Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27823 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27823 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA

sul ricorso 8558-2015 proposto da:
SUPERTINO GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dA lràv vauti-, CRISTIANA SORASTaz
riel-)rre,nte
contro

MINIS I ERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERATE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –

avverso il provvedimento n. RG. 1520/2014 del TRIBUNALE di
CUNEO, depositato il 28/07/2014;

Data pubblicazione: 22/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del

20/ 04/ 2017

dal Consigliere Doti MILENA

FALASCHI.

FATTO E DIRITTO

Saluzzo la liquidazione del compenso a lei spettante per l’attività svolta quale
difensore d’ufficio di Eugenio Natale Bonfiglio nel procedimento penale n.

900/08, disposta con provvedimento del 25 febbraio 2014.
Avverso il decreto di liquidazione la ricorrente proponeva opposizione dinanzi al
Tribunale di Cuneo, che la rigettava con ordinanza comunicata via pec il 28
luglio 2014.
Giovanna Supertino allora proponeva, prima appello contro tale ordinanza e,
quindi, nella pendenza del termine di sei mesi dalla comunicazione della stessa,
ricorso per cassazione, notificato il 13 marzo 2015, articolandolo su un unico
motivo.
Il Ministero della giustizia non ha depositato controricorso, limitandosi a
depositare “atto di costituzione” al solo eventuale fine di prendere parte alla

discussione della causa.
Fissata adunanza camerale, in data 14 aprile 2017, la ricorrente ha fatto pervenire
in cancelleria atto di rinuncia al ricorso.
L’atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2,
c.p.c. — notificato via pec al Ministero in data 6 aprile 2017 – per cui a norma
dell’art. 391, ult. co ., c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del
presente giudizio di Cassazione.
In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l’estinzione
del processo.
Il sostanziale mancato svolgimento di difese da parte del Ministero della giustizia
— che si è limitato a depositare un “atto di costituzione” al solo fine di prendere
Ric. 2015 n. 08558 sez. M2 – ud. 20-04-2017
-2-

Con istanza del 23 gennaio 2014 Giovanna Supertino chiedeva al Tribunale di

P

eventualmente parte all’udienza di discussione – consente di non pronunciare

sulle le spese processuali.
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale
misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua
declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e,

interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di
interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^- VI Sezione Civile, il 20
aprile 2017.

Il Presidente

ctt

trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta

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