamente domiciliati in Rovigo, Piazza Cavour n. 10;

– Controricorrenti –

avverso la sentenza n. 617/06/16 della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto, depositata in data 10/05/2016 e non

notificata.

Udita la relazione del Consigliere Rosita d’Angiolella svolta nella

Camera di consiglio del 28 giugno 2019.

Fatto

RITENUTO

che:

La controversia trae origine da una verifica, fatta dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della società Omega s.r.l., avente sede legale nel comune di Occhiobello, per l’anno 2008, e conseguente verbale di constatazione, notificato in data 24 luglio 2012, cui seguiva avviso di accertamento notificato in data 29.10.2012.

Successivamente l’Ufficio, annullava, in via di autotutela, l’avviso di accertamento in quanto notificato nel periodo di sospensione di cui al D.L. n. 74 del 2012, essendo il Comune di Occhiobello tra i comuni danneggiati dal sisma verificatosi in Emilia Romagna e Veneto nei giorni 22-29 maggio 2012. In data 5.11.2013, l’Ufficio emetteva, dunque, nuovo avviso di accertamento.

Tale avviso veniva impugnato dalla società e dal socio O.C. che ottenevano ragione dalla Commissione Provinciale di Rovigo, che riteneva nullo il p.v.c. emesso durante il periodo di sospensione.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione Regionale del Veneto, la quale confermava la decisione dei primi giudici; nel merito, rilevava, altresì, che la società contribuente aveva offerto prova per giustificare il maggior valore delle rimanenze finali nonchè per giustificare l’attività economica posta in essere.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente ed il socio O.C..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo l’Amministrazione erariale deduce la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.L. n. 74 del 2012, art. 6, conv. in L. n. 122 del 2012, per aver la CTR erroneamente ritenuto la nullità della notifica del processo verbale di constatazione, e degli atti conseguenziale, in quanto effettuata nel periodo di sospensione di cui al D.L. cit., art. 6.

Il primo motivo è fondato.

Il D.L. n. 74 del 2012, art. 6, comma 4, non prevede un divieto di notificazione, ma la sospensione (dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2012) di ogni termine comportante prescrizione o decadenza di qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonchè dei termini per gli adempimenti contrattuali, per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione, nei comuni interessati al sisma; a conferma della inesistenza di un divieto di notifica la norma stabilisce espressamente che “ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione l’inizio stesso è differito alla fine del periodo di sospensione”. Nel caso di specie, quindi, a seguito del periodo di sospensione avvenuto il 31.12.2012, la parte aveva a disposizione il termine dilatorio di sessanta giorni per presentare osservazioni al p.v.c., dato che l’accertamento è stato emesso in data 5.11.2013; peraltro, nel caso, di specie non è controverso che la società abbia beneficiato del termine dilatorio.

In altri termini, la sentenza ha fatto erronea applicazione della norma citata, dovendosi considerare legittimo dell’accertamento emesso in data 5.11.2013, a seguito del processo verbale di constatazione notificato in data 24.07.2012, in pendenza del periodo di sospensione dei termini (dal 20.05.2012 al 30.12.2012) previsto a favore delle popolazioni colpite dal sisma in Emilia e Veneto, verificatosi nei giorni 22-29 maggio 2012, in quanto il D.L. n. 74 del 2012, art. 6, comma 4, non fissa il divieto, ma dispone solo la sospensione del decorso del termine di notificazione del p.v.c. che riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, sicchè è stato rispettato il termine di 60 giorni previsto per il contribuente per presentare osservazioni, ai sensi della L. n. 212 del 2000, ex art. 12, comma 7.

Col secondo motivo di ricorso, la ricorrente amministrazione finanziaria denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (valore delle rimanenze finali) e oggetto di discussione tra le parti.

Tale motivo è infondato alla luce del parametro di censura evocato (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nuova formulazione) il quale deve avere riguardo all’omesso esame di un “fatto storico” controverso (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831- 01) mentre nel caso in esame il fatto storico controverso (discrepanza tra rimanenze finali dichiarate e quelle accertate) è stato sicuramente preso in considerazione da giudice di appello, come evidente dalle argomentazioni espresse nella sentenza impugnata (v. pagina 3). Peraltro, dalla lettura del motivo sembra che la ricorrente si dolga, nella sostanza, della lacunosità della motivazione, senza però, impugnare la sentenza sotto il diverso profilo della motivazione apparente ex art. 360 c.p.c., n. 4, il che non consente l’esame delle doglianze espresse sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio e controverso tra le parti.

L’infondatezza ed il conseguente rigetto del secondo motivo, riguardante il merito della controversia, fa divenire irrilevante la fondatezza del primo motivo, con conseguente rigetto del ricorso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 4.100,00, oltre spese nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione Civile, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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