Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27823 del 04/12/2020
Cassazione civile sez. trib., 04/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 04/12/2020), n.27823
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. VISCIDO DI NOCERA PUTATURO DONATI M.G. – Consigliere –
Dott. GORI Pierpao – rel. Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –
Dott. MELE Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24173-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente-
contro
EMI SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 370/2014 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,
depositata il 24/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/09/2020 dal Consigliere Dott. FANTICINI GIOVANNI.
Fatto
RILEVATO
Che:
l’Agenzia delle Entrate notificava, il 17/2/2010, un primo avviso di accertamento, basato su verifica generale del 17/6/2008, col quale determinava maggiori ricavi della società EMI S.r.l. per Euro 25.097,37 nell’anno di imposta 2005; successivamente, il 4/1/2011, l’Agenzia notificava un secondo avviso di accertamento, fondato su p.v.c. della Guardia di Finanza del 17/12/2010 (dal quale risultava che, in seguito ad indagine bancaria, era emerso che “i soci avevano notevoli disponibilità finanziarie non giustificate dai redditi di partecipazione”), col quale rilevava ricavi non contabilizzati per complessivi Euro 427.400,27 nello stesso anno 2005;
– la C.T.P. di Pisa dichiarava cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese, a seguito di annullamento in autotutela del primo avviso; la stessa C.T.P. rigettava nel merito il ricorso avverso il secondo avviso;
riuniti gli appelli della contribuente – l’uno avverso la statuizione sulle spese nella prima controversia, l’altro avverso il rigetto della seconda impugnazione – la C.T.R. Toscana, con sentenza n. 370/16/14 del 24/2/2014, accoglieva le doglianze della EMI S.r.l. in quanto l’avviso del 4/1/2011, contenente integrazione o modifica in aumento dell’accertamento, era stato emesso in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, e, cioè, senza che vi fossero nuovi elementi ignoti al momento della notifica del primo avviso (“Le indagini bancarie non hanno fornito elementi di novità, dato che la liquidità di cui i soci disponevano era frutto di operazioni finanziarie realizzate prima del 2005”);
avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;
– la società intimata non ha svolto difese in questo grado di giudizio.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. Con l’unico motivo, l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41-bis e 43, per avere la C.T.R. ritenuto che fosse preclusa all’Agenzia delle Entrate un’ulteriore attività di accertamento sulla scorta del p.v.c. della Guardia di Finanza del 17/12/2010, successivo al primo avviso (notificato il 7/2/2010) e indicante le indagini bancarie quali nuovi elementi precedentemente ignoti all’Ufficio.
2. Il motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’amministrazione può emettere un avviso di accertamento integrativo sulla base della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, non della semplice rivalutazione o del maggiore approfondimento di dati probatori già interamente noti all’ufficio al momento dell’emissione dell’avviso originario.” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27565 del 30/10/2018, Rv. 651069-01), ma si è specificato che “costituiscono dati la cui sopravvenuta conoscenza consente l’integrazione o la modificazione dell’avviso di accertamento, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, anche quelli noti ad un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l’atto al momento dell’adozione dello stesso, senza che rilevi in senso contrario nè l’art. 33 del medesimo decreto, che pone solo un dovere di reciproca collaborazione tra uffici finanziari e Guardia di finanza, nè la circostanza che sia stato effettuato un primo accertamento parziale, in quanto si tratta di uno strumento volto a favorire la sollecita emersione della materia imponibile, che non preclude, pertanto, l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice, anche ove definito con adesione” (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 1542 del 22/01/2018, Rv. 647101-01).
Nella fattispecie, nella sentenza della C.T.R. si afferma che “Le indagini bancarie non hanno fornito elementi di novità, dato che la liquidità di cui i soci disponevano era frutto di operazioni finanziarie realizzate prima del 2005”.
Da tale asserzione si evince che il dato relativo alla disponibilità bancaria priva di giustificazione non era precedentemente e interamente noto all’Agenzia delle Entrate e che, anzi, lo stesso è emerso dalle indagini comunicate dalla Guardia di Finanza all’Agenzia successivamente alla notifica del primo avviso.
Proprio gli esiti di tali indagini – certamente non in possesso dell’Agenzia delle Entrate al momento dell’emissione del primo avviso (come dimostra inequivocabilmente l’anteriorità temporale di tale atto rispetto al p.v.c. del 17/12/2010) – costituiscono elemento di novità sufficiente a soddisfare il requisito prescritto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3.
3. In accoglimento del ricorso, dunque, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte
accoglie il ricorso;
cassa la decisione impugnata con rinvio alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 29 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020