Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27822 del 12/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/10/2021, (ud. 04/05/2021, dep. 12/10/2021), n.27822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35958-2019 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14,

presso lo studio dell’avvocato MANTOVANI BRUNO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DI CELMO MASSIMO;

– ricorrente –

contro

Azienda Sanitaria ASL NAPOLI (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’avvocato DEL MONDO FERDINANDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2957/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PICCONE

VALERIA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza n. 2957 del 2019, la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la ASI, Napoli (OMISSIS) al pagamento, in favore di A.A., dell’ulteriore soma di Euro 2.323,98 a titolo di indennità di coordinamento;

in particolare, la Corte, andando di contrario avviso rispetto al primo giudice, ha ritenuto che il ricorrente avesse interrotto la prescrizione in data 23/06/2008 con la notifica del tentativo di conciliazione e, pertanto, ha accordato l’indennità richiesta anche in ordine al periodo ritenuto prescritto;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso A.A., affidandolo ad unico motivo;

resiste, con controricorso, l’Azienda Sanitaria Locale ASL Napoli (OMISSIS);

e’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 92 c.p.c., allegandosi l’erronea compensazione fra le parti delle spese di lite;

il motivo è infondato;

giova rilevare, al riguardo come parte ricorrente censuri la decisione impugnata deducendo l’erroneità della compensazione delle spese di lite in presenza di totale soccombenza della controparte;

nel dar conto della propria decisione circa la opportunità di disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, in realtà, la Corte testualmente rileva come, all’udienza del 7 marzo 2011, la parte avesse chiesto un “rinvio per depositare nuovi conteggi nei limiti della prescrizione quinquennale” provvedendo, poi, a depositare, per l’udienza del 14/7/2011, il ricalcolo dall’1/11/2004, tenendo, quindi, come riferimento degli atti interruttivi il ricorso notificato in data 30/11/2009;

secondo il giudice di secondo grado, tale circostanza, se non denota carenza di interesse dell’appello, in difetto di rinunzia all’indennità, l’ulteriore periodo, rappresenta, comunque, un comportamento processuale che ha contribuito all’accoglimento della domanda nei limiti dei conteggi prodotti, con riferimento, appunto, all’atto interruttivo del 30/11/2009, piuttosto che a quello, evidenziato dallo stesso debitore, del 23/06/2008;

orbene, rileva questa Corte che corretto deve reputarsi l’iter motivazionale seguito atteso l’atteggiarsi della fattispecie, come configurato in fatto dal giudice d’appello, in termini di complessiva parziale soccombenza sulla base delle richieste formulate nell’atto introduttivo e, poi, nel corso del giudizio;

al riguardo va sottolineato che la parziale soccombenza può configurarsi nell’eventualità di accoglimento parziale dell’unica domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (Cass. n. 516 del 2020); nel caso di specie, il comportamento della parte, unitamente all’atteggiarsi complessivo della vicenda hanno indotto la Corte a reputare sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni che presiedono alla compensazione delle spese in seguito alla modifica del 2009 che ha inciso sull’art. 92 c.p.c. (su cui, fra le tante, Cass. n. 9977 del 2019);

alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a duello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.

PQM

la Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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