Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27820 del 12/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27820 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IMMOBILIARE 1A. ha. ra ra RAMONDO MAN RAOLD & C. sas,
rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Lucidi e dall’avv.
Gustavo Bacigalupo, presso i quali è elettivamente domiciliata in
Roma in piazza Pitagora, n. 9/A;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore;

MINISTERO DELL’ECUZMIA E DELLE FINANZE,

in persona del Ministro

pro tempore;
– intimati avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
del Lazio n. 240/5/06, depositata il 14 settembre 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22 maggio 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Vincenzo Gatbardella, che ha concluso per il
rigetto del primo e del secondo motivo del ricorso, e per
raccoglimento nel resto.
SOOLGEMENTO DEL PROCESSO

1

Data pubblicazione: 12/12/2013

Reddito d’impresa
– beni oggetto
dell’attività consumo personale

La sas Immobiliare La.Ma. di Di Raimondo Gian Paolo & C.,
società di gestione immobiliare, propone ricorso per cassazione,
affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale del Lazio che, rigettandone
l’appello, ha confermato la legittimità dell’avviso di
accertamento, ai fini dell’IRPEG e dell’ILOR per il 1987, con il
quale era stato elevato il reddito imponibile in relazione a
appartamento e box a Porto S. Stefano – posti a disposizione dei
soci, e perciò tassabili, secondo l’Ufficio, in base al “valore
normale” dei fitti attivi presunti ai sensi dell’art. 53, quinto
comma, lettera a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.
Secondo il giudice d’appello, risultava dagli atti che la
contribuente esercitava l’attività di gestione di immobili e
quindi doveva includere tra i redditi d’impresa i ricavi relativi
a tali beni immobili non locati ma destinati ad uso dei soci.
L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività nella
presente sede.
MOTIVI MIA, DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio di
motivazione in ordine a un “fatto controverso” che individua
nell’avere l’ufficio sostenuto che gli immobili posti a
disposizione dei soci avevano prodotto un reddito d’impresa
corrispondente al valore normale dei fitti attivi presunti, ai
sensi dell’art. 53, quinto coma, lettera a), del d.P.R. n. 597
del 1973, laddove essa contribuente, in base agli artt. 52,
secondo comma, e 34, primo comma, del medesimo d.P.R. n. 597 del
1973, assumeva che il reddito imponibile doveva essere
determinato esclusivamente in base a quello fondiario, in quanto
quegli immobili non erano né strumentali né beni merce.
L’ulteriore profilo del medesimo motivo, con il quale si denuncia
omessa motivazione in ordine alla determinazione del canone al
“valore normale”, non è compreso nel fatto controverso di cui
appena sopra, né è corredato di momento di sintesi ovvero del
quesito di diritto, sicché deve dichiararsene l’inammissibilità.
Con il secondo motivo, denunciando violazione di legge,
assume che ad essa Immobiliare Nia.La. srl, esercente nel 1987

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componenti positivi costituiti da proventi relativi ad immobili –

l’attività di gestione immobiliare di unità non costituenti né
beni strumentali né beni merce, sarebbero applicabili per la
determinazione del reddito d’impresa di quell’anno gli artt. 52,
secondo coma, e 34, primo coma, del d.P.R. n. 597 del 1973,
anche per gli immobili concessi in uso ai soci, in deroga quindi
all’art. 53, quinto coma, dello stesso decreto.
I motivo sono infondati.
deroga all’assoggettamento all’imposta locale sui redditi
prevista dal quinto comma dell’art. 6 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 599 (con il richiamo dell’art. 40 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597) la nozione di “beni strumentali” va
restrittivamente intesa, includendovi esclusivamente gli immobili
Che abbiano, come unica destinazione, quella di essere
direttamente impiegati nell’espletamento di attività tipicamente
imprenditoriali, così da non essere idonei alla produzione di un
reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel
quale sono inseriti. Pertanto non possono essere considerati
“strumentali” ai fini ILOR gli immobili appartenenti ad un ente
commerciale e dallo stesso locati a terzi” (Cass. n. 7307 del
2003, n. 4086 del 1992).
Si è quindi affermato che “in tema di determinazione del
reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 53, secondo coma, del
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – art. 53 la cui formulazione
ricalca, per quanto qui rileva, quella del previgente art. 53 del
d.P.R. n. 597 del 1973, che fa inoltre espressa menzione al terzo
coma dei “contratti di locazione” – i beni alla cui produzione o
al cui scambio è diretta l’attività d’impresa vanno compresi tra
i ricavi se destinati al consumo personale o familiare
dell’imprenditore”(Cass. n. 12329 del 2006).
Il ricorso deve essere perciò rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il
mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli
intimati.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2013.

Questa Corte ha da tempo chiarito come “ai fini della

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