Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27820 del 12/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/10/2021, (ud. 04/05/2021, dep. 12/10/2021), n.27820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5716-2020 proposto da:

L.E. elettivamente domiciliata presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROMITA FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190,

presso lo studio dell’avvocato DE ROSE DORA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CIRIELLO VITO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1583/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 30/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BOGHETICH

ELENA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza N. 1583 depositata il 30.7.2019, la Corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, ha respinto la domanda di L.E. proposta, nei confronti delle Poste Italiane s.p.a., per l’accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per il periodo 14.7 – 30.9.2003, con mansioni di portalettere, per ragioni di carattere sostitutivo;

2. La Corte territoriale, respinta – per assenza di pregiudizialità l’istanza di sospensione del giudizio giustificata dalla pendenza di ulteriore giudizio avente ad oggetto il licenziamento disciplinare intimato alla L. per mancata presentazione sul posto di lavoro offerto dalla società in esecuzione della sentenza di primo grado, rilevava che il quadro probatorio, di fonte documentale e testimoniale, dimostrava l’effettiva adibizione della lavoratrice alla sostituzione di dipendenti della società assenti dal servizio, assenze non fronteggiabili con il personale già in servizio, con conseguente legittimità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro;

3. la lavoratrice ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi, illustrati da memoria, e la società ha resistito con controricorso.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e art. 337 c.p.c., comma 2, nonché vizio di motivazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte distrettuale, omesso di valutare l’accordo sindacale 30.7.2015 (citato nella memoria di costituzione in sede di appello) che avrebbe avuto incidenza decisiva sul corso del procedimento giudiziale (ossia un esito di cessazione della materia del contendere a fronte dell’assunzione della lavoratrice);

2. con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. nonché vizio di motivazione, avendo, la Corte distrettuale, errato nel raffrontare le giornate lavorative della L. con le assenze del personale, dovendo comprendere, detto raffronto, le giornate lavorative di tutti i lavoratori assunti a tempo determinato nel medesimo periodo;

3. il primo motivo di ricorso è inammissibile;

3.1. questa Corte ha affermato che la sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell’altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo in tal caso la previsione dell’art. 337 c.p.c., comma 2, sul c.d. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (Cass. n. 15/05/2019, n. 12999); la sospensione del processo ex art. 337 c.p.c., comma 2, è solamente facoltativa, perché può essere disposta in presenza di un rapporto di pregiudizialità in senso lato tra la causa pregiudicante e quella pregiudicata, senza che la statuizione assunta nella prima abbia effetto di giudicato nella seconda (Cass. 25/08/2020, n. 17623);

3.2. in sintesi, quanto al rapporto tra i procedimenti di accertamento all’assunzione a tempo indeterminato (in caso di nullità dell’apposizione del termine) e del licenziamento disciplinare (adottato nei confronti del lavoratore assunto a tempo indeterminato), se pur pendenti contemporaneamente davanti a due giudici diversi, in gradi differenti, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto insussistente un rapporto di pregiudizialità, con esclusione di un’ipotesi di sospensione necessaria, ai sensi dell’art. 295 c.p.c.; ha, inoltre, escluso di ricorrere alla sospensione, di carattere facoltativo, prevista dall’art. 337 c.p.c., posto che la valutazione della sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata ed a tempo indeterminato (oggetto del giudizio della sentenza impugnata) era di carattere preliminare alla disamina del licenziamento;

3.3. la censura difetta di decisività perché non è dedotta, se non in termini meramente assertivi, l’incidenza – sul giudizio in oggetto – del distinto procedimento pendente in materia di licenziamento disciplinare ed invocandosi l’operatività di un atto (l’accordo sindacale del 30.7.2015, peraltro nemmeno riprodotto, in violazione degli oneri di specificità dei motivi di ricorso in cassazione previsti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) estraneo al petitum e alla causa petendi di entrambi i giudizi; laddove la Corte d’appello ha comunque sottolineato che l’accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (oggetto del presente giudizio) era prodromico alla disamina (della legittimità) del licenziamento (che quel rapporto a tempo indeterminato presupponeva);

4. il secondo motivo di ricorso è inammissibile;

4.1. il motivo appare inammissibile in quanto si sostanza, anche laddove denuncia la violazione di norme di diritto, in un vizio di motivazione formulato in modo non coerente allo schema legale del nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame;

4.2. come più volte precisato da questa Corte, il vizio di violazione di legge coincide con l’errore interpretativo, cioè con l’erronea individuazione della norma regolatrice della fattispecie o con la comprensione errata della sua portata precettiva; la falsa applicazione di norme di diritto ricorre quando la disposizione normativa, interpretata correttamente, sia applicata ad una fattispecie concreta in essa erroneamente sussunta. Al contrario, l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr. Cass. n. 26272 del 2017; Cass. n. 9217 del 2016; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; n. 26307 del 2014); solo quest’ultima censura è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa;

4.3. nel caso di specie, le censure investono tutte la valutazione delle prove come operata dalla Corte di merito, e si sostanziano, attraverso il richiamo alle “risultanze probatorie”, in una richiesta di rivisitazione del materiale istruttorio (quanto al raffronto tra giorni di assenza del personale assunto a tempo indeterminato e periodi di lavoro della L. e di eventuali altri lavoratori assunti a tempo determinato nel medesimo periodo) non consentita in questa sede di legittimità, a maggior ragione in virtù del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

4.4. inoltre, la violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), mentre nella specie parte ricorrente lamenta l’errata valutazione comparativa dei mezzi istruttori;

4.5. la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., poi, non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (Cass., Sez. U, n. 11892/2016 cit.);

4.6. infine, la violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo allorché il giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass., Sez. U, n. 11892/2016 cit.; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965), situazioni queste egualmente non sussistenti nel caso in esame;

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..

6. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15/0 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA