Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2782 del 06/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 06/02/2020), n.2782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20294-2018 proposto da:

COEDIR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO n. 24, presso

lo studio dell’avvocato CESARE ROMANO CARELLO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MASSIMO MACHERELLI

– ricorrente –

contro

D.R.D. e D.R.D. S.R.L.

– intimati –

avverso la sentenza n. 2938/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 27/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2019 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato la D.R.D. S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1742/05 emesso dal Tribunale di Prato in favore della Coedir S.r.l., con il quale era stato ingiunto all’opponente il pagamento in favore dell’ingiungente della somma di Euro 13.300 a titolo di corrispettivo per la compravendita di un autoveicolo. Nella narrativa dell’atto di opposizione la D.R.D. S.r.l. contestava la debenza e chiedeva di chiamare in garanzia il D.R.D. in proprio. Instauratosi il contraddittorio anche nei confronti di quest’ultimo, la causa veniva istruita e decisa con sentenza n. 37/2012, con il quale il primo giudice rigettava l’opposizione confermando il decreto opposto e condannando l’opponente alle spese del grado.

Interponevano appello avverso detta decisione D.R.D. S.r.l. e D.R.D. in proprio, mentre si costituiva in seconde cure, per resistere al gravame, Coedir S.r.l.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 2938/2017, la Corte di Appello di Firenze accoglieva l’impugnazione, riformando la decisione di prima istanza e revocando il decreto ingiuntivo opposto.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Coedir S.r.l. affidandosi a due motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 perchè la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare che l’opponente D.R. non aveva mai dichiarato di aver versato sul conto corrente intestato a Coedir S.r.l. l’assegno con cui sarebbe stato saldato il prezzo del veicolo compravenduto, ma -al contrario- aveva dedotto di aver compensato tale posta con altri presunti debiti da lui pagati a terzi per conto di Coedir S.r.l. Il prezzo della vendita, quindi, non sarebbe mai stato pagato, perchè il titolo emesso dal D.R. non sarebbe mai stato accreditato sul conto di Coedir S.r.l. o altrimenti entrato nelle casse di quest’ultima.

Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè la Corte di Appello non avrebbe considerato che l’assegno emesso dal D.R. non era mai stato effettivamente consegnato a Coedir S.r.l. e che, quindi, il debito non era stato estinto.

Le due censure, che meritano una trattazione congiunta, sono inammissibili, poichè attraverso di esse il ricorrente invoca, in realtà, una revisione delle valutazioni di merito compiute dalla Corte di Appello, da ritenere preclusa in questa sede. Nè sussiste il profilo di omesso esame denunziato con la prima censura, posto che il ricorrente deduce in realtà non già l’omessa considerazione di un fatto decisivo, ma il mancato accoglimento delle sue argomentazioni difensive circa la mancanza della prova dell’adempimento dell’obbligazione di pagamento del prezzo della compravendita di cui è causa. La Corte di Appello ha infatti affermato (cfr. pag.4 della sentenza impugnata) che l’assegno bancario con cui la società D.R.D. S.r.l. aveva adempiuto la propria obbligazione risultava

dell’importo di Euro 13.300,00, non trasferibile, intestato alla Coedir S.a.s. e girato per l’incasso, con timbro e firma dello stesso D.R.D., che agiva quale socio accomandatario di tale ultimo ente”. Il giudice di seconda istanza ha poi valorizzato la circostanza che il titolo di cui anzidetto risultava versato per l’incasso presso la Cassa di risparmio di Prato S.p.a., che vi aveva apposto il proprio timbro con la dicitura “pagate all’ordine della Cariprato… valuta all’incasso”. Secondo la Corte fiorentina “Tali elementi, non contestati, non possono che far ritenere che, realmente, l’assegno fu versato sul conto della Coedir S.a.s. per cui, in assenza di elementi attinenti ad un eventuale rifiuto del titolo, deve ritenersi con certezza che la società ebbe a ricevere ed incassare la somma di cui alla compravendita” (cfr. pag.5 della sentenza impugnata). D’altro canto la Corte toscana esclude la rilevanza del fatto che l’assegno fosse stato tratto sul conto personale del D.R., e non invece su quello della società acquirente D.R.D. S.r.l., “… stante la possibilità che un terzo potesse, ex art. 1180 c.c., intervenire nell’adempimento dell’obbligazione anche contro la volontà del creditore… se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione o rifiuto l’adempimento offertogli sulla base della manifestata opposizione del debitore” (cfr. ancora pag.5).

Infine, non sussiste neppure la violazione dei criteri di riparto dell’onere della prova denunziata da parte ricorrente con il secondo motivo di censura, posto che la Corte di Appello ha ritenuto provata l’intervenuta estinzione dell’obbligazione di pagamento oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo a fronte dell’allegazione, da parte del debitore, di aver eseguito il saldo mediante assegno bancario risultato effettivamente incassato.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata in questo giudizio di legittimità.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 7 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 6 febbraio 2020

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