Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27820 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27820 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 11399-2015 proposto da:
PANTANO VALERIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.
ZANARDELLI 23, presso lo studio dell’avvocato ANGELO TANZI,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FILIPPO
TURRIO BALDASSARRI;

– ricorrente contro
FONDAZIONE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA OPERA DI PADRE PIO DA PIETRALCINA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
XX SETTEMBRE 26, presso lo studio dell’avvocato GAETANO
TASCA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente nonchè contro

Data pubblicazione: 22/11/2017

IMMOBILIARE SAN TOMMASO APOSTOLO SRL IN
LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore e legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 26,
presso lo studio dell’avvocato GAETANO TASCA, che la rappresenta

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1610/2014 della COR11 D’APPELLO di
ROMA, depositata il 10/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. MILENA
FALASCHI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Valerio Pantano evocava, dinanzi al Tribunale di Roma, la s.r.l. Immobiliare
San Tommaso Apostolo chiedendo pronunciarsi sentenza ex art. 2932 c.c.
relativamente ad immobile sito in Roma, via delle Muse, oltre alla condanna al
risarcimento del danno, e in via subordinata, il risarcimento del danno da
responsabilità precontrattuale.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della società convenuta, il giudice
adito, con sentenza n. 12743/2006, accoglieva la domanda subordinata
dell’attore.
In virtù di rituale appello interposto dal Pantano, la Corte di appello di Roma,
nella resistenza della Immobiliare San Tommaso Apostolo s.r.1., che
proponeva anche appello incidentale, con sentenza n. 1610/2014, respingeva
l’impugnazione principale e in accoglimento di quella incidentale, rigettava

integralmente ogni domanda di Valerio Pantano.
Valerio Pantano ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza
sulla base di due motivi, cui la società intimata ha resistito con controricorso.
Ric. 2015 n. 11399 sez. M2 – ud. 19-05-2017
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e difende;

Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità
nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5),
c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle
parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Atteso che:
il primo ed il secondo motivo di ricorso (con cui è contestata la violazione e
falsa applicazione degli articoli 1226 e 1337 c.c.), da trattare congiuntamente
per la evidente connessione argomentativa, prima ancora che infondati, sono
inamrniss ibili.
Premessa l’irrilevanza della statuizione della corte territoriale quanto alla

natura extracontrattuale della responsabilità precontrattuale (di cui alla pag. 20
sentenza impugnata, da ricondursi, invece, nella responsabilità di tipo
contrattuale da “contatto sociale qualificato”: cfr da ultimo, Cass. n. 14188 del
2016), occorre rilevare che la vera ratio della decisione impugnata depone nel
senso che nessuno dei cespiti in questione, assunti a fondamento del
pregiudizio lamentato in conseguenza della necessità di acquisire la liquidità
necessaria a procedere all’acquisto mediante la vendita degli altri immobili, era
in realtà di proprietà del medesimo Pantano, come desumibile dalla lettura
degli atti pubblici dallo stesso prodotti, con la conseguenza che l’eventuale
danno non avrebbe potuto essere da lui subito e quindi invocato (v. pagg. 21 e
22 della sentenza).
Siffatta ratio decidendi non è incisa dalle censure richiamate nei motivi in

esame, le quali perdono così decisività.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ric. 2015 m 11399 sez. M2 – ud. 19-05-2017
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Il ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è
rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha
aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di
legittimità che liquida in complessivi €. 4.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi,
oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 19
maggio 2017.

maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del

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