Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27820 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 04/12/2020), n.27820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6514/14 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

n. 12;

– ricorrente –

contro

SUN LAND S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata

e difesa, in virtù di mandato a margine del controricorso,

dall’avv. Stasi Alessandra e dall’avv. Pellegrini Carmela, con

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marsico Luigi, in Roma,

Viale Regina Margherita, n. 262;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della

Puglia n. 196/26/13 depositata in data 16 dicembre 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre

2020 dal Consigliere Dott.ssa Condello Pasqualina Anna Piera;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Mucci

Roberto, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Commissione tributaria regionale della Puglia dichiarava inammissibile il gravame proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della C.T.P. di Foggia che aveva accolto i ricorsi della società Sun Land s.p.a., esercente l’attività di produzione di vini da tavola, contro l’avviso di accertamento e la cartella di pagamento per maggiori imposte IRES, IRAP e I.V.A., nonchè per indebita detrazione I.V.A., per l’anno 2005, in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti di acquisti di mosto e uva da vino.

2. Riteneva la C.T.R. che l’appello dell’Agenzia delle entrate fosse tardivo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54, perchè proposto oltre il termine di sessanta giorni dall’appello proposto avverso la medesima sentenza dalla Sun Land s.p.a. limitatamente alla statuizione sulle spese, gravame che era stato già definito con sentenza passata in giudicato; aggiungeva che la notifica dell’atto di appello effettuata dall’Agenzia delle entrate presso i precedenti difensori della società era affetta da nullità insanabile, avendo la società comunicato il nominativo del nuovo difensore (avv. P.C.) e l’elezione del nuovo domicilio.

3. Ricorre per la cassazione della suddetta decisione l’Agenzia delle entrate, con due motivi, cui resiste la contribuente mediante controricorso, ulteriormente illustrato con memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la difesa erariale, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 53, sostiene che la Commissione regionale non ha considerato che l’appello proposto dalla società avverso la sentenza di primo grado è stato notificato alla Direzione provinciale di Barletta, anzichè alla Direzione provinciale di Foggia, unico soggetto parte del giudizio, pur trattandosi di uffici aventi competenze in circoscrizioni territoriali completamente diverse e sebbene non sussistesse alcun onere di trasmissione da un ufficio all’altro.

2. Con il secondo motivo censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 e dell’art. 156 c.p.c., per avere i giudici d’appello dichiarato inammissibile l’appello notificato ai precedenti difensori della società e non al nuovo difensore (avv. P.); nessuna variazione di domicilio era stata mai notificata dalla contribuente alla Direzione provinciale di Foggia, non potendo rilevare l’indicazione contenuta nell’atto di appello notificato alla Direzione provinciale di Barletta.

3. Il primo motivo è infondato.

3.1. Dalla sentenza impugnata si evince che: a) la C.T.P. di Foggia, con sentenza n. 116/01/10, ha accolto i ricorsi della società, compensando le spese; b) in data 19 maggio 2010 la Sun Land s.p.a. ha appellato la sentenza limitatamente alle spese ed il relativo giudizio è stato definito dalla C.T.R. con sentenza di rigetto n. 102/26/11; c) in data 10 dicembre 2010 l’Agenzia delle entrate, con autonomo atto di appello, ha impugnato la sentenza di primo grado n. 116/01/10 della C.T.P. di Foggia, notificandolo ai precedenti difensori della società.

3.2. Ad avviso della ricorrente, l’appello proposto dalla contribuente, inviato alla Direzione provinciale di Barletta-Andria-Trani e non alla Direzione provinciale di Foggia, non sarebbe idoneo a far decorrere il termine di sessanta giorni per proporre appello incidentale, previsto a pena d’inammissibilità dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54 e, conseguentemente, la sentenza pronunciata dalla C.T.R. della Puglia n. 102/26/11 del 7 aprile 2011 non potrebbe sortire alcun effetto nei confronti della stessa Direzione Provinciale di Foggia, non ritualmente evocata in giudizio.

