Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27822 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 04/12/2020), n.27822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. VISCIDO DI NOCERA PUTATURO DONATI M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpao – rel. Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13447-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente-

contro

M.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ELVIA RECINA,

19, presso lo studio dell’avvocato SERRA MARGHERITA, rappresentato e

difeso dagli avvocati D’ALESSANDRO ALFONSO, PETRARA GRAZIANTONIO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 95/2013 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,

depositata il 09/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2020 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– M.T. impugnava l’avviso di accertamento, per maggiori redditi d’impresa nell’anno 2005, emesso da Agenzia delle Entrate dopo aver acquisito documentazione bancaria, dalla quale risultavano cospicui versamenti; l’Agenzia aveva reputato non giustificate le ragioni dei movimenti fornite dal contribuente, il quale aveva sostenuto che si trattava di regalie di familiari;

– la C.T.P. di Matera accoglieva il ricorso;

– pronunciandosi sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. della Basilicata, con la sentenza n. 95/1/13 del 9/4/2013, riformava parzialmente la decisione di primo grado, dichiarando illegittimo il solo recupero a tassazione delle somme (Euro 85.000) rinvenienti da una vincita al lotto del suocero del contribuente e a questo riversate a titolo di liberalità; confermava, invece, l’accertamento con riguardo ad altre somme, asseritamente provenienti dalla medesima fonte e dal padre del M.;

– avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;

– resisteva il M. con controricorso contenente ricorso incidentale; il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Decidendo in base alla ragione “più liquida”, non occorre esaminare l’eccezione, sollevata dal contribuente, di tardività del ricorso acquisendo gli atti del giudizio di merito.

2. Difatti, l’unico motivo dell’Agenzia delle Entrate – col quale si deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32,D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, art. 115 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la C.T.R. omesso di verificare la prova del trasferimento delle somme dal suocero al M. (circostanza che quest’ultimo avrebbe dovuto dimostrare per dare giustificare alla movimentazione bancaria) – è inammissibile.

La censura dell’Agenzia delle Entrate è univocamente dedotta come vizio di violazione di legge – e, in particolare, della regola sull’onere probatorio – per avere il giudice di merito ritenuto superata la presunzione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32 nonostante la mancanza di una completa giustificazione della movimentazione bancaria in entrata.

In proposito, si osserva che “In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c..” (ex multis, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892-01).

Nella fattispecie, il giudice di merito ha riconosciuto la sussistenza della “presunzione di riferibilità reddituale” desunta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, ma – con riguardo alle sole somme giustificate dall’asserita liberalità del suocero del contribuente (e diversamente ha statuito rispetto agli altri importi versati sui conti bancari del M., per i quali “il contribuente non ha provato le modalità attraverso cui le asserite “regalie” gli erano state elargite ed erano transitate sul suo conto”) – ha ritenuto che fosse sufficiente a vincerla l’esibizione dei talloncini di pagamento della Lottomatica, i quali, secondo la C.T.R., costituiscono prova delle vincite e anche della provenienza dei versamenti.

Il vizio lamentato col ricorso non sussiste e la ricorrente Agenzia pretende di sottoporre alla Corte di legittimità un sindacato sul materiale probatorio che spetta al giudice di merito; difatti, la C.T.R. non ha errato nell’applicazione delle norme sull’onere probatorio reputando provato, sulla scorta del talloncino di vincita, il superamento della presunzione ex lege.

Se è vero che all’onere di superare la presunzione posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e D.P.R. n. 633 del 197, art. 51 in modo analitico e con riferimento a ciascuna delle operazioni corrisponde il dovere del giudice di merito di effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove (rispetto ad ogni singola movimentazione) e di darne compiutamente conto in motivazione (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 10480 del 03/05/2018, Rv. 648064-01), è palese, però, che col ricorso non si è denunciato il vizio di illogicità della motivazione con specifico riguardo alla spiegazione della capacità dimostrativa dei talloncini delle vincite.

E’ precluso, perciò, l’esame dell’anomalia motivazionale.

3. Resta assorbita l’impugnazione del M., da qualificarsi – in base alla subordinazione prospettata nell’atto introduttivo (“ove il ricorso presentato dall’Agenzia non fosse considerato inammissibile, si chiede di riformare la sentenza nella parte riguardante le liberalità del genitore considerandole idonee a vincere la presunzione per la parte corrispondente”) – come ricorso incidentale condizionato.

4. Si rileva, tuttavia, che il ricorso incidentale è formulato in maniera inammissibile, senza nemmeno dedurre vizi riconducibili alle ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c., e tale circostanza unitamente alle alterne vicende processuali nei gradi di merito giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

5. Poichè la ricorrente è un’Amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso l’obbligo di versare l’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550-01; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714-01).

PQM

La Corte

dichiara inammissibile il ricorso principale;

dichiara assorbito il ricorso incidentale;

compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

 

 

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