Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27822 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27822 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA

sul ricorso 5571-2015 proposto da:
CIZMIC DZEVAD, in proprio e omonimo titolare della ditta
individuale EDILRAD di Cizmic Dzevad, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato
e difeso dall’avvocato PAOLO MAGGINI;
– ricorrente contro

NATALI COSTRUZIONI SNC DI NATALI FABIO MARIA e
MAURO, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato SERGIO
MARINI;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 68/2015 della COR1E D’APPELLO di
ANCONA, depositata il 19/01/2015;

Data pubblicazione: 22/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. MILENA
FALAS

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Macerata, in
favore della EdilRad di Cizmic Dzevad, a titolo di corrispettivo per lavori edili
eseguiti.
Il giudice adito, nella resistenza dell’opposta, respingeva l’opposizione.
In virtù di rituale appello interposto dalla Natali Costruzioni s.n.c., la Corte di
Appello di Ancona, nella resistenza dell’appellata, accoglieva in parte il
gravame e, per l’effetto, condannava la Natali Costruzioni s.n.c. al pagamento

della minor somma di € 9.832,31 (oltre IVA ed interessi di mora), ponendo a
carico dell’appellata un terzo delle spese processuali del doppio grado di

giudizio.
Per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ancona ricorre
Cizmic Dzevad, in proprio e quale titolare della ditta individuale EdilRad, sulla
base di due motivi, cui resiste con controricorso la Natali Costruzioni s.n.c..
Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza quanto
al secondo motivo, inammissibile il primo, con la conseguente definibilità
nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 1),
c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicato ai difensori delle
parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
In prossimità dell’adunanza camerale parte controricorrente ha depositato
memoria illustrativa.

Atteso che:

Ric. 2015 n. 05571 sez. M2 – ud. 20-04-2017
-2-

La Natali Costruzioni s.n.c. di Natali Fabio Maria e Mauro proponeva

il primo motivo di ricorso (col quale è dedotto l’omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio, per non aver la Corte di Appello preso in
considerazione la circostanza che in fattura la EdilRad già aveva operato una
decurtazione del 20% “a garanzia dei difetti”) è inammissibile, perché propone

una questione nuova.

motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità,
statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del giudizio di merito,
restando escluso, pertanto, che in sede di legittimità possano essere
prospettate questioni nuove o nuovi temi di contestazione involgenti
accertamenti di fatto non compiuti, perché non richiesti, in sede di merito
(Cass. 6 giugno 2000 nn. 7583 e 7579). In particolare, ove una determinata
questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata
in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta
questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di
inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare
l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di
indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo
alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione
prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 12 settembre 2000 n.
12025; Cass. 9 aprile 2001, n. 5255, specie in motivazione; nonché da ultimo,

Cass. 16 luglio 2010 n. 16632).
Peraltro — in violazione del principio di specificità di cui al n. 6 dell’art. 366
c.p.c. — a fronte della detrazione operata dal giudice del gravame sull’importo

complessivo pattuito per l’esecuzione dei lavori delle somme corrisposte dalla
resistente all’impresa Splendiani in L 2.490.000 (al netto di iva) e in
6.800.000, il mezzo non offre, oltre a non trascrivere il contenuto della fattura
n. 41 del 2001, indicazioni nel senso di chiarire le voci esposte, in particolare

che quella di £ 3.541.000 (pari al 10% del prezzo asseritamente convenuto in
Ric. 2015 n. 05571 sez. M2 – ud. 20-04-2017
-3-

Invero – secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice – i

complessive £ 35.410.000) corrispondesse a decurtazione del compenso per
riconosciuti vizi dell’opera;
il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa
applicazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la Corte di Appello posto a carico del

doppio grado di giudizio e per averle, in ogni caso, poi liquidate in dispositivo
per l’intero) è manifestamente fondato, giacchè la sentenza impugnata non
segue il principio, più volte ribadito da questa Corte in tema di liquidazione
delle spese nella fase di gravame, del c.d. “esito complessivo della lite”, in base
al quale “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza
impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di
merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere
va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite, poiché
la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese,
in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all’art.
91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di

giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (Cass. n. 5820 del 2016; Cass. n.
19122 del 2015; Cass. n. 6259 del 2014; in senso conforme: Gss. n.23226 del
2013; Cass. n.18837 del 2010; Cass. n. 15483 del 2008).
In detta ottica, giammai la corte territoriale avrebbe potuto porre a carico della

Edil Rad, sia pure in parte, le spese processuali del doppio grado del giudizio,
giacchè diversamente da quanto sostenuto dalla resistente, anche nella
memoria illustrativa, non sussiste alcuna soccombenza (meno che mai
prevalente) dell’odierno ricorrente, il quale è pur sempre stato riconosciuto
come creditore, ridotto in appello solo l’importo preteso.

Il ricorso deve pertanto essere accolto quanto al secondo motivo,
rigettato il primo, con cassazione della decisione impugnata limitatamente al
Ric. 2015 n. 05571 sez. M2 – ud. 20-04-2017
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ricorrente, sia pure nei limiti di due terzi, le spese processuali relative al

motivo accolto e con rinvio alla Corte di appello di Ancona, in diversa
composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di
legittimità.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per
la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di
Ancona in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della W-2^ Sezione Civile, il 20
aprile 2017.

P.Q.M.

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