3.3. La tesi difensiva della Amministrazione non si pone in linea con il costante orientamento di questa Corte secondo cui, nel processo tributario, la notifica da parte del contribuente dell’impugnazione presso un ufficio della locale Agenzia delle entrate non territorialmente competente, perchè diverso da quello che ha emesso l’atto impositivo, non comporta nè la nullità, nè la decadenza dall’impugnazione, sia per il carattere unitario dell’Agenzia delle entrate, sia per il principio di effettività della tutela giurisdizionale che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità, sia per la natura impugnatoria del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte all’organo, e non alle singole articolazioni organizzative, che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato (Cass., sez. 5, 3/07/2009, n. 15718; Cass., sez. 5, 17/12/2008, n. 29465; Cass., sez. 5, 20/04/2010, n. 9405).

Si è, al riguardo, chiarito che gli uffici di una medesima Agenzia delle entrate nelle aree metropolitane sono infatti espressione di una distribuzione delle competenze ad essa intrinseca, disposta con atti interni, denominati decreti direttoriali, aventi natura oggettiva e soggettiva di atti amministrativi e privi di efficacia verso il pubblico degli utenti.

Pertanto, l’atto che il privato indirizzi all’organo esattamente individuato, ma privo di competenza in base ai predetti criteri, produce gli effetti che la legge gli riconnette, dovendo l’azione della pubblica amministrazione essere improntata a principi di collaborazione e buona fede (L. n. 212 del 2000, art. 10) ed essendo onere dell’ufficio curarne la trasmissione a quello competente (Cass., sez. 5, 15/07/2009, n. 16436).

Va, quindi, ribadito il principio secondo cui, in tema di contenzioso tributario, tutti gli uffici periferici dell’Agenzia delle entrate hanno la capacità di stare in giudizio, in via concorrente ed alternativa al direttore, e si configurano quali suoi organi, che ne hanno la rappresentanza, sicchè come è valida la notifica ad un ufficio anzichè ad un altro, trattandosi di un mero errore d’individuazione dell’organo deputato a ricevere l’atto, è ammissibile l’appello notificato ad un ufficio territoriale diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato (Cass., sez. 6-5, 21/01/2015, n. 1113); ne consegue che, in caso di evocazione e costituzione in giudizio di un ufficio territoriale diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, non è necessario disporre la rinnovazione della notifica, poichè tutto ciò che riguarda l’articolazione organizzativa interna dell’Agenzia fiscale è processualmente irrilevante, dovendo l’attività difensiva essere riferita all’Agenzia fiscale quale persona giuridica di diritto pubblico e non al singolo ufficio periferico (Cass., sez. 6-5, 4/10/2016, n. 19828).

Quanto appena detto comporta, altresì, che l’ufficio non competente, ma facente parte della medesima Amministrazione, è tenuto a trasmettere l’istanza all’ufficio competente, nel rispetto delle regole di collaborazione tra organi della stessa Amministrazione, nonchè in ragione dell’esigenza di una sollecita definizione dei diritti delle parti, ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass., sez. 5, 27/02/2009, n. 4773; Cass., sez. 5, 26/06/2009, n. 15180).

La Commissione regionale, nell’affermare che l’Agenzia delle entrate ha ricevuto la notifica dell’appello proposto dalla società in data 21 maggio 2010, per cui l’appello incidentale dell’Ufficio avrebbe dovuto essere proposto entro il termine di sessanta giorni dalla predetta data, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui l’articolazione dell’Agenzia delle entrate in più uffici ha rilevanza solo ai fini organizzativi interni all’Agenzia stessa, ma non può assumere rilevanza esterna, e non si è discostata dall’ulteriore principio secondo cui “nel processo tributario, ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione, la notifica della sentenza può essere eseguita nei confronti della parte pubblica individuata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 e, quindi, presso la sede centrale dell’Agenzia o presso l’ufficio periferico che ha emanato (o non ha emanato) l’atto, a prescindere dalla scelta meramente organizzativa circa la modalità di costituzione nel precedente grado di giudizio” (Cass., sez. 5, 24/09/2015, n. 18936).

L’Agenzia delle entrate ha notificato l’atto di appello soltanto in data 10 dicembre 2010 e, pertanto, l’impugnazione è inammissibile perchè tardivamente proposta.

4. La rilevata tardività dell’impugnazione impone di ritenere inammissibile il secondo motivo di ricorso.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, da distrarre in favore del difensore della controricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, da distrarre in favore dell’avv. Stasi Alessandra, che si dichiara antistatario. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

 

 

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