Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27821 del 12/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27821 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARKET GR srl, rappresentata e difesa dall’avv. Mauro Amiconi,
presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma al viale
Mazzini n. 88;
– ricorrente –

yS

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
12;
– contraricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
del Lazio n. 203/34/06, depositata il 6 giugno 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22 maggio 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
SMIZEMENTO DEL PROCESSO

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Irpeg e ilor
operazioni
oggettivamente
inesistenti

Data pubblicazione: 12/12/2013

La srl Market GR, società incorporante la Arts And Gold
srl, ricorre con sei motivi nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale del Lazio che, rigettandone
l’appello, ha confermato l’avviso di accertamento, ai fini
dell’IRPEG e dell’ILOR per il 1995, con il quale, contestando
alla Arts And Gold l’utilizzazione di fatture passive nei suoi
confronti emesse, riconducibili ad operazioni inesistenti, era
stato determinato un maggior reddito, oltre ad interessi e
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
MOTIVI DEIIA, DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la
nullità assoluta della notificazione dell’avviso di accertamento
impugnato, non sanabile ai sensi dell’art. 156 cod. proc. cív.,
perché effettuata “direttamente presso la residenza
dell’amministratore, senza che tale attività sia preceduta da un
tentativo di notifica presso la sede sociale”.
Il motivo è privo di pregio, in quanto la notificazione
dell’atto impositivo deve ritenersi affetta da nullità sanabile
ex

tunc o mediante il raggiungimento dello scopo ai sensi

dell’art. 156 cod. proc. civ., quando la consegna sia avvenuta
nediante rilascio di copia dell’atto a persona e luogo aventi un
qualche riferimento con il destinatario della notificazione, come
nella specie, ed il notificando mostri, con la costituzione in
giudizio, di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell’atto,
ovvero mediante la rinnovazione nei nodi e nei termini previsti
dalla legge (ex mu/tis, Cass. n. 21510 del 2010).
Il secondo motivo, con il quale si duole dell’omessa
pronuncia del giudice d’appello sulla dedotta mancanza della
sottoscrizione dell’avviso, è del pari infondato, atteso che,
come risulta dalla sentenza impugnata, il giudice di primo grado
ha ritenuto “la mancanza di sottoscrizione sanata dalla
produzione in udienza della copia integrale dell’atto recante la
firma del soggetto abilitato alla sottoscrizione”: è appena il
caso in proposito di osservare che per produzione in giudizio
deve intendersi anche la sola esibizione del documento. E la
Commissione regionale, a sua volta, si è pronunciata sul punto,
condividendo quanto (accertato ed) osservato dal giudice di primo

2

sanzioni.

grado, ritenendo “non fondate le eccezioni sollevate dalla
contribuente e pertanto non meritevoli di accoglimento”, e che la
sentenza di primo grado “appare pienamente condivisibile e le cui
motivazioni si intendono qui integralmente riportate”.
E’ quindi infondato anche il terzo motivo, con il quale si
censura sul punto la sentenza per vizio di motivazione.
Il quarto ed il sesto motivo, con i quali si denunciano
vizi di motivazione in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc.
prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ.
Con il quinto motivo, denunciando “violazione degli artt.
39 e 40 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché delle
disposizioni di cui al titolo I, capo VI del tuir n. 917 del
1986”, la ricorrente lamenta che l’ufficio, ipotizzando
l’esistenza di false fatturazioni, nella rettifica del reddito
d’impresa si sia limitato a recuperare a tassazione i costi di
cui sia accertata l’inesistenza, senza al contempo scomputare dal
reddito imponibile quei ricavi che, pur dichiarati dal
contribuente, devono considerarsi anch’essi inesistenti.
Con riguardo alle operazioni oggettivamente inesistenti,
l’art. 8, comma 2, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, come convertito
nella legge 26 aprile 2012, n. 44, costituente ius superveniens
applicabile alla controversia in forza del successivo coma 3 – a
tenore del quale “le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano, in luogo di quanto disposto dal coma 4-bis dell’art.
15 della 1. 24 dicembre 1997, n. 537, previgente

(“Nella

determinazione dei redblti di cui all’art. 6, coma 1, del tuir,
di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in
deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o
attivita’ qualificabili come reato, fatto salvo l’esercizio
di diritti costituzionalmente riconosciuti”),

anche per fatti,

atti o attività posti in essere prima dell’entrata in vigore
degli stessi commi l e 2, ove più favorevoli…” -, ha infatti
stabilito che, “ai fini dell’accertamento delle imposte sui
redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di
rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o
altri componenti negativi relativi a beni o servizi non
effettivamente scambiati o prestati entro i limiti dell’ammontare

3

civ., sono inammissibili perché privi del “momento di sintesi”

non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti
negativi”, ed ha previsto “in tal caso” l’applicazione di una
sanzione amministrativa.
In ipotesi siffatte grava pertanto sul contribuente l’onere
di provare che i componenti positivi, che si duole abbiano
nell’accertamento concorso alla formazione del reddito, siano
fittizi anch’essi perché “ricavi correlati agli acquisti
accertati come inesistenti” (come prospettato nel ricorso), vale

negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati
o prestati.
Elementi di prova in tal senso non risulta, secondo il
giudice di merito, siano stati offerti dalla contribuente (“In
merito alla presunta violazione degli artt. 39 e 40 del d.P.R. n.
600 del 1973, la parte contribuente non ha fornito alcuna
documentazione atta a dimostrare…”).
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come
in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio, liquidate in euro 13.000, oltre alle spese prenotate a
debito.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2013.

a dire “direttamente afferenti” a spese o ad altri componenti

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