Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27820 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 30/10/2019), n.27820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 9811/14, proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– Ricorrente –

contro

Elmirad Service s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rapp.te

p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 56 della Commissione Tributaria Regionale

della Puglia, depositata in data 26/02/2013 e non notificata.

Udita la relazione del Consigliere Rosita d’Angiolella svolta nella

Camera di consiglio del 28 giugno 2019.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, di cui in epigrafe, con la quale era stato accolto il gravame della società Elmirad Service Srl, dichiarando illegittimo il diniego opposto dall’Ufficio all’istanza di esenzione decennale per Irpeg e Ilor avanzata dalla società contribuente; a fondamento della decisione, i giudici pugliesi attribuivano rilevanza decisiva, per ritenere la sussistenza dei requisiti di legge, al decreto del ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 21 novembre 1995, con cui era stato concesso, in favore della Elmirad Service Srl, l’ampliamento dell’impianto produttivo da destinare alla costruzione di macchine ed impianti, per elaborazioni dati, con il contributo complessivo di Lire 4.179. 236.000.

A sostegno dell’unico motivo di ricorso l’Amministrazione erariale deduce l’erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, artt. 101 e 105, della L. 1 marzo 1986, n. 601, art. 14, commi 4 e 5 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La società Elmirad Service s.r.l. in liquidazione, cui il ricorso è stato notificato nei termini di legge, presso il procuratore domiciliatario, in data 14 aprile 2014, è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è fondato e va accolto.

2. Va premesso che, in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta dell’esenzione o dell’agevolazione e ciò in quanto le agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione e non ammettono un’interpretazione estensiva dei presupposti che le consentono (cfr. Cass. Sez. 5, 30/11/2012 n. 21406, Rv. 624363 – 0; Cass. Sez. 6-5, 04/10/2017 n. 23228, Rv. 646307 – 01; per le agevolazioni sugli immobili, cfr. Cass. Sez. 5, 07/11/2012 n. 19226, Rv. 624224-01; Cass. Sez. 6 5, 03/05/2017 n. 10760, Rv. 643967-01).

3. Ciò posto, i presupposti per la concessione dei finanziamenti previsti dalla L. n. 64 del 1986 sono diversi da quelli previsti dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 26 e dal D.P.R. n. 218 del 1978, artt. 101 e 105, per l’esenzione decennale dall’Irpeg e dall’Ilor, in quanto, i contributi di cui alla L. n. 64 del 1986, sono nati per finanziare grandi investimenti industriali privati in aree arretrate del paese attraverso accordi tra parte privata (investitrice) e pubblica (finanziatrice). Il D.P.R. 06 marzo 1978, n. 218, artt. 101 e 105, invece, richiedono per l’esenzione decennale dall’Irpeg, il duplice requisito della nuova forma societaria e della novità dell’iniziativa produttiva, e per l’esenzione decennale dall’Ilor, l’ampliamento ed il rinnovo delle iniziative produttive esistenti.

4. Per tali esenzioni, e cioè per l’esenzione decennale dall’ILOR (per gli stabilimenti industriali che si impiantino nei territori del Mezzogiorno) e di riduzione decennale dell’IRPEG (per le imprese che si costituiscano in forma societaria nei territori medesimi), questa Corte ha da tempo precisato le modalità di esercizio del diritto all’agevolazione (cfr. Cass. Sez. 5, 24/06/2011 n. 13954, Rv. 618532-01, cui hanno dato seguito, ex plurimis, Cass. n. 21406 del 2012 e n. 23228 del 2017), evidenziando che:

1) in quanto integranti benefici direttamente accordati dalla legge, competono indipendentemente da apposite istanze del contribuente da inserirsi nella dichiarazione annuale o da altre iniziative in sede amministrativa e senza necessità di provvedimenti di tipo ricognitivo o concessorio dell’Amministrazione finanziaria;

2) il diritto a tali agevolazioni può essere fatto valere, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, con domanda al giudice tributario di annullamento dell’atto che, esplicitamente o implicitamente, le escluda;

3) l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l’esenzione e la riduzione è, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’art. 2697 c.c., a carico del soggetto che le invoca, il quale deve fornire la prova dei fatti che palesino il raggiungimento dello scopo previsto dalla normativa sulle provvidenze fiscali per le imprese del Mezzogiorno, ovverosia l’effettiva realizzazione dell’intento dichiarato, trattandosi di elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio fiscale richiesto.

5. Dando seguito a tali principi, ne consegue l’erroneità della sentenza gravata nella parte in cui, anzichè verificare che il contribuente avesse provato, ai fini dell’agevolazione IRPEG, il duplice requisito della forma societaria e della novità dell’iniziativa produttiva, e per l’esenzione ILOR, l’ampliamento ed il rinnovo delle iniziative produttive già esistenti, si è limitato ritenere sufficiente l’accoglimento della domanda di contributo da parte del Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato, accoglimento del tutto irrilevante rispetto ai requisiti richiesti dalla legge per l’attribuzione del beneficio.

6. All’accoglimento del motivo segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Puglia in diversa composizione perchè proceda a nuovo esame della controversia, nonchè provveda alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Puglia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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